6 Marzo 2018

Revisione legale e procedure di conferma esterna – I° parte

di Francesco Rizzi
Scarica in PDF

Il revisore, allo scopo di individuare eventuali errori significativi a livello di singole asserzioni (nel caso in cui, ad esempio, abbia valutato il rischio di controllo e/o il rischio intrinseco a un livello medio-alto), deve svolgere particolari procedure di revisione, dette “procedure di validità” (substantive procedures).

A loro volta, le procedure di validità si distinguono in:

  • procedure di analisi comparativa
  • procedure di dettaglio (dette anche, più semplicemente, test di dettaglio).

All’interno di tale ultima categoria (test di dettaglio), un ruolo preminente viene svolto dalle procedure di conferma esterna, comunemente dette “circolarizzazioni”.

Ad esse è interamente dedicato il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 505, secondo cui la conferma esterna è un “elemento probativo acquisito come una risposta diretta in forma scritta al revisore da parte di un soggetto terzo (il soggetto circolarizzato), in formato cartaceo, elettronico ovvero in altro formato”.

Esse, infatti, consistono in una richiesta, da parte del revisore, di conferma di un saldo contabile e/o di informazioni (accordi raggiunti, condizioni contrattuali sottoscritte, natura delle operazioni intercorse, stato del contenzioso, ecc.) rivolta a un soggetto “esterno” all’impresa (clienti, fornitori, consulenti, istituti di credito, assicurazioni, ecc.).

Esse consentono al revisore di acquisire elementi probativi convincenti e attendibili (in quanto forniti da soggetti esterni all’impresa) ai fini della verifica

  • della correttezza dei saldi contabili,
  • della plausibilità delle stime effettuate dalla direzione aziendale,
  • dell’assenza di accordi diversi da quelli dei quali il revisore è a conoscenza.

Secondo il suddetto principio di revisione, le circolarizzazioni possono distinguersi in:

  • richieste di “conferma positiva”, qualora al destinatario venga chiesto di rispondere indicando se sia in accordo o in disaccordo con le informazioni contenute nella richiesta, ovvero di fornire le informazioni richieste;
  • richieste di “conferma negativa”, qualora al destinatario venga chiesto di rispondere solamente se sia in disaccordo con le informazioni fornite nella richiesta.

Nella prassi è maggiormente utilizzata la prima tipologia di circolarizzazioni (richieste di “conferma positiva”).

Dal punto di vista operativo, il revisore seleziona i soggetti a cui rivolgere le richieste di conferma e predispone il testo della richiesta (testo che dovrà indicare il revisore quale mittente). La società soggetta a revisione inserisce il testo nella propria carta intestata e lo sottoscrive (a cura del rappresentante legale della società). La spedizione (solitamente a mezzo posta o PEC) dovrà essere eseguita dal revisore o comunque sotto il suo controllo.

Qualora non pervenga la risposta dal destinatario, dovrà inviarsi una seconda richiesta, ove, per prassi, viene indicata la dicitura “seconda richiesta”.

Usualmente le circolarizzazioni vengono effettuate dopo la data di chiusura del bilancio, in modo da chiedere l’ammontare del saldo o altre informazioni con riferimento a tale data.

Alle richieste inviate ai destinatari in formato cartaceo viene sovente compiegata anche una busta già affrancata con l’indirizzo del revisore onde favorire il riscontro.

La scelta di quanta parte dei conti deve essere “circolarizzata” dipende dal giudizio professionale del revisore.

Con riferimento ai conti più comunemente “circolarizzati”, si utilizzano solitamente le seguenti percentuali:

  • 100% dei conti, per i c/c postali e bancari, debiti verso istituti di credito, assicurazioni, debiti e crediti intercompany;
  • una percentuale significativa scelta in base a un metodo di campionamento, per i depositi cauzionali, clienti e fornitori, consulenti (tra cui avvocati e commercialisti), agenti.

Il revisore, inoltre, dovrà attenzionare e controllare ogni passaggio. Questo è per lui un preciso dovere stabilito dal suddetto principio di revisione, nel quale viene chiaramente precettato che “il revisore, … omissis …, deve mantenere il controllo sulle richieste di conferma”.