Direttiva (UE) 2024/1275 – Case Green – Green House – transizione energetica – prestazione energetica – edifici – Green Deal – neutralità climatica – riqualificazione energetica – ristrutturazione energetica – gas – effetto serra – combustibili fossili – emissioni zero – Piani nazionali – ristrutturazione degli edifici – impianti solari – passaporto di ristrutturazione – smart building – fonti rinnovabili – EU ETS
Sintesi
Malgrado la scadenza del 29 maggio 2026 fissato dall’art. 35 della Direttiva (UE) 2024/1275, l’Italia non ha ancora provveduto al recepimento organico della controversa Direttiva (UE) 2024/1275, con cui viene introdotta in Europa una nuova disciplina della prestazione energetica degli edifici tramite la rifusione della precedente Direttiva 2010/31/UE, più volte modificata nel corso degli anni. L’intervento normativo si inserisce nel più ampio quadro delle politiche europee per la transizione ecologica e rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l’Unione intende perseguire gli obiettivi fissati dal Green Deal europeo e dal pacchetto legislativo “Fit for 55“, finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, in linea con l’EU ETS (Sistema per lo scambio di quote di emissione), che innalza l’obiettivo di riduzione al 62% entro il 2030 per i settori industriali ed energetici, introducendo un secondo ETS dedicato a edilizia e trasporto stradale. La nuova Direttiva introduce così un nuovo modello di pianificazione della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio europeo, attribuendo agli Stati membri specifici obblighi di programmazione e fissando nuovi obiettivi in materia di prestazione energetica degli edifici.
Le finalità della Direttiva
I “considerando” della Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’8 maggio 2024, indicano la ratio della nuova disciplina.
- Si evidenzia come la precedente Direttiva 2010/31/UE abbia subito nel tempo numerose modifiche, rendendo necessaria una rifusione dell’intero testo “a fini di chiarezza“. Il nuovo intervento normativo si pone pertanto anche quale opera di razionalizzazione della disciplina vigente.
- La Direttiva 2024/1275 viene collocata nel contesto degli impegni assunti dall’Unione europea con l’Accordo di Parigi e con il Green Deal europeo. In particolare, viene richiamato espressamente l’obiettivo di mantenere l’aumento della temperatura globale entro i limiti fissati dall’Accordo di Parigi.
- Rileva in particolare il “considerando” n. 20, nel quale viene delineato l’obiettivo di lungo periodo. Più in generale, si ricorda che
- tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a emissioni zero entro il 2030;
- l’intero patrimonio edilizio europeo dovrà raggiungere tale condizione entro il 2050;
- ricordando l’impegno dell’Unione a ridurre entro il 2030 le emissioni nette di gas ad effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990.
- Particolare rilievo assume inoltre il “considerando” n. 3, che collega la revisione della disciplina alla strategia europea indicata come “ondata di ristrutturazioni per l’Europa“, volta a raddoppiare il tasso annuo delle ristrutturazioni energetiche e a promuovere interventi di riqualificazione profonda del patrimonio edilizio europeo.
- Il presupposto della nuova disciplina si fonda sul presupposto che gli edifici sono responsabili del 40% del consumo finale di energia nell’Unione e del 36% delle emissioni di gas ad effetto serra associate all’energia, mentre circa il 75% del patrimonio edilizio europeo risulta ancora energeticamente inefficiente. La riduzione dei consumi energetici e l’incremento dell’utilizzo di fonti rinnovabili costituirebbero strumenti essenziali sia per conseguire gli obiettivi climatici, sia per rafforzare la sicurezza energetica dell’Unione e ridurne la dipendenza dai combustibili fossili.
- Specifico focus viene dedicato al principio della “efficienza energetica al primo posto” (“energy efficiency first“), destinato a costituire uno dei criteri ispiratori dell’intera disciplina. Tale principio comporta che le decisioni in materia energetica privilegino prioritariamente gli interventi di riduzione dei consumi rispetto all’incremento della produzione di energia.
- Un ulteriore profilo innovativo riguarda l’estensione dell’attenzione del Legislatore europeo all’intero ciclo di vita dell’edificio: la valutazione delle prestazioni energetiche non possa più limitarsi ai consumi durante l’utilizzo dell’immobile, ma debba progressivamente considerare anche le emissioni incorporate nei materiali da costruzione e quelle prodotte lungo l’intero ciclo di vita. Nella medesima prospettiva si colloca l’obiettivo della progressiva decarbonizzazione degli edifici.
