La volontà del testatore oltre la successione tra fedecommesso, divieto di alienazione e vincoli di destinazione

Corte d’Appello Milano, Sez. II, Sent., 13/07/2026, n. 2151

Massima:La disposizione con cui il testatore attribuisca beni ad un soggetto imponendogli di conservarli e di istituire, alla propria morte, un terzo quale erede non integra una sostituzione fedecommissaria, in difetto di una duplice vocazione proveniente dalloriginario de cuius, ma configura una condizione illecita per violazione della libertà testamentaria. Qualora tale finalità costituisca il motivo unico e determinante dellattribuzione, lilliceità si estende, ai sensi degli artt. 634 e 626 c.c., alla disposizione testamentari.[1]

(Articoli di riferimento: 626, 647, 692 c.c.)

CASO

Con testamento olografo il testatore attribuiva alla compagna una parte significativa del proprio patrimonio, comprendente la casa familiare e alcune partecipazioni societarie, con i relativi poteri gestori; destinava invece al figlio minore gli altri immobili, affidandone l’amministrazione alla compagna, madre del beneficiario. La scheda si concludeva con la previsione secondo cui quest’ultima, alla propria morte, avrebbe dovuto nominare il figlio quale unico erede, affinché questi divenisse, dopo la scomparsa di entrambi i genitori, titolare dell’intero patrimonio familiare.

All’apertura della successione paterna il figlio conveniva in giudizio la madre chiedendo che fosse dichiarata la nullità del testamento e, conseguentemente, accertata l’apertura della successione legittima in suo esclusivo favore, con condanna della convenuta alla restituzione dei beni ereditari o del loro equivalente economico. A fondamento della domanda l’attore sosteneva che la clausola finale fosse diretta ad attribuire alla compagna una titolarità soltanto temporanea dei beni, imponendole di conservarli affinché, alla sua morte, confluissero definitivamente nel patrimonio del figlio. La disposizione avrebbe pertanto realizzato un meccanismo sostanzialmente fedecommissario al di fuori dei casi consentiti dall’art. 692 c.c. e, costituendo la ragione determinante dell’intero assetto successorio predisposto dal de cuius, la sua invalidità avrebbe travolto l’intera scheda testamentaria.

La convenuta contestava tale ricostruzione negando sia che la clausola integrasse una sostituzione fedecommissaria sia che essa costituisse il motivo determinante delle attribuzioni testamentarie. A suo avviso il testatore si sarebbe limitato a esprimere l’auspicio che, alla morte di entrambi i genitori, il figlio divenisse titolare dei rispettivi patrimoni. Del resto, ove il de cuius avesse realmente inteso attribuire al figlio l’intero proprio patrimonio, avrebbe potuto semplicemente omettere di disporre per testamento, poiché la compagna, non essendo con lui coniugata, non sarebbe stata chiamata alla successione legittima. La convenuta eccepiva, inoltre, che l’accordo successivamente intervenuto per reintegrare la quota di legittima spettante al figlio integrasse una conferma o volontaria esecuzione delle disposizioni testamentarie ai sensi dell’art. 590 c.c., precludendo così la possibilità di farne valere l’eventuale nullità.

Con sentenza n. 245/2025 il Tribunale di Varese accoglieva la domanda attorea, ravvisando nella disposizione controversa gli elementi propri di una sostituzione fedecommissaria, disposta tuttavia al di fuori dei limiti entro i quali l’art. 692 c.c. ne consente eccezionalmente l’operatività. Il giudice di primo grado riteneva inoltre, alla luce dei principi desumibili dagli artt. 626 e 647 c.c., che il meccanismo fedecommissario non costituisse un elemento meramente accessorio dell’assetto testamentario, ma ne rappresentasse la ragione determinante: le singole attribuzioni sarebbero state infatti concepite proprio in funzione del risultato finale perseguito dal testatore, ossia quello di assicurare alla compagna il godimento e la gestione temporanei di una parte del patrimonio per poi farne confluire l’integrale titolarità in capo al figlio.

Il Tribunale dichiarava, pertanto, la nullità dell’intero testamento olografo e accertava la conseguente apertura della successione legittima.

