L’art. 49 del D. Lgs. n. 179/2026 lega la modulazione del compenso alla classe di rischio del sistema usato. La Legge delega chiedeva altro, e il criterio rischia di arrivare fino alla liquidazione delle spese di lite
Il D. Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, in vigore dal 23 ottobre, completa l’adeguamento dell’ordinamento interno al Regolamento (UE) 2024/1689. Gran parte dei suoi cinquantaquattro articoli riguarda autorità, vigilanza e sanzioni. Tra le norme dedicate alle professioni ce n’è però una di due soli commi che tocca direttamente il compenso e che finora è passata quasi sotto silenzio. L’art. 49, comma 1, stabilisce che “l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista può comportare una modulazione dell’equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49, secondo parametri che tengono conto della classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale utilizzato, ai sensi del regolamento IA”.
Se può essere condiviso il presupposto normativo, posto che l’utilizzo dell’IA cambia davvero il modo in cui lavorano gli studi, appare però discutibile il criterio scelto per tradurlo in parametri applicativi.
Il contenuto della norma e la sua attuazione
Il comma 2 del citato articolo 49 impone di integrare entro dodici mesi, cioè entro il 23 ottobre 2027, tre gruppi di Decreti con i parametri utili alla modulazione. Si tratta dei Decreti per le professioni ordinistiche previsti dall’art. 9 del D.L. n. 1/2012, del Decreto sui parametri forensi previsto dall’art. 13, comma 6, della Legge n. 247/2012, oggi il D.M. n. 55/2014, e dei Decreti per le professioni non organizzate richiamati dall’art. 1, comma 1, lett. c), della Legge n. 49/2023.
Il rinvio effettuato ai parametri forensi ha, in verità, una portata molto ampia. Occorre ricordare che la Legge n. 49/2023 protegge il professionista nei rapporti con i c.d. “committenti forti”, cioè banche, assicurazioni, grandi imprese e pubbliche amministrazioni. Va però sottolineato che i parametri forensi si applicano anche quando manca un accordo scritto sul compenso e, soprattutto, quando il giudice liquida le spese di lite. Ne segue che la classe di rischio del software, entrando nei parametri forensi, potrebbe incidere anche sulla liquidazione delle spese di lite, ben oltre il perimetro dei rapporti con i committenti forti.
Un ulteriore aspetto da evidenziare è poi quello relativo al coordinamento delle norme. La Legge 28 luglio 2026, n. 137 ha delegato il Governo a riformare l’ordinamento forense entro sei mesi dalla sua entrata in vigore e cioè entro la metà di febbraio 2027. I Decreti attuativi dovranno abrogare espressamente le disposizioni oggetto di riordino e prevedere un nuovo Decreto biennale sui parametri, da applicare anche “nei casi di liquidazione giudiziale”. L’art. 13 della Legge n. 247/2012, al quale l’art. 49 rinvia, rischia così di essere sostituito prima ancora che scada il termine per integrarlo.
Le disposizioni della Legge delega
Il Decreto in esame attua l’art. 24 della Legge n. 132/2025, la cui lettera f) del comma 2 imponeva al Governo di prevedere “la possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale”. In sede attuativa, e cioè con l’emanazione del Decreto, il criterio indicato è stato fortemente ristretto. Innanzitutto è scomparso il riferimento alle responsabilità. Inoltre i rischi connessi all’uso, che dipendono da come il professionista utilizza appunto l’IA, sono diventati la classificazione di rischio del sistema, cioè una qualità astratta dello strumento, fissata dal fornitore in base alla finalità prevista.
Non si tratta di un eccesso di delega, perché il Decreto resta nel perimetro tracciato dal Parlamento, ma di un’attuazione riduttiva, che non ha tenuto in considerazione proprio l’elemento più sensato. Ed invero il termine scelto dal delegante, “riconoscimento”, evoca indubbiamente più la remunerazione di una responsabilità che uno sconto.
