Cass. civ., Sez. II, Ord., 10/06/2025, n. 15432
“Tradizionalmente, si distingue tra diritto primario al sepolcro, ossia il diritto di essere seppellito o di seppellire altri in un dato sepolcro, e il diritto di sepolcro secondario, di natura personalissima e intrasmissibile, che spetta a chiunque sia congiunto di una persona, che riposi in un dato sepolcro, di accedervi e di opporsi a ogni trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella spoglia. Il diritto di sepolcro secondario è senz’altro di natura personale, difettando il potere sulla cosa, caratteristico del diritto di sepolcro primario, e consistendo esso, non già nella tutela del godimento o dell’uso di un sepolcro, bensì nella tutela del sentimento del congiunto verso il defunto o comunque di coloro, i quali siano legati da rapporti personali o affettivi tali da giustificare l’accesso alla tomba per svolgere gli uffici e i riti in memoria dei loro cari scomparsi. Ne deriva, che l’attrice non era legittimata a ricorrere alla tutela possessoria, in quanto il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale, là dove il diritto di sepolcro secondario si risolve in una posizione soggettiva, di natura personalissima e intrasmissibile.”[1]
CASO
Nel 2013, D.D. agiva dinanzi al Tribunale di Vasto chiedendo di essere reintegrata nel compossesso di una cappella funeraria nella quale era sepolto il marito E.E.. Riferiva che A.A., B.B. e C.C., in occasione della tumulazione di una loro congiunta, avevano chiuso l’accesso alla cappella con una catena e un lucchetto, senza consegnarle le chiavi. Sosteneva quindi di essere stata privata della possibilità di accedere al sepolcro per onorare il marito.
Il Tribunale accoglieva la domanda di reintegrazione e ordinava ai convenuti di consegnarle le chiavi.
A.A., B.B. e C.C. proponevano appello. La Corte distrettuale dell’Aquila confermava tuttavia la reintegrazione, ritenendo accertato che la presenza della salma di E.E. nel sepolcro attribuisse alla moglie uno ius sepulchri secondario, tutelabile anche mediante l’azione possessoria: la chiusura della cappella senza consegna delle chiavi costituiva, pertanto, uno spoglio.
I soccombenti hanno proposto ricorso per Cassazione.
SOLUZIONE
La Cassazione ha richiamato la tradizionale distinzione tra sepolcro familiare (o gentilizio) e sepolcro ereditario. Mentre nel secondo il diritto di sepolcro si trasmette secondo le ordinarie regole degli atti inter vivos e mortis causa, nel primo il diritto alla tumulazione si acquista iure proprio, per effetto dell’appartenenza alla cerchia familiare individuata dal fondatore, e non iure successionis.
Alla luce di tali principi, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la qualificazione della cappella come sepolcro gentilizio operata dalla Corte d’Appello, così come l’accertamento della titolarità, in capo al marito della ricorrente, del diritto primario di sepolcro, in quanto appartenente alla cerchia dei beneficiari individuati dalla fondatrice. La tumulazione della sua salma, pertanto, non costituiva il risultato di una mera tolleranza, ma l’esercizio di un diritto spettantegli iure proprio.
Il punto di dissenso rispetto alla decisione impugnata riguarda, invece, la natura giuridica del diritto secondario di sepolcro riconosciuto alla moglie e, conseguentemente, l’ammissibilità della tutela possessoria esperita.
La Corte d’Appello, confermando la decisione del giudice di primo grado, aveva riconosciuto alla ricorrente la titolarità dello ius sepulchri secondario, consistente nella facoltà di accedere alla cappella per compiere atti di culto e di pietà verso il congiunto defunto, nonché di opporsi agli interventi pregiudizievoli per il rispetto delle sue spoglie. A tale posizione soggettiva aveva tuttavia attribuito natura reale, ravvisando nelle visite alla cappella e nella collocazione di una lampada votiva manifestazioni dell’esercizio di un compossesso sul bene: conseguentemente, aveva qualificato la chiusura della porta della cappella come uno spoglio, suscettibile di essere rimosso mediante la reintegrazione nel possesso, da attuarsi attraverso la consegna delle chiavi.