Avverso tale decisione la convenuta proponeva appello.

SOLUZIONE

La Corte d’Appello di Milano ha rigettato il gravame confermando la nullità dell’intero testamento, sebbene sulla base di una qualificazione giuridica della clausola controversa parzialmente diversa da quella accolta dal giudice di primo grado.

Secondo la Corte distrettuale le attribuzioni disposte in favore della compagna e del figlio non possono essere interpretate isolatamente rispetto alla previsione conclusiva della scheda. Imponendo alla prima di nominare il figlio quale proprio unico erede, il testatore ha infatti inteso assicurare che i beni attribuiti alla donna pervenissero, alla sua morte, al discendente. Alla compagna è stata così riconosciuta la titolarità e il godimento dei beni durante la propria vita, accompagnati dall’obbligo di conservarli in funzione della loro successiva trasmissione al figlio.

La Corte ha tuttavia escluso che un simile meccanismo possa essere qualificato come sostituzione fedecommissaria. Quest’ultima presuppone, infatti, una duplice e successiva vocazione ai medesimi beni, entrambe riconducibili alla volontà dell’originario testatore: l’istituito è chiamato per primo ed è tenuto a conservare i beni affinché, alla sua morte, essi siano devoluti al sostituito, il quale succede direttamente al medesimo de cuius, sebbene in un momento successivo. Nel caso di specie difettava proprio tale duplice vocazione: il figlio non avrebbe acquistato i beni già attribuiti alla madre in forza del testamento paterno, bensì attraverso la futura successione di quest’ultima, in esecuzione della disposizione testamentaria che la clausola controversa le imponeva di predisporre. La seconda attribuzione non trova, dunque, direttamente titolo nella successione del padre ma in un successivo atto di ultima volontà della compagna.

Esclusa la natura fedecommissaria della disposizione, la Corte ha ricondotto la clausola ad una condizione risolutiva potestativa apposta all’istituzione della compagna, mediante la quale il mantenimento dell’attribuzione patrimoniale è stato sostanzialmente subordinato all’impegno di disporre mortis causa dei beni in favore del figlio. A tale obbligo si è accompagnato, quale necessario presupposto per la realizzazione del risultato perseguito, quello di conservarne la consistenza patrimoniale, con conseguente limitazione della facoltà di alienarli durante la vita. Detta condizione è stata ritenuta illecita perché incompatibile con il principio di libertà testamentaria, che esige che ciascun soggetto rimanga libero di determinare personalmente la sorte del proprio patrimonio per il tempo successivo alla morte e, sino a quel momento, di modificare o revocare le disposizioni precedentemente adottate; il testatore non può vincolare la volontà testamentaria altrui imponendo al beneficiario di istituire un determinato soggetto quale proprio erede.

Accertata l’illiceità della clausola, la Corte ha quindi verificato, alla luce del combinato disposto degli artt. 634 e 626 c.c., se la finalità sopra perseguita abbia costituito il motivo unico e determinante delle attribuzioni testamentarie. La risposta è stata affermativa. Dalla complessiva interpretazione della scheda è emerso, infatti, che l’attribuzione dei beni alla compagna era stata concepita in funzione del risultato finale perseguito dal de cuius, ossia di consentirle di goderne e amministrarli durante la propria vita, preservandone tuttavia la successiva destinazione al figlio; venuta meno tale finalità sarebbe venuta meno la stessa ragione dell’attribuzione disposta in favore della donna. L’illiceità, pertanto, non può rimanere circoscritta alla sola clausola finale, ma è destinata a travolgere l’intero assetto testamentario, con conseguente conferma della nullità della scheda e apertura della successione legittima. Né a diversa conclusione poteva condurre l’accordo successivamente intervenuto per reintegrare la quota di legittima spettante al figlio: sul punto la Corte ha escluso l’operatività dell’art. 590 c.c., non potendo la conferma o l’esecuzione volontaria essere utilizzate per attribuire efficacia a disposizioni testamentarie illecite in quanto contrarie a principi di ordine pubblico, così realizzando per altra via un risultato che l’autonomia testamentaria non potrebbe validamente perseguire.

