Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2026, n. 14194. Pres. De Stefano, Rel. Gianniti
[1] Ricorso per cassazione – Procedimento per la decisione accelerata – Limiti.
In tema di ricorso per cassazione, qualora siano stati proposti più ricorsi (principale e successivi o incidentali) avverso la medesima sentenza riguardanti cause inscindibili o tra loro dipendenti, la proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. non può essere formulata in relazione a uno soltanto di essi. L’identità della questione di diritto e l’esigenza di assicurare l’unitarietà del giudizio impongono una trattazione congiunta, con la conseguenza che, laddove la proposta di definizione non sia stata formulata in relazione a tutti i ricorsi, non può farsi luogo, anche in assenza di istanza di decisione, all’estinzione del giudizio nemmeno parzialmente, ma il Collegio deve dare atto dell’impossibilità di procedere con il rito accelerato e decidere unitariamente, all’esito di ordinanza o di pubblica udienza, tutte le impugnazioni.
CASO
[1] La vicenda giunta all’esame della Suprema Corte ha ad oggetto la legittimità del decreto di trasferimento emesso all’esito di una procedura espropriativa immobiliare, in relazione alla natura del termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario.
Nel dettaglio, il giudice dell’esecuzione di tale procedura, con l’ordinanza di vendita stabiliva che l’aggiudicatario dovesse versare il saldo prezzo entro il termine perentorio di 120 giorni dall’aggiudicazione: ancorché tale termine fosse venuto a scadere il 7 marzo 2020 (sabato), il versamento del saldo prezzo avveniva soltanto in data 20 marzo 2020.
Gli aggiudicatari assumevano la tempestività del versamento sul duplice presupposto che: a) cadendo la scadenza di sabato, dovesse operare il differimento al primo giorno non festivo successivo ai sensi dell’art. 155 c.p.c. (ossia, al 9 marzo 2020); b) comunque, dal 9 marzo 2020 fosse intervenuta la sospensione straordinaria dei termini processuali conseguente all’emergenza epidemiologica (d.l. n. 11/2020; art. 83 del d.l. n. 18/2020, come successivamente prorogato, tra l’altro, dall’art. 36 del d.l. n. 23/2020), con conseguente “congelamento” del termine.
Il giudice dell’esecuzione, in sede sommaria, aderiva a tale impostazione e, ritenuto tempestivo il versamento del 20 marzo 2020, emetteva il decreto di trasferimento dell’immobile.
Il debitore esecutato proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sostenendo che il termine per il versamento del saldo prezzo avesse natura sostanziale (in quanto incidente sullo ius ad rem dell’aggiudicatario) e che, pertanto, non fosse assoggettato né alle regole di computo dei termini processuali (ivi incluso il differimento della scadenza cadente di sabato ex art. 155 c.p.c.), né alla sospensione straordinaria dei termini prevista dalla legislazione emergenziale, riferita agli atti dei procedimenti.
L’adito Tribunale di Castrovillari accoglieva l’opposizione, dichiarando la nullità del decreto di trasferimento. Il Tribunale, richiamando l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18421/2022, seguita, tra le altre, da Cass. n. 4447/2023 e Cass. n. 11376/2025), qualificava il termine per il saldo prezzo come sostanziale, con conseguente inapplicabilità sia dell’art. 155 c.p.c., sia della sospensione straordinaria dei termini processuali introdotta dalla normativa emergenziale; ne derivava la tardività del versamento effettuato il 20 marzo 2020 rispetto alla scadenza del 7 marzo 2020.
Avverso la sentenza del giudice dell’opposizione interponevano ricorso per cassazione sia la creditrice sia gli aggiudicatari.
La prima denunciava, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.p.c., lamentando la mancata applicazione della proroga di diritto al primo giorno non festivo; con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., deducendo che l’inadempienza del 7 marzo 2020 fosse dipesa da una “impossibilità così evidente e giustificativa… per causa di forza maggiore” legata all’insorgere della pandemia, tale per cui il giudice avrebbe dovuto concedere “implicitamente” la rimessione in termini; con il terzo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 585 e 587 c.p.c., lamentando la “lacuna normativa venutasi a creare in tema di versamento di saldo prezzo” nel periodo emergenziale, stante che la normativa straordinaria ha inciso “sui termini sia processuali che sostanziali, prorogandoli, sia in maniera esplicita che implicita” e che dovesse applicarsi per analogia la proroga prevista per fattispecie simili.
Gli aggiudicatari denunciavano, viceversa, violazione e falsa applicazione degli artt. 155, 585 e 587 c.p.c., lamentando l’errore del Tribunale nel ritenere che il termine assegnato non rientrasse nel perimetro di applicazione dei termini processuali.
In relazione al solo ricorso degli aggiudicatari è stata proposta la definizione anticipata mediante declaratoria di inammissibilità o manifesta infondatezza, in quanto l’orientamento sancito da Cass. n. 18421/2022 era da ritenersi ormai consolidato, confermando la natura sostanziale del termine e l’inapplicabilità della sospensione feriale o emergenziale a un adempimento che non richiede difesa tecnica ma costituisce un mero atto dovuto di pagamento.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione giudica infondati entrambi i ricorsi proposti.
Infondato è, anzitutto, il primo motivo del ricorso della creditrice procedente e quello degli aggiudicatari, entrambi concernenti l’asserita natura processuale del termine. Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, il termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario ha natura sostanziale.
