Trib. Bergamo, 8 ottobre 2026 – Est. Burti
Privilegio fondiario – Ambito di applicazione – Estensione alla liquidazione controllata – Violazione dei criteri direttivi dettati dalla l. 155/2017 – Illegittimità costituzionale – Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 150, 270, comma 5, 349 e 390 d.lgs. 14/2019, nonché dell’art. 41, comma 2, d.lgs. 385/1993, per violazione dell’art. 76 Cost., atteso che l’applicazione del privilegio fondiario, che doveva essere mantenuta nell’ambito della liquidazione giudiziale per un limitato periodo di tempo, per essere poi definitivamente esclusa, è stata estesa anche alla diversa procedura concorsuale della liquidazione controllata.
CASO
Il cessionario di un credito garantito da ipoteca fondiaria radicava innanzi al Tribunale di Bergamo l’espropriazione immobiliare ai danni del debitore.
Il giudice dell’esecuzione, dopo avere ordinato la vendita del bene e aver emesso il decreto di trasferimento, veniva notiziato del fatto che, ancora prima dell’aggiudicazione, era stata dichiarata l’apertura della liquidazione controllata dei beni dell’esecutato.
Accertato che il creditore procedente, a seguito di rituale istanza di insinuazione, era stato ammesso al passivo della procedura concorsuale con il grado ipotecario e con il riconoscimento del privilegio fondiario, il giudice dell’esecuzione si vedeva investito della sua richiesta di attribuzione delle somme ricavate dalla vendita, ai sensi dell’art. 41, comma 2, d.lgs. 385/1993.
SOLUZIONE
[1] Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto delle norme del d.lgs. 14/2019 (CCII) che, come interpretate dal diritto vivente, consentono al creditore munito di privilegio fondiario di farlo valere anche a seguito dell’apertura della liquidazione controllata dei beni del debitore.
QUESTIONI
[1] Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bergamo ha rimesso alla Corte costituzionale la questione relativa alla legittimità dell’attuale e perdurante applicabilità del privilegio fondiario nell’ambito delle procedure concorsuali e, segnatamente, nella liquidazione controllata.
Tale questione assumeva rilievo, nel caso di specie, dal momento che, in un’espropriazione immobiliare giunta alla fase distributiva, il creditore fondiario aveva chiesto l’attribuzione del ricavato dalla vendita dell’immobile pignorato sebbene, nei confronti dell’esecutato, fosse stata nel frattempo dichiarata l’apertura della liquidazione controllata, facendo leva sulla disposizione recata dall’art. 41 d.lgs. 385/1993.
Prima di analizzare le ragioni sottese alla questione di legittimità costituzionale, è opportuno svolgere una considerazione di carattere preliminare.
L’efficacia dell’aggiudicazione nonostante fosse intervenuta dopo l’apertura della liquidazione controllata dei beni del debitore esecutato non poteva fondarsi sulla regola dettata dall’art. 187-bis disp. att. c.p.c., dal momento che la particolare tutela accordata dalla norma all’aggiudicatario, al fine di potenziare il sistema delle vendite esecutive, riguarda la sterilizzazione delle sole vicende che conducono all’estinzione o all’improcedibilità del processo esecutivo verificatesi dopo l’aggiudicazione.
Ciononostante, poiché i provvedimenti inerenti alla procedura esecutiva individuale – compreso quello di sospensione o di arresto di essa per una causa esterna – rimangono di competenza del giudice che la presiede, quale titolare esclusivo dei poteri di direzione e coordinamento della stessa ai sensi dell’art. 484 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2023, n. 22715) e visto che i rapporti con la procedura concorsuale non si pongono in termini di incompatibilità, ma di reciproco coordinamento, dovendosi accordare la prevalenza al provvedimento che per primo ha disposto la vendita (Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2022, n. 12673), solo se avesse avuto tempestiva conoscenza dell’apertura della liquidazione controllata, il giudice dell’esecuzione avrebbe potuto bloccare le operazioni di vendita dell’immobile pignorato, che, d’altra parte, sarebbero nondimeno proseguite se, da un lato, il liquidatore avesse esercitato la facoltà di subentro, ai sensi dell’art. 216, comma 10, CCII (applicabile anche alla liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto nell’art. 275, comma 2, CCII), oppure se, dall’altro lato, il creditore procedente munito di privilegio fondiario – come nel caso di specie – avesse dichiarato di volere proseguire l’esecuzione, avvalendosi della facoltà attribuitagli dall’art. 41 d.lgs. 385/1993.
Con la sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024, infatti, la Corte di cassazione, investita del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Brescia ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., ha sancito l’equiparazione tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata, ai fini dell’operatività del privilegio fondiario, affermando che il creditore che ne è munito può avvalersene sia nell’una che nell’altra.
Proprio alla luce di questo principio, il Tribunale di Bergamo ha ritenuto rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata con l’ordinanza che si annota, visto che il creditore procedente, avendo dimostrato – conformemente a quanto affermato da Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482 – di avere conseguito, nell’ambito della liquidazione controllata, l’ammissione al passivo del proprio credito con il grado ipotecario e con il riconoscimento del privilegio fondiario, aveva chiesto che gli fosse attribuito (in via provvisoria) il ricavato dalla vendita dell’immobile.