QUESTIONI

Nel disporre delle proprie sostanze il testatore può imprimere ai beni attribuiti una particolare destinazione o assoggettarli a determinati vincoli, conformando, entro i limiti posti dall’ordinamento, le modalità e le finalità del loro godimento e della loro successiva circolazione. Una delle manifestazioni più incisive di tale potere ricorre quando il testatore non si limiti ad attribuire determinati beni ad un beneficiario, ma ne preordini altresì la successiva devoluzione ad un diverso soggetto, imponendo al primo di conservarli affinché, alla sua morte, possano pervenire al secondo. È questo, nei suoi tratti essenziali, il meccanismo proprio della sostituzione fedecommissaria, disciplinata dall’art. 692 c.c..

La sostituzione fedecommissaria, precisamente, si caratterizza per una duplice e successiva attribuzione dei medesimi beni: un primo soggetto – l’istituito – è chiamato a riceverli e a conservarli durante la propria vita, mentre un secondo – il sostituito – è destinato a subentrargli al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge. La conservazione non costituisce pertanto un fine autonomo, ma assume carattere strumentale rispetto alla successiva devoluzione, conformando sin dall’origine la posizione del primo beneficiario in funzione del futuro subentro del secondo.

Un simile meccanismo incontra, tuttavia, un tradizionale disfavore nell’ordinamento. L’istituto, di origine romanistica, subì già con il codice civile del 1865 un deciso ridimensionamento, coerentemente con l’affermazione del principio della libera circolazione della ricchezza e con la conseguente avversione verso vincoli successori capaci di immobilizzare i patrimoni e di predeterminarne la destinazione per più generazioni. Tale impostazione di fondo è stata sostanzialmente mantenuta dal codice del 1942 e permane, pur con le modificazioni successivamente intervenute, nel sistema vigente. La sostituzione fedecommissaria deve pertanto considerarsi in linea generale vietata, essendone oggi consentita, a seguito della riforma del diritto di famiglia operata con la legge 19 maggio 1975, n. 151, soltanto l’eccezionale configurazione assistenziale prevista dal novellato art. 692 c.c.. In tale ipotesi è lo stesso legislatore a reputare giustificata la compressione delle facoltà dell’istituito e la conseguente immobilizzazione temporanea dei beni, in considerazione della particolare finalità protetta e purché a disporre della sostituzione siano unicamente i genitori, gli ascendenti in linea retta o il coniuge di soggetto nei confronti del quale sia stata pronunciata sentenza di interdizione.

Come ricordato dalla pronuncia in commento, perché possa configurarsi il fedecommesso assistenziale non è sufficiente la mera imposizione di un obbligo di conservazione dei beni; deve invece ricorrere nella sua interezza la fattispecie complessa delineata dal legislatore, caratterizzata dalla compresenza di quattro elementi essenziali: la duplice vocazione, l’ordine successivo delle chiamate, la conservazione dei beni in funzione della loro successiva devoluzione e, infine, la finalità assistenziale.

La duplice vocazione comporta che tanto l’istituito quanto il sostituito siano chiamati alla successione dell’originario testatore, sebbene le rispettive posizioni siano destinate a operare in momenti differenti. L’istituito è immediatamente delato all’apertura della successione e, con l’accettazione, acquista i beni oggetto del fedecommesso; il sostituito, invece, è destinato a subentrargli soltanto alla morte del primo e al ricorrere degli ulteriori presupposti previsti dalla legge. Ciò che assume rilievo è che entrambe le attribuzioni trovino la propria fonte nella successione dell’originario de cuius.

A tale prima caratteristica si aggiunge l’ordine successivo delle vocazioni. I due beneficiari non acquistano contemporaneamente, ma l’uno dopo l’altro: dapprima l’istituito e, soltanto successivamente, il sostituito. Quest’ultimo non succede mortis causa all’istituito, bensì all’originario testatore, sebbene il suo acquisto sia subordinato alla morte del primo e alla ricorrenza degli ulteriori presupposti richiesti dall’art. 692 c.c..

