Modello Redditi: dichiarazioni correttive ed integrative – I° parte

Il Frontespizio del modello Redditi (PF, SP, SC, ENC), nella sezione Tipo di dichiarazione, contiene una serie di caselle dedicate alla predisposizione di dichiarazioni correttive ed integrative, che vanno barrate a seconda della tipologia di dichiarazione presentata.

Entrambe vanno a sostituire dichiarazioni già presentate nei termini stabiliti; non è pertanto prevista alcuna indicazione sul frontespizio in caso di dichiarazione tardiva.

Si ricorda che la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza dei termini si considera valida, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In particolare, se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 25, pari ad 1/10 di euro 250, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.

La dichiarazione presentata dopo 90 giorni si considera omessa, ma costituisce titolo per la riscossione dell’imposta che risulta dovuta.

La casella “Correttiva nei termini” del Frontespizio del modello Redditi va barrata quando la dichiarazione viene ripresentata entro i termini ordinari, in sostituzione di una precedente dichiarazione errata: essa si sostituisce integralmente alla prima e consente al contribuente di esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte o oneri deducibili, di evidenziare ritenute, crediti di imposta, etc..

Proprio perché riproposta entro i termini di scadenza, non è prevista l’irrogazione di alcuna sanzione, ma devono essere regolate le eventuali differenze anche mediante il ricorso al ravvedimento operoso.

In particolare, a seguito dell’invio della dichiarazione correttiva può emergere:

  • un maggior debito, che comporta il versamento della maggiore imposta e delle addizionali eventualmente dovute;
  • un minor credito, che comporta la necessità di versare la parte di credito non spettante eventualmente già utilizzata in compensazione;
  • un maggior credito o un minor debito, che può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso.

Il contribuente che invece, avendo validamente e tempestivamente presentato la dichiarazione originaria (anche nei 90 giorni successivi alla scadenza), scaduti i relativi termini ordinari, intende correggere errori od omissioni, deve presentare una dichiarazione integrativa, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.

Il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa, a suo favore o a favore del fisco, entro il termine di cui all’articolo 43 del D.P.R. 600/1973: 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stato presentata la dichiarazione da correggere.

In particolare il comma 8 dell’articolo 2 del D.P.R. 322/1998 prevede che:

“Salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’articolo 13 D.Lgs. 472/1997, le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del D.P.R. 600/1973”.

La casella “dichiarazione integrativa” del Frontespizio va pertanto compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:

  • il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o minore reddito o, comunque, di un maggiore o minore debito d’imposta o di un maggiore o minore credito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’articolo 13 D.Lgs. 472/1997;
  • il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, commi 634636, L. 190/2014, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’articolo 13 D.Lgs. 472/1997. L’Agenzia delle entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

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