L’inadatto riferimento alla “classe di rischio”
I primi commenti alla normativa hanno già evidenziato il rilievo più importante mosso alla scelta di tale forma di valutazione. Nel Regolamento europeo la classificazione misura il pericolo che un sistema pone alla salute, alla sicurezza e ai diritti fondamentali delle persone, non il contributo dello strumento alla prestazione né la qualità del risultato.
La classificazione adottata rischia di risultare pressoché inapplicabile per gli avvocati. Assistenti generativi, motori di ricerca giuridica e strumenti di analisi documentale sono in larga parte sistemi a rischio minimo o soggetti ai soli obblighi di trasparenza dell’art. 50. L’Allegato III, punto 8, lett. a), qualifica ad alto rischio i sistemi destinati a essere usati da un’autorità giudiziaria o per suo conto, non quelli impiegati dal difensore. Si tratta in sostanza di un parametro che, appiattendo quasi tutti all’interno della stessa classe, non consente modulazioni di sorta e, nei rari casi in cui ciò avvenisse, produrrebbe incentivi distorti. Un compenso più alto per il sistema più rischioso premierebbe lo strumento più pericoloso, uno più basso per il sistema meno rischioso penalizzerebbe chi sceglie strumenti sicuri.
Non va poi dimenticato che l’art. 13 della Legge n. 132/2025 dispone che l’IA nelle professioni intellettuali serva “al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera”. Se dunque la prestazione deve restare prevalentemente intellettuale, è difficile spiegare perché il suo valore debba dipendere dal software impiegato.
Appare poi estremamente complesso il profilo probatorio. L’applicazione del parametro in sede di liquidazione da parte del giudice presuppone che questi conosca quali strumenti ha usato l’avvocato e a quale classe appartengano. Come noto però gli atti di causa non contengono queste informazioni e appare complicato pretenderle.
Gli obblighi di trasparenza e formazione
Vi sono, infine, due obblighi che debbono essere tenuti in considerazione. L’art. 13, comma 2, della Legge n. 132/2025 impone di comunicare al cliente “con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo” le informazioni sui sistemi di IA utilizzati. L’art. 47 del Decreto include inoltre, tra i contenuti della formazione obbligatoria che gli ordini devono recepire nei regolamenti entro il 23 aprile 2027, proprio gli obblighi informativi verso il cliente. Accostati all’art. 49, questi presidi di trasparenza consegnano al committente forte l’argomento per chiedere uno sconto, rovesciando la funzione protettiva che la Legge n. 49/2023 attribuisce all’equo compenso.
La possibile soluzione
Un possibile, parziale, correttivo non richiede di modificare l’art. 49. La norma stabilisce infatti che i parametri “tengono conto” della classe di rischio, non che si fondano soltanto su di essa. I Decreti attuativi, e prima ancora i Decreti della riforma forense, potrebbero quindi leggere la norma in modo conforme alla delega e recuperare ciò che si è perso, ossia la responsabilità di verifica che grava sul professionista e l’apporto umano effettivo. La stessa Legge n. 137/2026 richiede che il compenso dell’avvocato sia “adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione resa”, con un criterio che guarda alla prestazione e non allo strumento.
Un termine di paragone viene dagli Stati Uniti. Le linee guida provvisorie adottate nel giugno 2026 dalla Corte suprema del Rhode Island prevedono che l’avvocato addebiti solo il tempo effettivamente impiegato, anche quando l’IA lo riduce, e che il costo degli strumenti d’uso corrente resti tra le spese generali dello studio. Il sistema statunitense ragiona in prevalenza su compensi orari e non appare di facile applicazione nel nostro ordinamento, ma esso può indicare una direzione misurabile e coerente con la natura della prestazione.
Nei precedenti interventi su queste pagine si è visto che i giudici sanzionano l’atto non verificato e che la firma resta il punto in cui la delega alla macchina finisce. È quella responsabilità, e non la classe di rischio del software, a dare valore alla prestazione. Il legislatore delegante lo aveva scritto, e i Decreti che verranno farebbero bene a ricordarlo.
Nella ricerca delle fonti e nella stesura del testo l’autore si è avvalso di strumenti di intelligenza artificiale, verificando personalmente norme e riferimenti e assumendo la piena responsabilità del contenuto.