È proprio in funzione di tale successiva devoluzione che assume rilievo il terzo elemento della fattispecie: la conservazione dei beni da parte dell’istituito. La tradizionale formula dell’”obbligo di conservare e restituire” non deve, tuttavia, indurre a configurare un ordinario rapporto obbligatorio tra istituito e sostituito, né a ritenere necessario un successivo atto di ritrasferimento: al ricorrere dei presupposti di legge, infatti, la devoluzione al sostituito opera quale effetto della stessa fattispecie successoria; il dovere di conservazione esprime, piuttosto, la particolare conformazione della titolarità dell’istituito, destinata sin dall’origine a coordinarsi con l’eventuale subentro del secondo chiamato. Da ciò deriva la peculiarità della posizione giuridica dell’istituito, ricondotta dall’opinione prevalente ad una forma di proprietà risolubile, sottoposta a una condicio iuris collegata alla sopravvivenza del sostituito e all’assistenza da questo prestata. La vicenda risolutiva non opera retroattivamente: sino al verificarsi della sostituzione, l’istituito è effettivamente titolare dei beni e ne gode secondo la particolare disciplina dettata per il fedecommesso. Il vincolo conservativo non determina, peraltro, un’assoluta indisponibilità dei beni, quanto piuttosto una disponibilità conformata alla salvaguardia della loro eventuale successiva devoluzione: l’art. 694 c.c. ne consente infatti l’alienazione quando ricorra un’evidente utilità e intervenga la prescritta autorizzazione giudiziale; in tale evenienza, tuttavia, il valore economico ricavato dall’alienazione non viene definitivamente sottratto alla destinazione fedecommissaria.

A completare la fattispecie interviene, infine, l’elemento che giustifica l’eccezionale ammissibilità del meccanismo: la finalità assistenziale. L’art. 692 c.c. consente infatti la sostituzione soltanto in presenza dei rigorosi presupposti soggettivi individuati dalla norma e purché il sostituito abbia avuto cura dell’istituito sotto la vigilanza del tutore. L’assistenza deve presentare carattere continuativo e può assumere contenuto materiale, morale e spirituale; mentre quella materiale può essere prestata anche mediante terzi, la componente personale della cura richiede il diretto coinvolgimento del sostituito. La cura dell’istituito costituisce, pertanto, il presupposto al quale la legge subordina la successiva devoluzione: se il sostituito premuore all’istituito o viene meno l’assistenza richiesta, la sostituzione non opera e trovano applicazione le regole devolutive stabilite dall’art. 696 c.c.

La ricostruzione consente di precisare un punto rilevante ai fini del problema in esame. Nel fedecommesso assistenziale l’obbligo di conservazione – e la conseguente limitazione della facoltà di alienare i beni medio tempore – non pone un autonomo problema né di ammissibilità né di durata poiché costituisce elemento strutturale di una fattispecie direttamente prevista e disciplinata dalla legge. Il vincolo accompagna la titolarità dell’istituito per la durata della sua vita e trova nella morte di quest’ultimo il proprio limite temporale naturale, coincidente con il momento in cui, ricorrendone i presupposti, è destinata a operare la devoluzione in favore del sostituito. Non si tratta, dunque, di un’indisponibilità perpetua, ma di una limitazione temporalmente circoscritta dallo stesso meccanismo legale.

Proprio la natura eccezionale della fattispecie impedisce, per converso, che l’autonomia testamentaria possa riprodurne liberamente gli effetti al di fuori dei presupposti fissati dall’art. 692 c.c.. Quando il testatore attribuisca determinati beni ad un primo beneficiario imponendogli di conservarli affinché, alla sua morte, pervengano necessariamente a un secondo soggetto, il risultato perseguito assume natura sostanzialmente fedecommissaria e può trovare riconoscimento soltanto entro il perimetro eccezionalmente tracciato dalla legge.

Ogni sostituzione fedecommissaria che non presenti i rigorosi requisiti del fedecommesso assistenziale è pertanto colpita da nullità, la quale viene tradizionalmente ricondotta ad un principio di ordine pubblico, espressione del disfavore dell’ordinamento verso forme di immobilizzazione della ricchezza e di predeterminazione della sua circolazione oltre i casi espressamente consentiti. La nullità investe, tuttavia, la sostituzione e non, di regola, l’istituzione che la precede: il primo chiamato conserva pertanto l’attribuzione ricevuta, mentre viene meno il vincolo destinato ad assicurarne la successiva devoluzione. Tale soluzione, coerente con il principio di conservazione della volontà testamentaria, impedisce che la presenza di una clausola fedecommissaria vietata determini, per ciò solo, l’invalidità dell’intera scheda.