Di diverso avviso è la Suprema Corte, la quale, pur condividendo il riconoscimento del diritto secondario di sepolcro in capo alla ricorrente, ne esclude la natura reale, qualificandolo, conformemente all’orientamento giurisprudenziale più recente, come un diritto personalissimo, posto a tutela del rapporto affettivo e familiare con il defunto. Tale diritto, infatti, pur attribuendo alla ricorrente una posizione giuridica meritevole di tutela, non le conferisce alcun potere sulla cappella funeraria corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
La diversa qualificazione assume rilievo decisivo sul piano possessorio: ai sensi dell’art. 1140 c.c., infatti, il possesso consiste nel potere sulla cosa che si manifesta attraverso un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Ne consegue che il diritto personale di accesso spettante alla ricorrente non può costituire il presupposto per l’esperimento delle azioni possessorie. La Corte d’Appello è dunque incorsa in errore nel far discendere dalla titolarità dello ius sepulchri secondario l’esistenza di un compossesso sulla cappella funeraria e, conseguentemente, nel riconoscere alla ricorrente la tutela reintegratoria prevista dall’art. 1168 c.c..
QUESTIONI
L’espressione diritto al sepolcro ricomprende una pluralità di situazioni giuridiche soggettive accomunate dalla destinazione funeraria del bene, ma distinte quanto a natura, contenuto e modalità di acquisto.
Una prima accezione attiene al sepolcro inteso quale res e, segnatamente, al diritto di edificare e mantenere una cappella funeraria, che sorge in capo al privato a seguito del rilascio della concessione amministrativa da parte della competente autorità comunale, ai sensi del D.P.R. 285/1990 (c.d. Regolamento di Polizia mortuaria). Tale diritto, riconducibile alla figura del diritto di superficie, è soggetto ad un vincolo di destinazione funeraria e ad una durata temporalmente limitata. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione esso assume la natura di diritto soggettivo con caratteristiche reali, suscettibile di affievolimento per effetto dell’esercizio dei poteri pubblicistici dell’autorità concedente; nei rapporti tra privati, invece, esso presenta i caratteri propri di un diritto reale, opponibile erga omnes.
La pronuncia in esame, tuttavia, non si sofferma su tale situazione giuridica, più propriamente qualificabile come diritto sul sepolcro, ma affronta la fondamentale distinzione, interna alla categoria dei diritti al sepolcro, tra diritto primario e diritto secondario, indagando specificamente la natura giuridica di quest’ultimo e le conseguenze che ne derivano sul piano della tutela.
In via generale, il diritto primario di sepolcro consiste nella facoltà di ottenere la propria sepoltura in un determinato luogo (ius sepulchri) ovvero di seppellirvi altri soggetti (ius inferendi in sepulchrum). In assenza di una disciplina legislativa organica, la materia è regolata prevalentemente da norme consuetudinarie, che assumono particolare rilievo nell’individuazione dei soggetti legittimati alla sepoltura e nella determinazione delle modalità di acquisto e trasmissione del relativo diritto.
Si distingue, tradizionalmente, tra sepolcro familiare (o gentilizio) e sepolcro ereditario, secondo una classificazione che assume rilievo soprattutto ai fini dell’individuazione dei titolari del diritto primario e delle relative modalità di acquisto e trasmissione.
Il sepolcro familiare o gentilizio è destinato ad accogliere le spoglie del fondatore e dei suoi familiari, individuati secondo la volontà del primo, manifestabile anche tacitamente e desumibile dall’atto di fondazione, dalle iscrizioni funerarie o da altri comportamenti concludenti. In tale ipotesi, il diritto primario di sepolcro si acquista iure proprio e non iure successionis, sin dalla nascita, per il solo fatto di appartenere alla cerchia familiare individuata dal fondatore, indipendentemente dall’acquisto della qualità di erede. Ne deriva una particolare forma di comunione tra i familiari, caratterizzata, secondo la giurisprudenza, dall’intrasmissibilità del diritto per atto tra vivi o mortis causa, dall’imprescrittibilità, dall’irrinunciabilità e dall’indivisibilità: la destinazione familiare del sepolcro, infatti, non può essere modificata neppure con il consenso unanime dei contitolari, dovendo essere preservata la volontà del fondatore anche nell’interesse delle generazioni future. Il diritto, proprio perché fondato sull’appartenenza alla famiglia e non sulla vocazione ereditaria, permane anche in caso di rinuncia all’eredità o di indegnità a succedere.
Diversamente, il sepolcro ereditario è destinato ad accogliere le spoglie dei soggetti ai quali il diritto sia stato attribuito o trasmesso secondo le ordinarie regole successorie, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto familiare con il fondatore. In questo caso, il diritto primario di sepolcro presenta natura patrimoniale ed è, secondo l’impostazione tradizionale, trasmissibile tanto per atto tra vivi quanto mortis causa, anche a favore di soggetti estranei alla famiglia. La titolarità del diritto non discende, dunque, dal rapporto di parentela con il fondatore, ma dalla successione nella posizione giuridica del precedente titolare.
