23 Marzo 2018

Pubblicato il nuovo principio contabile Oic 11

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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E’ stato pubblicato nella giornata di ieri il nuovo principio contabile Oic 11, “Finalità e postulati del bilancio di esercizio”.

Il principio, lungamente atteso, fornisce, tra l’altro, importanti chiarimenti riguardo alla corretta applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma (principio che, in virtù della nuova derivazione rafforzata, assume rilievo anche ai fini fiscali).

Come noto, ai sensi dell’articolo 2423 bis cod. civ. (così come riformato dal D.lgs. 139/2015) “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”.

La Relazione illustrativa al succitato D.Lgs. 139/2015 ha tuttavia previsto che per la declinazione pratica del principio e per le casistiche è necessario far riferimento ai principi contabili; ed infatti l’Organismo Italiano di Contabilità, nell’elaborare i vari principi contabili ha previsto una serie di casi nei quali trova concreta applicazione il nuovo principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Considerato quindi il postulato generale della rappresentazione sostanziale, il redattore di bilancio deve analizzare, quale prima e necessaria attività, i diritti, gli obblighi e le condizioni del contratto e confrontarli con le fattispecie previste dai principi contabili al fine di poter correttamente individuare la corretta iscrizione/cancellazione degli elementi patrimoniali ed economici.

Cosa fare, però, se i principi contabili nulla prevedono con riferimento a quella determinata fattispecie?

Ebbene, in questi casi il redattore di bilancio:

  • deve innanzitutto individuare se esistono disposizioni di altri principi contabili applicabili in quanto aventi ad oggetto casi simili,
  • solo nel caso in cui non possano essere individuati principi contabili comunque applicabili, può far riferimento alle finalità e ai postulati di bilancio, tra i quali, ovviamente, abbiamo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Al contrario, il redattore di bilancio non può applicare il principio della rappresentazione sostanziale per derogare le previsioni dei principi contabili.

I motivi per i quali si è ritenuto che il principio della prevalenza della sostanza sulla forma debba essere utilizzato solo nel caso in cui la specifica fattispecie non è disciplinata dall’Oic sono due:

  1. i principi contabili sono già stati elaborati tenendo conto del suddetto principio,
  2. se si lasciasse al redattore la libertà di derogare i principi contabili, il risultato sarebbe un bilancio non conforme al quadro normativo di riferimento.

Un altro principio oggetto di chiarimenti, introdotto con la riforma di bilancio, è poi quello della rilevanza. Il nuovo principio contabile Oic 11, aderendo alle definizioni fornite con la Direttiva 2013/34/UE, ha precisato che un’informazione “è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della società”.

Viene quindi specificato che, per quantificare la rilevanza, è necessario tener conto:

  1. degli elementi quantitativi, valutando gli effetti economici della transazione o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio;
  2. degli elementi qualitativi, analizzando l’esistenza di caratteristiche “la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società”.

Si sottolinea che, ai fini della valutazione della rilevanza è necessario far riferimento ai soli destinatari primari dell’informazione (ovvero coloro che forniscono risorse finanziarie all’impresa, come ad esempio i soci o i creditori) e non a tutti i destinatari di bilancio.

Ricordiamo, da ultimo, che il nuovo principio contabile si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva; fanno eccezione i paragrafi relativi alla “Prospettiva della continuità aziendale” che si applicano invece a partire dal 1° gennaio 2017.

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