Esclusa la possibilità di imporre al beneficiario, al di fuori del perimetro dell’art. 692 c.c., un obbligo di conservazione funzionale alla successiva devoluzione dei beni ad un secondo soggetto, resta da verificare se e attraverso quali strumenti la volontà del testatore possa continuare ad incidere sulla disponibilità e sulla destinazione dei beni una volta che questi siano entrati nel patrimonio del suo successore. Sotto tale profilo vengono anzitutto in considerazione il divieto testamentario di alienazione e, su un diverso piano, i c.d. vincoli di destinazione.

Quanto al divieto testamentario di alienare i beni lasciati, la riforma del diritto di famiglia del 1975 sopra ricordata ha rappresentato un passaggio decisivo. Nel ridisegnare la disciplina della sostituzione fedecommissaria, il legislatore ha infatti soppresso l’ultimo comma dell’art. 692 c.c., che nella formulazione previgente dichiarava espressamente nulla ogni clausola con la quale il testatore avesse vietato all’istituito di disporre dei beni ricevuti.

Secondo un primo orientamento, tale abrogazione non avrebbe inciso sull’assetto sostanziale precedente: poiché la riforma ha circoscritto il fedecommesso alla sola funzione assistenziale contemplata dalla legge, continuerebbero ad essere invalide le clausole di indisponibilità che perseguano finalità estranee a quella espressamente ammessa dall’art. 692 c.c. Un diverso orientamento, invece, attribuisce alla soppressione dell’espresso divieto un significato innovativo e ne ricava un argomento favorevole all’ammissibilità della clausola testamentaria di non alienazione. Tale conclusione troverebbe ulteriore fondamento nel principio di autonomia testamentaria: se l’ordinamento riconosce, entro determinati limiti, la rilevanza dell’interesse a impedire l’alienazione nell’ambito dei rapporti inter vivos, come dimostra l’art. 1379 c.c., non vi sarebbe ragione di escludere in assoluto che un analogo interesse possa essere perseguito mediante testamento.

Accedendo a quest’ultima ricostruzione e riconoscendo in linea di principio l’ammissibilità del divieto testamentario di alienazione, occorre allora individuarne la disciplina e, in particolare, stabilire se e in quale misura possano essere richiamati i limiti dettati dall’art. 1379 c.c. per i patti di non alienazione.

Secondo una prima impostazione, tale richiamo deve essere escluso. La soppressione dell’originario divieto contenuto nell’art. 692 c.c. sarebbe sufficiente a fondare la liceità della clausola testamentaria, senza necessità di assoggettarla alla disciplina prevista per i contratti. Né sarebbe consentito applicare analogicamente l’art. 1379 c.c., posto che l’art. 1324 c.c. estende le norme contrattuali, nei limiti della compatibilità, ai soli atti unilaterali tra vivi e non anche al testamento. Un diverso orientamento ritiene, al contrario, che i principi espressi dall’art. 1379 c.c. possano assumere rilievo anche in materia testamentaria: ne deriverebbe la validità del divieto soltanto quando esso risponda a un interesse apprezzabile del disponente e sia contenuto entro convenienti limiti temporali.

Sembra doversi preferire quest’ultima ricostruzione, quantomeno con riguardo alla necessaria temporaneità del vincolo. Tale esigenza non discende necessariamente da un’applicazione analogica diretta dell’art. 1379 c.c., quanto piuttosto dai principi generali dell’ordinamento, dei quali la disposizione costituisce espressione. Viene infatti in rilievo l’esigenza di evitare un’eccessiva e indefinita immobilizzazione dei beni, coerentemente con il generale favore per la libera circolazione e utilizzazione della ricchezza, con la conseguenza che il testatore non può comprimere perpetuamente il potere dispositivo del beneficiario, dovendo il divieto essere circoscritto entro un periodo ragionevole, da determinarsi anche alla luce della natura dei beni e dell’interesse concretamente perseguito.