Il sepolcro familiare costituisce la fattispecie ordinaria, tanto che, in caso di dubbio sulla volontà del fondatore, opera una presunzione di destinazione familiare; il sepolcro ereditario, invece, rappresenta una fattispecie residuale, che può derivare dall’espressa volontà del fondatore oppure dalla trasformazione del sepolcro familiare, conseguente all’estinzione della cerchia dei soggetti originariamente legittimati alla sepoltura.
Accanto alle questioni relative alla titolarità e alla circolazione, resta controversa la natura giuridica del diritto primario di sepolcro, rispetto alla quale si confrontano due principali orientamenti.
Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un diritto personale di godimento, diretto a soddisfare un interesse che si esaurisce con la deposizione della salma nel sepolcro. Tale qualificazione muove dalla considerazione che il diritto alla sepoltura non attribuisce necessariamente un potere immediato sulla cosa, dovendosi distinguere dalla diversa situazione giuridica avente ad oggetto il manufatto funerario. Ne conseguirebbe l’esclusione della sua usucapibilità, ferma restando la possibilità di tutela possessoria nei limiti in cui l’esercizio del diritto comporti una detenzione del bene, ai sensi dell’art. 1168 c.c..
Un diverso orientamento, dominante, riconosce invece al diritto primario di sepolcro natura reale, in quanto attributivo di un potere immediato sul bene, suscettibile di esercizio anche dopo la morte del titolare attraverso l’intervento dei familiari o dell’autorità pubblica. Da tale qualificazione discenderebbero tanto l’ammissibilità della tutela possessoria quanto la possibilità di acquistare il diritto per usucapione, mediante l’esercizio protratto del corrispondente potere di fatto, che si manifesta principalmente attraverso la tumulazione della salma.
La contrapposizione tra i due orientamenti assume rilievo anche ai fini della pronuncia in commento, poiché evidenzia come la riconducibilità di una situazione giuridica alla categoria dei diritti di sepolcro non comporti necessariamente il riconoscimento della sua natura reale, dovendosi piuttosto verificare, di volta in volta, il contenuto delle facoltà attribuite al titolare.
È proprio sotto tale profilo che viene in considerazione il diritto secondario di sepolcro, nettamente distinto dal diritto primario tanto per il suo contenuto quanto per l’interesse che è destinato a soddisfare.
Esso consiste nella facoltà di accedere al luogo di sepoltura per compiervi atti di culto e di pietà verso i propri congiunti defunti, nonché di esigere il rispetto e la conservazione delle loro spoglie mortali. Il suo contenuto comprende, in particolare, il diritto di opporsi agli interventi idonei a turbare la sepoltura, di ottenere la conservazione delle iscrizioni funerarie e di concorrere, mediante il proprio consenso, alle decisioni relative agli interventi di ristrutturazione che comportino la traslazione delle salme.
A differenza del diritto primario, il diritto secondario spetta ai congiunti della persona sepolta indipendentemente dalla titolarità dello ius sepulchri primario, trovando il proprio fondamento non già nella destinazione del sepolcro a favore di determinati soggetti, bensì nel rapporto affettivo e familiare con il defunto. Esso tutela, dunque, un interesse diverso da quello alla tumulazione, identificabile nell’esigenza di preservare il luogo in cui si esprimono i sentimenti di pietà, memoria e devozione verso la persona scomparsa.
Quanto alla sua natura giuridica, l’orientamento prevalente ne riconosce il carattere personalissimo, trattandosi di una situazione soggettiva strettamente connessa al rapporto con il defunto, destinata a permanere finché perdura la sepoltura cui si riferisce e, come tale, intrasmissibile a terzi. Da tale qualificazione discenderebbe, in linea di principio, l’inammissibilità della tutela possessoria, riservata, ai sensi dell’art. 1140 c.c., alle situazioni caratterizzate dall’esercizio di un potere di fatto corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale. Il riconoscimento di una facoltà di accesso al sepolcro, infatti, non implica necessariamente l’attribuzione di un potere sulla cosa, potendo tale facoltà costituire una mera modalità di esercizio di un diritto della personalità.
