Con la sentenza 16 luglio 2026, n. 126, la Corte costituzionale interviene sul rapporto tra esecuzione forzata individuale e misure ablative penali, restituendo centralità, nell’ambito esaminato, alla priorità temporale dei diritti dei creditori.
La questione riguardava l’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. c.p.p., nella parte in cui estendeva la disciplina del Titolo IV del Libro I del Codice antimafia alla tutela dei terzi creditori anche in presenza di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p. finalizzato alla confisca ex art. 322-ter c.p., nonché della stessa confisca.
L’incidente di costituzionalità era stato sollevato dalla terza sezione civile della Cassazione nell’ambito di un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., originato da un’opposizione all’esecuzione. Il problema riguardava, in particolare, l’opponibilità della confisca o del sequestro al creditore titolare di ipoteca iscritta anteriormente e al creditore che avesse trascritto il pignoramento prima della misura penale.
La Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione nella parte in cui assoggettava tali creditori alla disciplina del Codice antimafia.
La ragione della decisione risiede nella particolare compressione che tale disciplina determina sulla tutela del credito. L’anteriorità del credito o della garanzia rispetto al sequestro, infatti, costituisce soltanto una delle condizioni necessarie per accedere alla tutela prevista dagli artt. 52 ss. D.Lgs. n. 159/2011. Al creditore sono richiesti ulteriori presupposti, tra i quali, in determinate ipotesi, la dimostrazione della buona fede inoltre, ai sensi dell’art. 53, il soddisfacimento opera entro il limite del 60% del valore dei beni sequestrati o confiscati.
Secondo la Corte, l’applicazione di tale regime al sequestro e alla confisca penali, determina una compressione irragionevole e sproporzionata della posizione del creditore incidendo anche sulla garanzia ipotecaria, alla quale l’ordinamento riconosce una particolare protezione quale strumento funzionale alla tutela del credito in sede esecutiva.
L’effetto della declaratoria è particolarmente rilevante sul piano operativo; venuto meno, per questa fattispecie, il richiamo alla disciplina del Codice antimafia, torna ad applicarsi la regola di diritto comune: prevalgono il credito risultante da atto avente data certa anteriore al sequestro, o alla confisca non preceduta da sequestro, e i diritti reali di garanzia iscritti anteriormente.
Per il creditore procedente, intervenuto o ipotecario, la verifica della sequenza temporale delle formalità torna quindi ad assumere rilievo decisivo.
La portata della pronuncia deve, tuttavia, essere delimitata: la Corte precisa che la decisione riguarda le esecuzioni individuali e, in ragione della fattispecie esaminata, il sequestro e la confisca ex art. 322-ter c.p.
Restano aperti sia il problema dei riflessi sulle procedure concorsuali sia quello delle altre misure cautelari e ablative assimilabili, su questi profili la stessa Consulta segnala l’opportunità di un intervento legislativo di coordinamento.
