Cass. civ., sez. III, 29 luglio 2026, n. 24203. Pres. Rubino, Rel. Tassone
[1] Omesso mutamento del rito – Nullità della sentenza – Condizioni.
L’omesso mutamento del rito, da quello speciale locatizio a quello ordinario o viceversa, non determina di per sé l’inesistenza o la nullità della sentenza, assumendo rilevanza invalidante soltanto quando la parte che lo deduce in sede di impugnazione alleghi e dimostri lo specifico pregiudizio processuale concretamente subito, consistente in un’effettiva lesione del diritto di difesa, del contraddittorio o di altre prerogative processuali tutelate.
CASO
[1] Con ricorso introduttivo di procedimento semplificato di cognizione ex art. 281-decies ss. c.p.c., un soggetto proponeva domanda al Tribunale di Bologna diretta a ottenere l’accertamento dell’occupazione senza titolo, da parte di un altro soggetto, dell’immobile di sua proprietà.
Il Tribunale di Bologna condannava il resistente all’immediato rilascio dell’immobile e al pagamento dell’indennità di occupazione.
Avverso tale sentenza il resistente proponeva appello.
La Corte d’Appello di Bologna, previo mutamento del rito, rigettava l’appello.
Avverso tale sentenza parte soccombente proponeva ricorso per cassazione, censurando l’impugnata sentenza ex art. 360, 1°co., nn. 3) e 4) c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c. e per non aver dichiarato la nullità della sentenza della Corte territoriale e rimesso la causa al primo giudice.
Lamentava, in particolare, che la corte di merito avrebbe omesso di rilevare che egli aveva subito una violazione del suo diritto di difesa, giacché: i) la causa, che avrebbe dovuto essere trattata con il rito speciale locatizio, era stata instaurata dalla controparte a mezzo di procedimento semplificato, senza che il Tribunale provvedesse alla conversione del rito; ii) a definizione del procedimento, senza mutare il rito da semplificato a locatizio, il Tribunale aveva pronunciato una sentenza che non era conforme al modello di cui all’art. 281-sexies c.p.c.; iii) il giudice di prime cure non aveva letto il dispositivo in udienza e non aveva depositato la sentenza nei trenta giorni previsti dall’art. 281-sexies, c.p.c., bensì molti mesi dopo; iv) l’erronea trattazione della causa con il rito semplificato, anziché con il rito locatizio, e la sua definizione con pronuncia ex art. 281-sexies c.p.c., aveva comportato una violazione del contraddittorio e del suo diritto di difesa.
Concludeva, pertanto, che, la corte di merito avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza impugnata e rimettere la causa al primo giudice.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione giudica tale motivo in parte infondato e in parte inammissibile: le motivazioni poste a fondamento di tali decisioni saranno meglio illustrate infra.
In primo luogo, il ricorrente lamenta solo genericamente e assertivamente il mancato mutamento del rito, senza specificare quale lesione al proprio diritto di difesa avrebbe concretamente subito.
Per quanto riguarda l’ulteriore doglianza, secondo cui la corte di merito avrebbe trascurato di rilevare che il giudice di prime cure non avrebbe dato lettura del dispositivo della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., la stessa non risulta correlata alla motivazione dell’impugnata sentenza, che di tale evenienza non fa menzione alcuna; né il ricorrente si perita di precisare e di localizzare se, dove e quando, essa sia mai stata discussa tra le parti, nel precedente contesto processuale.
Infine, viene giudicata inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 4), c.p.c. la censura mediante la quale il ricorrente evoca la nullità della sentenza di prime cure, per essere stata depositata oltre il termine di giorni trenta previsto dall’art. 281-sexies c.p.c.
QUESTIONI
[1] La questione affrontata dalla Suprema Corte attiene alla correttezza della sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Bologna, la quale, pur avendo rilevato l’erroneità del rito prescelto dal ricorrente in primo grado (rito semplificato anziché locatizio), non aveva proceduto a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, con conseguente rimessione della causa al primo giudice.
Nella definizione della questione, un rilievo dirimente assume il noto principio, di carattere generale, secondo cui la violazione di una norma processuale non è destinata di per sé ad assumere rilievo all’interno del processo, determinando senz’altro la nullità della sentenza resa al suo esito, essendo piuttosto necessario, per la parte, allegare e dimostrare la concreta lesione del diritto di difesa subito in conseguenza di tale violazione.
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, la Cassazione ha avuto modo di affermare che “l’omesso mutamento del rito (da quello speciale locatizio a quello ordinario e viceversa) non determina ipso iure l’inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte” (v. Cass. civ., n. 14374/2023; Cass. civ., n. 1448/2015).
Venendo, poi, alla seconda censura avanzata, secondo cui la Corte d’Appello avrebbe trascurato di rilevare che il giudice di prime cure non avrebbe dato lettura del dispositivo della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., la stessa come visto supra, viene giudicata inammissibile. La decisione è resa in applicazione del principio secondo cui “qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa” (v. Cass. civ., n. 3473/2025; Cass. civ., n. 32804/2019).
Infine, per quanto riguarda l’ultima censura proposta (nullità della sentenza di prime cure, per essere stata depositata oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 281-sexies c.p.c.), il ricorrente la avanza senza confrontarsi con quanto statuito dalla corte territoriale, che ha espressamente argomentato trattarsi di un termine ordinatorio, la cui violazione non integra alcuna nullità.
Orbene, secondo consolidato orientamento di legittimità, con i motivi di ricorso per cassazione, e al di là della loro formale rubrica, la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata, che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366, 1°co., n. 4), c.p.c. (in tal senso, Cass. civ., n. 22478/2018).
La censura proposta, infatti, deve essere supportata da una critica concreta delle soluzioni adottate dal giudice di merito, attraverso contestazioni specifiche e puntuali; è necessario un confronto analitico tra le soluzioni giuridiche adottate dal giudice e quelle proposte nel motivo di ricorso, e non è sufficiente una semplice contrapposizione tra le conclusioni del ricorrente e la motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tale approccio critico e comparativo, il motivo di ricorso è stato correttamente giudicato inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 4), c.p.c., impedendo alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo istituzionale di verifica della fondatezza della violazione lamentata (v. di recente Cass., n. 5202/2025).
In conclusione, è opportuno poi rilevare che il motivo di ricorso proposto sia, nella sua sostanza, diretto a conseguire la rimessione della causa al primo giudice: esito, però, percorribile soltanto nei casi, tassativi, previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. e non configurabili nella fattispecie in esame (sul punto, Cass. civ., n. 3099/2026; Cass. civ., n. 5644/2025).
