Cassazione sentenza 18 agosto 2026, n. 24696
Con la sentenza 18 agosto 2026, n. 24696, la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sulla disciplina della prescrizione dei crediti interessati dalle disposizioni emergenziali adottate durante la pandemia, soffermandosi in particolare sugli effetti derivanti dal combinato disposto dell’art. 68 D.L. n. 18/2020 e dell’art. 12 D.Lgs. n. 159/2015.
CASO
La controversia traeva origine dall’opposizione a un’intimazione di pagamento notificata il 30 ottobre 2021, riferita a una cartella di pagamento notificata il 2 luglio 2002 e relativa a contributi previdenziali dell’anno 1992.
Il Tribunale di Napoli aveva dichiarato inammissibile l’opposizione perché proposta oltre il termine previsto dall’art. 25, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999.
La Corte d’appello di Napoli aveva riformato integralmente la decisione, ritenendo ammissibile l’opposizione in quanto volta a far valere la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella. Nel merito aveva accolto l’eccezione di prescrizione, dichiarando non dovute le somme oggetto dell’intimazione.
QUESTIONI
Sospensione della prescrizione
L’INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dell’art. 68 D.L. n. 18/2020, dell’art. 12 D.Lgs. n. 159/2015 e dell’art. 3, commi 8 e 9, L. n. 335/1995.
La questione riguardava il periodo intercorso tra un’intimazione di pagamento notificata il 28 novembre 2015 e quella oggetto di causa, notificata il 30 ottobre 2021.
La Corte d’appello aveva ritenuto applicabile una sospensione complessiva di 311 giorni e, sulla base di tale calcolo, aveva considerato maturata la prescrizione quinquennale. La Cassazione ha ritenuto tale ricostruzione non conforme alla disciplina applicabile.
Sospensione dei termini e sospensione della prescrizione
La Corte muove dalla distinzione tra le due diverse cause di sospensione introdotte dal D.L. n. 18/2020. Gli artt. 67 e 68 del decreto disciplinano differenti ipotesi di sospensione dei termini e prevedono, come conseguenza, specifiche regole in materia di prescrizione.
L’art. 67 riguarda i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori mentre l’art. 68 ha ad oggetto i termini dei versamenti derivanti, tra l’altro, dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
A questa distinzione si affianca quella tra la sospensione dei termini per il compimento di atti o attività amministrative e la sospensione della prescrizione dei crediti oggetto delle medesime attività.
La Corte d’appello, secondo la Cassazione, non ha correttamente distinto i due piani, avendo applicato la sospensione dei termini di versamento prevista dall’art. 68 D.L. n. 18/2020 anziché la disciplina della sospensione della prescrizione di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 159/2015.
Con riferimento alle intimazioni di pagamento, la Cassazione aderisce all’orientamento già espresso da Cass. n. 34336/2025 e successivamente richiamato da Cass. nn. 10500/2026 e 11824/2026 e confermato da Cass. n. 14838/2026, secondo il quale l’art. 68 D.L. n. 18/2020 non disciplina esclusivamente la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, ma si estende anche alla notificazione dell’intimazione di pagamento.
Per effetto del richiamo operato dall’art. 68, la sospensione della prescrizione deve quindi essere determinata applicando l’art. 12 D.Lgs. n. 159/2015.
Criterio di calcolo
Su questo presupposto, la Corte distingue due situazioni.
Per le intimazioni di pagamento non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, il cui termine di notificazione era pendente alla data dell’8 marzo 2020, opera una proroga ex se di 542 giorni.
Per le intimazioni in scadenza nel medesimo periodo opera invece la proroga biennale fino al 31 dicembre 2023.
La Corte d’appello, applicando la sospensione dei termini di versamento prevista dall’art. 68 D.L. n. 18/2020 anziché la disciplina della sospensione della prescrizione derivante dall’art. 12 D.Lgs. n. 159/2015, non aveva quindi applicato il criterio individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
SOLUZIONE
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame attenendosi ai principi indicati.
La pronuncia chiarisce che, nel verificare la prescrizione dei crediti interessati dalla disciplina emergenziale, occorre distinguere tra la sospensione dei termini per il compimento degli atti della riscossione e la sospensione della prescrizione dei crediti cui essi si riferiscono.
Va precitato che la Corte non ha accertato in via definitiva la mancata prescrizione del credito, la sentenza si è limitata ad affermare l’erroneità del criterio di calcolo adottato dal giudice d’appello e dispone la cassazione con rinvio.
