Interruzione procedimento civile ed accertamento crediti in sede fallimentare: perimetro e oneri di verifica in sede fallimentare

Cassazione Sezioni Unite n. 6498 del l’11 novembre 2025[1]

Parole chiave: Accertamento dei crediti in sede fallimentare – procedimento civile interrotto – ammissione con riserva – perimetro di competenza Fallimentare

Riferimenti normativi: l. fall.: art. 24, art. 43 comma 1art. 52, art. 55 comma 3, art. 72 comma 5[2], art. 93 comma 3, art. 95, art. 96 ultimo comma 2 e 3, art. 98. art. 101, art. 113, art. 127; c.p.c. art. 295; c.c.: art. 2909.

CASO

Nell’ambito di un’associazione temporanea di impresa la relativa capogruppo, nonchè mandataria della prima, cui erano state commissionate opere in appalto, aveva convenuto la committente dinanzi al Tribunale di Roma – in ragione della competenza eletta in sede contrattuale -, con separati atti di citazione, per sentir dichiarare la risoluzione per inadempimento dei rispettivi contratti – con conseguente condanna della controparte al pagamento di somme, relative a riserve, nonché risarcimento dei danni. La convenuta si costituiva in entrambi i giudizi chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’avvenuta risoluzione dei contratti e la condanna dell’appaltatrice al risarcimento dei danni o, in subordine, la compensazione delle contrapposte partite di credito.

Atteso come in sede concorsuale il credito veniva, inizialmente, ammesso “per l’importo di euro 0,0, in attesa dell’esito del passaggio in giudicato delle sentenze”», la Parte Creditrice proponeva opposizione allo stato passivo, il cui esito era alla stessa favorevole “con riserva dell’esito della decisione dei giudizi pendenti, con sentenza passata in giudicato”. Si osservi che, in ragione dell’intervenuto fallimento di parte attrice (dichiarato dal Tribunale di Napoli competente territorialmente) i due giudizi sono stati interrotti e riassunti, tempestivamente, dal rispettivo Curatore.

Il Tribunale ha osservato:

– il provvedimento del Giudice delegato andava interpretato come di rigetto della domanda di insinuazione di RFI (Appaltante) sino all’esito dei giudizi pendenti;

– contrariamente a quanto sostenuto dal Curatore, la cognizione delle contrapposte domande di inadempimento e di risoluzione dei contratti restava devoluta alla competenza del giudice ordinario;

– motiva la Corte Territoriale “non essendo concepibile che il giudizio di risoluzione per inadempimento della committente, proposto dalla curatela, proseguisse nella sede giurisdizionale contenziosa ordinaria e la domanda di accertamento dell’inadempimento della società fallita per i medesimi contratti, avanzata in via riconvenzionale, fosse decisa dal tribunale fallimentare”;

– risultava quindi corretta la scelta di parte creditrice di proporre, pur nella pendenza dei giudizi ordinari, domanda tardiva di ammissione del credito risarcitorio al passivo, onde evitare il pericolo di una pronuncia di inammissibilità per domanda c.d. supertardiva,

SOLUZIONE

Preliminarmente la Corte richiama la genesi della normazione attuale (art 172, comma 5, c.c.i.i., non applicabile al caso di specie “ratione temporis”) esponendo i quesiti, contenuti nell’ordinanza interlocutoria, nei termini che seguono:[3]:

– se la domanda di risoluzione del contratto proposta nei confronti del contraente poi fallito debba o meno essere trasferita in sede fallimentare unitamente alle domande risarcitorie o restitutorie conseguenti alla risoluzione; in caso di risposta positiva, quali conseguenze derivino dall’omessa riproposizione della domanda in sede fallimentare;

– se il trasferimento debba avvenire pur quando, “come accaduto nella specie”, l’azione di risoluzione contrattuale sia stata promossa anche dal contraente poi fallito e sia stata proseguita dal curatore in sede ordinaria;

– in caso di risposta negativa;  – qualora la domanda di risoluzione debba rimanere pendente dinanzi al giudice ordinario, in che momento debba essere proposta la domanda di ammissione del credito allo stato passivo;

 – se tale credito possa essere assimilato ai crediti condizionali o debbano adottarsi altri rimedi processuali, anche al fine di evitare il possibile contrasto fra giudicato endofallimentare e giudicato ex art. 2909 c.c.

