13 Febbraio 2023

Protocollo di conduzione della composizione negoziata – seconda parte

di Francesca Dal Porto
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Continuando l’analisi avviata con il precedente contributo, giova ora evidenziare che, nel paragrafo IV del protocollo di conduzione della composizione negoziata, si fa riferimento all’analisi della coerenza del piano di risanamento con la check – list (Lista di controllo).

In particolare, tale verifica deve essere condotta dall’esperto avendo riguardo ai contenuti della check list per la redazione del piano di risanamento, enunciati nella sezione II degli allegati al Decreto Ministeriale del 28.09.2021.

Qualora, a seguito di tale analisi, l’esperto ravvisi la necessità di correggere il piano di risanamento, anche alla luce di carenze o incongruenze riscontrate nella situazione contabile, segnalerà all’imprenditore tale esigenza, chiedendo un intervento rapido che può concretizzarsi anche attraverso l’iscrizione di un fondo rettificativo delle poste attive e la considerazione di un fabbisogno finanziario integrativo.

L’esperto è chiamato ad esaminare la ragionevolezza complessiva dei flussi di cassa al servizio del debito; in alcuni casi l’analisi può essere semplificata ricorrendo ai flussi reddituali.

Trattasi in particolare delle imprese che per due esercizi consecutivi non superino nel proprio bilancio d’esercizio due dei tre seguenti limiti:

  • numero medio dei dipendenti durante l’esercizio 50 unità,
  • totale attivo di bilancio 4,4 milioni di euro,
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni 8,8 milioni di euro.

È quindi richiesto all’esperto, nella sezione V del protocollo, di procedere con l’analisi delle linee di intervento: valutando l’adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali che si intendono intraprendere.

Se l’esperto ritiene concrete le prospettive di risanamento, anche in forma indiretta, con l’imprenditore individua le parti con cui ritiene che debbano essere avviate le trattative.

Nel protocollo si forniscono dei criteri utili per cercare di individuare gli interessi della singola parte al raggiungimento dell’accordo:

  • l’interesse è commisurato alle conseguenze derivanti su di essa dal venir meno della continuità aziendale: devono essere ben valutate le utilità derivanti dalla prosecuzione del rapporto;
  • l’interesse dipende anche dalla misura di soddisfacimento dei diritti di credito realizzabile in caso di liquidazione dei beni (concordato preventivo semplificato, liquidazione giudiziale, ecc.);
  • l’interesse della singola parte al risanamento può essere legato anche al rischio che la crisi si estenda ai rapporti di credito o economici con terze parti (ad esempio ad altre società del gruppo) o alle conseguenze che potrebbero derivare all’imprenditore da una procedura concorsuale.

Spetta invece all’imprenditore individuare le proposte da formulare alle singole parti: le stesse dovranno essere strutturate tenendo conto dell’equilibrio tra i sacrifici richiesti a ciascuna parte e del grado di esposizione al rischio e alle utilità derivanti dalla continuità aziendale dell’impresa.

Nel caso in cui siano richieste misure protettive e cautelari, si dovrà tenere conto dell’opportunità, del contenuto e delle parti coinvolte. In particolare, il protocollo di conduzione della composizione chiede di avere riguardo a:

  • le disponibilità finanziarie e la copertura del fabbisogno finanziario occorrente per l’esecuzione dei pagamenti dovuti;
  • le conseguenze delle misure protettive sugli approvvigionamenti e il rischio che i fornitori pretendano pagamenti delle nuove forniture all’ordine o alla consegna;
  • nel caso di estensione delle misure protettive alle esposizioni bancarie, il rischio della loro classificazione a “crediti deteriorati” con conseguenze sulla nuova concessione di credito.

L’esperto, quando chiamato dal Tribunale nel giudizio di conferma o di rilascio delle misure protettive, rappresenta lo stato delle trattative, l’attività svolta e l’esito delle analisi relative al test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e di quelle eventualmente già condotte in relazione all’analisi della coerenza del piano di risanamento con la check – list.

Quando siano state concesse misure protettive, l’esperto è tenuto in ogni caso e in ogni momento a segnalare al Tribunale ogni elemento rilevante per la loro revoca o per l’abbreviazione della loro durata, quando ritenga:

  • che esse non soddisfino più l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative;
  • o che siano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.