Il giudice dell’esecuzione ha, dunque, osservato che:
- a mente dell’art. 150 CCII (al pari di quanto era stabilito dal previgente art. 51 l.fall.), dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione esecutiva e cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salvo che una disposizione di legge – tra le quali rientra l’art. 41, comma 2, d.lgs. 385/1993 – preveda diversamente;
- l’art. 150 CCII è tra le disposizioni che l’art. 270 CCII indica come applicabili anche alla liquidazione controllata;
- sulla scorta del diritto vivente, l’istanza del creditore fondiario avrebbe dovuto trovare accoglimento, non essendovi, allo stato, alcuna norma di carattere transitorio che limiti temporalmente l’operatività dell’art. 41 d.lgs. 385/1993 nella liquidazione giudiziale (e, dunque, anche nella liquidazione controllata).
In ciò, secondo il giudice rimettente, si annida il possibile profilo di illegittimità del quadro normativo così ricostruito.
Dettando i criteri che il legislatore delegato avrebbe dovuto seguire nella riforma della disciplina delle procedure concorsuali, infatti, l’art. 7, comma 4, lett. a), l. 155/2017 prevedeva l’adozione di misure dirette a escludere l’operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari, circoscrivendone, in ogni caso, l’operatività a un periodo di tempo non eccedente i due anni dall’entrata in vigore dell’ultimo decreto legislativo emanato in attuazione della delega (ossia del d.lgs. 136/2024, entrato in vigore il 28 settembre 2024).
Pur essendo decorso il termine sopra indicato, il privilegio fondiario persiste tuttora e, per effetto di quanto affermato dalla Corte di cassazione con la menzionata pronuncia n. 22914 del 19 agosto 2024, ha addirittura visto estendersi il proprio ambito di applicazione anche alla liquidazione controllata; il che rappresenta un’indubbia novità per il nostro ordinamento, giacché l’art. 14-ter l. 3/2012 escludeva che potesse essere invocato nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (antesignana dell’odierna liquidazione controllata), con riguardo alla quale il divieto di promuovere azioni esecutive individuali era assoluto e senza eccezioni.
Di qui, la possibile violazione dell’art. 76 Cost., visto che il precetto dettato dal legislatore delegante, sebbene chiaro, univoco e incondizionato (dovendosi prevedere «in ogni caso» la definitiva inoperatività del privilegio fondiario una volta terminato il periodo transitorio della sua permanenza in vigore), è stato, di fatto, disatteso, visto che anche l’art. 390 CCII (dedicato alle disposizioni transitorie) nulla prevede al riguardo.
Come riportato nell’ordinanza di rimessione, il legislatore delegato, rispettando il criterio dettato dall’art. 7, comma 4, lett. a), l. 155/2017, avrebbe dovuto espungere dall’art. 150 CCII l’inciso che, con riferimento al divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, fa salve le disposizioni di legge che lo consentono (tra le quali, come già detto, rientra l’art. 41 d.lgs. 385/1993), prevedendo, nel contempo, che il privilegio fondiario potesse continuare a operare per il circoscritto arco temporale – di due anni dall’entrata in vigore dell’ultimo decreto attuativo – fissato dal legislatore delegante, peraltro limitatamente alla liquidazione giudiziale.
Alcuni commentatori hanno collegato la mancata abolizione del privilegio fondiario all’inattuazione degli obiettivi di efficientamento e di massima trasparenza delle operazioni di liquidazione dell’attivo della procedura di liquidazione giudiziale ai quali facevano riferimento i criteri direttivi previsti dall’art. 7, comma 9, l. 155/2017 e che dovevano essere perseguiti attraverso la creazione di un mercato telematico unificato a livello nazionale per tutti i beni posti in vendita nell’ambito delle procedure concorsuali, dotato di massima visibilità e destinato a fungere da piattaforma di formazione dei prezzi attraverso meccanismi d’asta differenziati, con la costituzione di un fondo nel quale conferire i beni rimasti invenduti, in vista della loro valorizzazione: secondo questa impostazione, venuta meno l’introduzione di tale sistema di vendita, che presupponeva la soppressione del privilegio fondiario (e, più in generale, di tutte le esecuzioni speciali) in quanto incompatibile con l’accentramento nella procedura di liquidazione giudiziale di ogni liquidazione di attivo, è venuta meno anche la necessità di dare attuazione al criterio direttivo dettato dall’art. 7, comma 4, lett. a), l. 155/2017 (A. Didone, Il privilegio processuale fondiario nel codice della crisi e l’interpretazione secondo l’intenzione del legislatore concreto, in Riv. esec. forz., 2024, 2, 260).
Secondo il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bergamo, tuttavia, tenuto conto dell’interpretazione delle disposizioni rilevanti (artt. 150 e 270 CCII) operata dalla giurisprudenza, l’esercizio della delega si è tradotto nel risultato opposto a quello avuto di mira dal legislatore delegante, dal momento che, anziché contenere l’applicazione del privilegio fondiario entro un limitato periodo di tempo alla sola liquidazione giudiziale, per poi eliminarla definitivamente, l’ha estesa sine die anche alla liquidazione controllata (senza che ciò trovi fondamento nei criteri dettati dall’art. 9 l. 155/2017 con riguardo alla disciplina della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento), determinando un ampliamento – spaziale e temporale – dell’ambito di operatività di un istituto che, al contrario, doveva essere rimosso.
Di qui il denunciato eccesso di delega, scaturente dalla violazione dei criteri direttivi contenuti nella l. 155/2017, non essendovi alcuna disposizione che contemplasse l’espansione del perimetro applicativo di un istituto di carattere eccezionale – qual è il privilegio fondiario – a procedure – quale quella di liquidazione controllata – diverse dalla liquidazione giudiziale: l’assetto che scaturisce dal combinato disposto delle norme vigenti e dell’interpretazione che ne è stata offerta dalla giurisprudenza (che, a parere del rimettente, osta a una loro lettura costituzionalmente conforme) è sfornito di copertura da parte della legge delega e si pone in contrasto con essa.