Partendo[4] dall’assunto che i due giudizi possono restituire risultati tra loro coerenti sul piano pratico, “tali da escludere, in tutto o in parte, un qualche conflitto delle rispettive decisioni”, la Corte sottolinea  come sia da considerarsi che “la stabilità della pronuncia resa in sede fallimentare è assicurata dal giudicato endofallimentare”, portando ad esempio il caso in cui sia stato ammesso, in sede di accertamento del passivo, il credito risarcitorio conseguente al vittorioso esperimento dell’azione di risoluzione per inadempimento, da parte del contraente in bonis, non potendo essere più posto in discussione in sede fallimentare. Tale credito, quindi, “non si presta ad essere inciso dagli sviluppi del giudizio di un’azione di massa quale quella di risoluzione promossa dal curatore”.

Viene fatto derivare,in Pronuncia, come l’azione di risoluzione del curatore sia inidonea, in ragione del disposto dell’art. 96[5], ultimo comma, l. fall.[6], a porre in discussione il diritto di credito oggetto di definitiva ammissione al passivo e non può quindi vanificare il diritto al risarcimento.

La Corte evidenzia come si prospetti una situazione, analoga a quella ove si fronteggiano l’ammissione del credito e la proposizione, da parte del curatore, dell’azione revocatoria dell’atto dispositivo che ne costituisce il titolo, richiamando che al suo ricorrere, “la giurisprudenza di questa Corte assume, essere insuperabile l’accertamento del diritto operato in sede fallimentare.

Principi di Diritto

Atteso quanto esposto in Pronuncia, la Corte enuncia i seguenti principi di Diritto:

“La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa, e che sia proposta prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della legge fallimentare, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato.”

«La decisione sulla domanda di risoluzione trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha natura incidentale, ma il tipico contenuto, a seconda dei casi dichiarativo o costitutivo, della pronuncia risolutoria”.

«Nel caso in cui, con riguardo allo stesso contratto, si configurino contrapposte domande di risoluzione proposte prima della dichiarazione di fallimento, quella coltivata dal contraente non fallito deve continuare ad avere il suo corso in sede fallimentare, mentre l’altra deve essere proseguita dal curatore in sede ordinaria».”

Questioni applicate nella pratica

In primo luogo, assume rilievo, lato parte non “a rischio fallimento”, la tempestività nel promuovere l’azione giudiziaria ed il suo coltivarla, fin dall’inizio, in termini non dilatori – sia di propria fonte che ove conceda rinvii alla contro parte -. Non secondario risulta la predisposizione di documentazione contrattuale in uno con le relative modalità di perfezionamento, che tenga “prospetticamente” conto anche della sola potenzialità astratta[7], pur oggettivamente non prevedibile. Si osservi come, tali aspetti siano oggetto di attenta analisi ed applicazione, da parte del Settore finanziario – anche tenendosi conto della Disposizioni emanate tempo per tempo dalla Vigilanza, il quale, in taluni ambiti è risultato motore di cambiamenti ed innovazioni per gli ulteriori e diversi operatori presenti nel contesto imprenditoriale[8].


[1] Data pubblicazione 18 marzo 2026.

[2] La Pronuncia sottolinea, a tale proposito. “disposizione, questa, che ha visto la luce con la legge di riforma del diritto fallimentare (d.lgs. n. 5 del 2006), attraverso la sostituzione dell’intero articolo, originariamente dedicato alla vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti, e ora destinato a regolare, in via più generale, i rapporti pendenti al momento dell’apertura della procedura concorsuale”.

[3] Attesa la specificità e complessità degli stessi si riportano n questa sede integralmente come esposti nel Provvedimento di Legittimità

[4] Richiamando il caso in cui l’una domanda sia accolta e l’altra respinta, così come, al ricorrere dell’accoglimento delle due domande e alla conseguente insorgenza di obbligazioni restitutorie coincidenti.

[5] Ora art. 204 CCl.

[6] Che richiama li successivo art. 99 (ora art. 206 del CCI) .

[7] In ragione della natura della Controparte contrattuale, relativa attività svolta, oggetto del contratto e suoi contenuti, non da ultimo la durata, ripetibilità nel tempo – prevista e determinata  ab origine ovvero prospetticamente prevedibile –

[8] Avendo anche riferimento alla decisioni Giurisprudenziali nel tempo intervenute, per quegli non prettamente ed esclusivamente bancario finanziari.

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