- Le norme minime di prestazione energetica vengono espressamente definite quale “strumento normativo essenziale” per promuovere la riqualificazione degli edifici con le prestazioni peggiori e migliorare progressivamente l’intero patrimonio immobiliare.
- Le valutazioni preliminari del Parlamento europeo danno infine ampio spazio agli aspetti sociali della transizione energetica. Viene richiamata l’esigenza di contrastare la povertà energetica, di tutelare le famiglie vulnerabili e di accompagnare gli interventi di riqualificazione con adeguati strumenti di sostegno tecnico e finanziario, evitando che il processo di decarbonizzazione produca effetti socialmente regressivi.
Gli obblighi introdotti dalla Direttiva 2024/1275
La parte dispositiva della Direttiva traduce gli obiettivi illustrati nei “considerando” in una serie di obblighi posti a carico degli Stati membri.
Uno dei principali elementi innovativi è rappresentato dall’introduzione della nozione di “edificio a emissioni zero“, (definitivo come“un edificio ad altissima prestazione energetica, (..) con un fabbisogno di energia pari a zero o molto basso, che produce zero emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili e un quantitativo pari a zero, o molto basso, di emissioni operative di gas a effetto serra”)destinata a sostituire progressivamente il precedente riferimento agli edifici a energia quasi zero. La Direttiva individua tale modello quale standard di riferimento per l’evoluzione dell’intero patrimonio edilizio europeo.
In tale prospettiva, vengono fissati specifici obiettivi temporali per gli edifici di nuova costruzione e per la progressiva trasformazione degli edifici esistenti, prevedendo una graduale decarbonizzazione del settore edilizio entro il 2050.
La Direttiva attribuisce agli Stati membri un ruolo centrale nella programmazione delle politiche di riqualificazione energetica mediante l’adozione dei Piani nazionali di ristrutturazione degli edifici, che costituiscono il principale strumento di pianificazione introdotto dalla nuova disciplina per giungere alla decarbonizzazione entro il 2050.
Vengono introdotte inoltre specifiche norme minime di prestazione energetica per gli edifici esistenti. Per gli edifici non residenziali vengono fissati standard minimi comuni a livello europeo, con priorità per gli immobili caratterizzati dalle prestazioni energetiche peggiori. Per il patrimonio residenziale, invece, viene riconosciuta agli Stati membri una maggiore flessibilità nell’individuazione degli strumenti attraverso cui conseguire gli obiettivi di miglioramento previsti dalla direttiva.
Particolare rilievo assume altresì la disciplina concernente l’eliminazione progressiva dell’utilizzo dei combustibili fossili negli edifici. La direttiva richiede agli Stati membri di predisporre politiche nazionali volte alla graduale dismissione dei sistemi di riscaldamento alimentati esclusivamente da combustibili fossili e prevede, tra l’altro, il venir meno degli incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate da combustibili fossili, salvo le eccezioni espressamente previste.
Ulteriore elemento innovativo è costituito dalla diffusione obbligatoria degli impianti solari. La Direttiva stabilisce che gli Stati membri garantiscano la progressiva installazione di sistemi solari sugli edifici nuovi e, in determinati casi, anche sugli edifici esistenti sottoposti a interventi di ristrutturazione, secondo una programmazione graduale e tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli immobili.
La disciplina interviene, inoltre, sul sistema degli attestati di prestazione energetica, rafforzandone il ruolo quale principale strumento di certificazione della qualità energetica degli edifici. A tale disciplina si affianca l’introduzione del passaporto di ristrutturazione (definito come “una tabella di marcia su misura per la ristrutturazione profonda di un determinato edificio, in un numero massimo di fasi che ne miglioreranno sensibilmente la prestazione energetica”)documento destinato a programmare nel tempo gli interventi necessari per conseguire la trasformazione dell’edificio in un edificio a emissioni zero.
La Direttiva dedica inoltre numerose disposizioni ai sistemi intelligenti di gestione degli edifici (smart building), promuovendo la digitalizzazione del patrimonio edilizio mediante l’introduzione dell’indicatore di predisposizione all’intelligenza (Smart Readiness Indicator), volto a misurare la capacità degli edifici di utilizzare tecnologie digitali per migliorare la gestione dei consumi energetici.
Nel complesso, la Direttiva configura un sistema articolato di obblighi che investe la pianificazione nazionale, la progettazione edilizia, la riqualificazione del patrimonio esistente, l’integrazione delle fonti rinnovabili e la digitalizzazione degli edifici, delineando una disciplina organica della transizione energetica del settore edilizio.
