16 Febbraio 2023

Reverse charge interno nella dichiarazione Iva

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Le operazioni soggette al reverse charge interno sono identificate, all’interno del file xml della fattura elettronica, con uno specifico codice Natura operazione, scelto tra uno dei seguenti:

N6.1 – cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2 – cessione di oro e argento puro

N6.3 – subappalto nel settore edile

N6.4 – cessione di fabbricati

N6.5 – cessione di telefoni cellulari

N6.6 – cessione di prodotti elettronici

N6.7 – prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8 – operazioni settore energetico

N6.9 – altri casi

Il rigo VE35 della dichiarazione Iva è destinato ad accogliere nel campo 1, il totale delle operazioni effettuate con applicazione del reverse charge, mentre i campi da 2 a 9 richiedono l’esposizione dettagliata delle operazioni attive soggette ad inversione contabile, distinte per tipologia. Analizziamo, pertanto, il raccordo tra i sopra esposti codici “Natura” ed i campi di dettaglio del rigo VE35 della dichiarazione annuale Iva 2023 (modello approvato il 13 gennaio 2023, con provvedimento prot. n. 11378/2023).

Il codice N6.1 va utilizzato nel caso di fattura elettronica trasmessa via Sistema di Interscambio (SdI), riferita alle cessioni all’interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero di cui all’articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972. Si utilizza la Natura operazione N6.1 anche per le cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo e per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la trasformazione dei rottami non ferrosi. In sede di dichiarazione Iva il valore di tali operazioni deve esser esposto nel rigo VE35, colonna 2.

Le cessioni di oro da investimento divenute imponibili a seguito di opzione e le relative prestazioni di intermediazione, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi d’imposta, nonché le cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro, effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva richiedono, invece, l’esposizione del codice Natura N6.2. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 3 della dichiarazione annuale Iva.

I subappaltatori che effettuano prestazioni di servizi rese nel settore edile senza addebito d’imposta, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a), D.P.R. 633/1972 compilano il file xml della e-fattura con il codice Natura N6.3. Tale regime trova applicazione per i rapporti tra subappaltatore e appaltatore (o altri subappaltatori) e non riguarda il rapporto tra appaltatore e committente; inoltre, tutti i soggetti passivi coinvolti nell’operazione (ad eccezione del committente) devono possedere un codice Ateco categoria Fcostruzioni. Ai fini della dichiarazione annuale Iva, tali operazioni andranno esposte nel rigo VE35, colonna 4.

Le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici effettuate ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), D.P.R. 633/1972, invece, richiedono l’applicazione del reverse charge con codice Natura N6.7, a prescindere dal codice Ateco del cliente (anche se diverso dalla categoria F). Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 8, della dichiarazione Iva.

Le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972 richiedono l’utilizzo del codice N6.4 all’interno dell’xml trasmesso via SdI. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 5.

Le cessioni di telefoni cellulari, disposte dall’articolo 17, comma 6, lettera b), D.P.R. 633/1972, per cui l’imposta è dovuta dal cessionario, richiedono il codice N6.5, con esposizione nel rigo VE35, colonna 6.

Le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione venduti all’ingrosso, ossia prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali, effettuate ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera c), D.P.R. 633/1972 vanno fatturate con il codice Natura N6.6 e riportate nel rigo VE35, colonna 7.

Le operazioni del settore energetico, disposte dall’articolo 17, sesto comma, lettere d-bis), d-ter) e d-quater), vanno fatturate con il codice N6.8 e riportate nel rigo VE35, colonna 9.

Infine, il codice Natura residuale N6.9 è stato previsto per eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle elencate in precedenza, per le quali il legislatore potrebbe prevedere il regime dell’inversione contabile.

Sul versante delle operazioni passive, il cessionario/committente è tenuto ad assolvere l’imposta applicando l’inversione contabile. Per integrare la fattura elettronica ricevuta senza Iva, il cliente ha due alternative:

  • effettuare attraverso SdI l’integrazione della fattura trasmettendo un file xml con Tipo documento TD16, che sarà recapitato solo a sé stesso (dato che è quest’ultimo a essere tenuto a integrare l’Iva in fattura). Il documento integrativo così generato e trasmesso allo SdI sostituisce l’integrazione cartacea della fattura del fornitore/prestatore. All’interno del file TD16 dovranno esser riportati, tra gli altri, i seguenti dati: l’imponibile presente nella fattura inviata dal fornitore, la relativa imposta calcolata dal cessionario/committente (in caso di aliquote diversificate, si compilerà il documento con i singoli imponibili e le singole imposte) e la Natura operazione corrispondente a quella indicata dal cedente/prestatore (codici Natura da N6.1 a N6.9).
  • integrare manualmente la fattura ricevuta previa stampa e conservazione analogica della stessa.

In sede di dichiarazione annuale Iva l’operazione dovrà essere riportata nel quadro VF (righi da VF1 a VF13) e nel quadro VJ.

Esemplificando, si pensi all’ipotesi dell’acquisto di rottami, di cui all’articolo 74, commi 7 e 8, per un importo pari a 2.000 euro. In tal caso l’imposta è dovuta dal cessionario secondo il meccanismo d’inversione contabile; l’acquirente è tenuto ad integrare la fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’indicazione dell’aliquota applicabile e della relativa Iva con annotazione nel registro delle fatture emesse (di cui all’articolo 23) e nel registro degli acquisti (di cui all’articolo 25), al fine di operare la detrazione d’imposta.

Il cedente dovrà compilare il rigo VE35 come segue.

Il cessionario, invece, compila i quadri VF e VJ nel modo seguente.