Quanto alle modalità mediante le quali il divieto può essere inserito nella disposizione testamentaria, esso può essere configurato come onere oppure come condizione risolutiva dell’attribuzione. Invero un orientamento minoritario esclude il ricorso alla condizione sul presupposto che ciò finirebbe per attribuire al divieto un’indebita efficacia reale: l’obiezione non appare tuttavia decisiva, poiché gli effetti conseguenti alla violazione non derivano direttamente dal divieto di alienazione ma dal normale operare del meccanismo condizionale; deve pertanto ritenersi ammissibile, in linea di principio, una disposizione con la quale il testatore subordini risolutivamente l’attribuzione all’eventuale alienazione del bene prima della scadenza di un determinato termine. Rimane fermo, in ogni caso, il limite posto dall’art. 549 c.c. qualora il destinatario sia un legittimario, non potendo la quota di riserva essere gravata da pesi o condizioni.

Passando invece ai c.d. vincoli di destinazione, attraverso di essi il testatore può incidere sui beni lasciati disponendo che siano funzionalmente destinati al perseguimento di uno specifico interesse. Anche in questo ambito, tuttavia, l’autonomia testamentaria incontra limiti rigorosi. Il nostro ordinamento, ispirato al principio della libera circolazione della ricchezza e alla tendenziale unitarietà della garanzia patrimoniale, non consente infatti al disponente di creare liberamente vincoli reali di destinazione o masse patrimoniali sottratte alla generale responsabilità per le obbligazioni. La destinazione patrimoniale può acquistare rilevanza nei confronti dei terzi e, soprattutto, produrre effetti di separazione patrimoniale soltanto nei casi e secondo le modalità riconosciute dall’ordinamento, in considerazione della deroga che tali fenomeni possono introdurre rispetto al principio della responsabilità patrimoniale sancito dall’art. 2740 c.c.

In questa sede ci si limita, in conclusione, a richiamare alcuni degli strumenti attraverso cui tale risultato può essere perseguito mediante testamento.

Si pensi, anzitutto, al fondo patrimoniale, patrimonio separato destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. L’art. 167 c.c. ne ammette espressamente la costituzione per testamento, consentendo così al de cuius di assoggettare determinati beni appartenenti alle categorie indicate dalla legge al particolare regime di destinazione e separazione proprio dell’istituto.

Un ulteriore strumento è rappresentato dal vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., mediante il quale determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri vengono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, con conseguente separazione rispetto al restante patrimonio e limitazione della loro aggredibilità per debiti estranei allo scopo. Sebbene la norma non contempli espressamente il testamento tra gli atti costitutivi, deve ritenersi pacificamente ammessa la costituzione indiretta del vincolo, mediante una disposizione che imponga all’erede o al legatario di procedervi successivamente con autonomo atto inter vivos; maggiormente discussa è, invece, la possibilità di una costituzione diretta da parte del testatore, ammessa da una parte della dottrina quantomeno mediante testamento pubblico.

Viene infine in considerazione il trust testamentario, riconosciuto nell’ordinamento italiano in forza della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con legge n. 364/1989. Attraverso il trust il testatore può destinare determinati beni al perseguimento di uno scopo o nell’interesse di uno o più beneficiari, affidandone la titolarità e la gestione a un trustee. I beni conferiti rimangono separati dal patrimonio personale di quest’ultimo e devono essere amministrati secondo il programma stabilito dal disponente. La Convenzione ammette espressamente l’istituzione del trust mediante testamento, ferma l’osservanza delle norme inderogabili della disciplina successoria.

Bibliografia

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OMNIA-Trattati giuridici, Successioni e donazioni diretto da IACCARINO, Milano, 2023

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DE PAMPHILIS, La condizione potestativa illecita affossa” il testamento milionario,il Quotidiano Giuridico, 5 agosto 2026, su One legale

CIAN-TRABUCCHI, Commentario breve al codice civile, art. 692, Milanofiori Assago, 2016

Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, art. 692 c.c. – sostituzione fedecommissaria, su One legale


[1] Massima da noi redatta.

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