Non sono mancate, tuttavia, pronunce giurisprudenziali favorevoli a riconoscere anche al diritto secondario di sepolcro una connotazione reale, ammettendone conseguentemente la tutela possessoria. In tale prospettiva si colloca la decisione della Corte d’Appello oggetto della pronuncia in commento, che aveva confermato la tutela già accordata dal giudice di primo grado. In particolare la Corte distrettuale, dopo aver accertato la natura gentilizia del sepolcro e riconosciuto in capo al marito della ricorrente la titolarità iure proprio del diritto primario in quanto appartenente alla cerchia dei beneficiari individuati dalla fondatrice, aveva attribuito alla moglie il corrispondente diritto secondario, consistente nella facoltà di accedere alla cappella per onorare la memoria e le spoglie del congiunto. A tale posizione soggettiva aveva tuttavia riconosciuto natura reale, ritenendola suscettibile di protezione possessoria.
Di diverso avviso è la presente Cassazione, la quale, riformando la decisione impugnata, ha escluso che il diritto secondario di sepolcro presenti i caratteri della realità, distinguendolo nettamente tanto dal diritto sul manufatto funerario quanto dal diritto primario di sepolcro.
La Suprema Corte muove dalla necessità di mantenere distinte le diverse situazioni soggettive riconducibili al sepolcro. Se, infatti, il diritto sul manufatto funerario derivante dalla concessione amministrativa presenta natura reale nei rapporti tra privati, e il diritto primario di sepolcro è oggetto di un persistente dibattito circa la sua qualificazione personale o reale, il diritto secondario si caratterizza per l’assenza di un potere immediato sulla cosa. Quest’ultimo non è diretto al godimento o all’utilizzazione del sepolcro in quanto bene materiale, ma alla tutela del sentimento di pietà e devozione del congiunto verso il defunto; la facoltà di accedere alla tomba e quella di opporsi agli interventi pregiudizievoli per il rispetto delle spoglie mortali costituiscono, pertanto, manifestazioni di un interesse personale, che non può essere assimilato al contenuto tipico di un diritto reale.
La Corte prende così le distanze anche da un proprio risalente precedente (Cass. 7 febbraio 1961, n. 246), nel quale il diritto secondario di sepolcro era stato qualificato come ius in re aliena, gravante sulla tomba e destinato a seguirne gli eventuali trasferimenti. Secondo tale ricostruzione, il diritto secondario avrebbe costituito una posizione giuridica direttamente inerente al bene, con conseguente possibilità di opporre ai terzi le facoltà riconosciute al suo titolare. L’impostazione è stata tuttavia superata dalla successiva elaborazione giurisprudenziale, che ha progressivamente valorizzato la natura personale del diritto secondario. In particolare, Cass. 10 gennaio 2023, n. 370 ha chiarito che il diritto dei congiunti di accedere al sepolcro e di opporsi alle trasformazioni pregiudizievoli per il rispetto delle spoglie costituisce espressione della personalità e della libertà religiosa, tutelate dagli artt. 2, 13 e 19 Cost., e che dalla sua lesione può derivare un danno non patrimoniale risarcibile.
La pronuncia in commento si pone nel solco di tale evoluzione interpretativa, ribadendo che il diritto secondario di sepolcro costituisce una situazione soggettiva di natura personalissima e intrasmissibile, il cui contenuto non si identifica nell’esercizio di un potere sulla cosa, bensì nella protezione del legame morale e affettivo che unisce il congiunto alla memoria del defunto. Ne consegue che, pur essendo suscettibile di tutela giurisdizionale e potendo la sua lesione determinare un danno non patrimoniale risarcibile, il diritto secondario di sepolcro non può essere protetto mediante le azioni possessorie, difettando il presupposto del potere di fatto sulla cosa richiesto dall’art. 1140 c.c..
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Bibliografia
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BONILINI, Sul così detto diritto di sepolcro secondario, Famiglia e Diritto, n. 11, 1 novembre 2025
CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2023
CORRADI, Il diritto di sepolcro, Famiglia e Diritto, n. 8-9, 1 agosto 2022, p. 795
CARRATO-FACCENDA, La titolarità dello ius sepulchri nel c.d. sepolcro gentilizio, Il Corriere Giuridico, n. 10, 1 ottobre 2021
FERCIA, Ius sepulchri – Sepolcro gentilizio e sepolcro familiare: quando la storia si comporta da “legislatore in seconda”, Giurisprudenza Italiana, n. 8-9, 1 agosto 2025
[1] Massima tratta da One legale.