Infondato viene giudicato anche il secondo motivo di ricorso proposto dalla creditrice. Il richiamo effettuato all’istituto della rimessione in termini viene giudicato inconferente: la ricorrente non ha provato di avere mai formulato alcuna istanza di rimessione, né, ad ogni buon conto, la sussistenza di una causa non imputabile che abbia impedito il versamento entro il termine del 7 marzo 2020. Inoltre, l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria tramite sistemi bancari o telematici non è stato inibito dalle misure emergenziali, rendendo la ritardata esecuzione frutto di una libera scelta valutativa dell’obbligato.
Infine, infondato viene giudicato il terzo motivo di ricorso della creditrice. Anzitutto, l’applicazione retroattiva di norme vigenti dal 9 marzo a un termine scaduto il 7 marzo violerebbe il principio generale di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi. Inoltre, la legislazione emergenziale ha selezionato specifici ambiti di deroga, ma ha mantenuto fermo il principio per cui i termini che non richiedono l’esercizio di una difesa tecnica (come il mero versamento di una somma) restano esclusi dalla sospensione processuale. Di conseguenza, non è configurabile alcuna lacuna normativa che giustifichi l’applicazione analogica delle sospensioni straordinarie ai termini sostanziali.
In definitiva, entrambi i ricorsi sono dichiarati infondati, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Castrovillari che ha dichiarato la nullità del decreto di trasferimento per tardività del versamento.
QUESTIONI
[1] In relazione ai primi motivi di ricorso decisi, la Cassazione rileva come il versamento del prezzo rappresenti un atto dovuto e non negoziale, che consiste nel mero pagamento di una somma di denaro. Non essendo un atto che richiede strategia difensiva o assistenza legale, non gode delle tutele (come le sospensioni feriali) nate per garantire il diritto al riposo dei difensori.
Inoltre, il termine ha incidenza sul diritto, in quanto incide direttamente sulla situazione giuridica sostanziale dell’aggiudicatario: il suo rispetto è la condizione per ottenere il trasferimento del bene ex art. 586 c.p.c., mentre il mancato rispetto determina la perdita definitiva dello ius ad rem già acquisito.
Dalla natura sostanziale del termine consegue in primo luogo l’inapplicabilità dell’art. 155 c.p.c.: poiché non si tratta di un atto processuale da compiersi fuori udienza, ma di un adempimento di un’obbligazione civile, la regola del differimento del sabato non può operare. Nel caso di specie, è proprio tale considerazione a rendere il versamento del 20 marzo fatalmente tardivo, poiché la decadenza si è consumata il sabato 7 marzo, senza possibilità di differimento al lunedì successivo e, quindi, di “agganciarsi” alla sospensione pandemica, la cui decorrenza è stata dal lunedì 9 marzo.
In definitiva il motivo viene rigettato sulla base del seguente principio di diritto: “Il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario, ai sensi degli artt. 569, comma 3, e 585 c.p.c., ha natura sostanziale (e non processuale), in quanto attiene all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria che costituisce il presupposto dell’effetto traslativo della proprietà e non richiede l’esercizio di una difesa tecnica; e ha natura perentoria, in quanto risponde alla necessità di garantire l’immutabilità delle condizioni fissate nella lex specialis della vendita e la parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla gara. Ne consegue che a tale termine non si applica la proroga di diritto della scadenza cadente nella giornata di sabato al primo giorno feriale successivo, prevista dall’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., né, pertanto, può trovare applicazione la sospensione dei termini processuali (feriale o emergenziale) che inizi a decorrere il lunedì successivo alla scadenza caduta di sabato”.
La Suprema Corte, nel caso di specie, ha comunque ritenuto di disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
La decisione in commento, infatti, si fonda sul superamento di un unico precedente di legittimità (Cass. n. 12004/2012, invocato dai ricorrenti) che, all’epoca dei fatti (marzo 2020), rappresentava l’unico orientamento disponibile e qualificava il termine per il versamento del saldo prezzo come processuale. Solo con il successivo intervento operato da Cass. n. 18421/2022, la natura sostanziale di tale termine è stata definitivamente e autorevolmente chiarita, determinando un mutamento interpretativo che non poteva essere previsto con certezza dalle parti al momento della scadenza del termine. A tale incertezza interpretativa si aggiunge la peculiare collocazione temporale della scadenza (7 marzo 2020), intervenuta appena due giorni prima dell’inizio della sospensione pandemica (9 marzo 2020), circostanza che ha generato eccezionali difficoltà applicative e interpretative della normativa emergenziale allora appena emanata.
La complessità del coordinamento tra la disciplina sostanziale e le disposizioni straordinarie legate all’emergenza da Covid-19 integra, nel caso di specie, quei gravi ed eccezionali motivi che, unitamente al solo recente consolidamento dell’orientamento nomofilattico, hanno reso giusta la compensazione delle spese tra le parti.
Infine, la Cassazione esclude la possibilità di procedere alle sanzioni previste dall’art. 96 comma 3 e comma 4 c.p.c.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha formato oggetto di due distinti ricorsi, ma la proposta di definizione anticipata è stata formulata solo per il ricorso degli aggiudicatari, nonostante la presenza di un ricorso principale della creditrice (notificato antecedentemente) e l’identità della questione di diritto (la natura del termine per il saldo prezzo).
Trattandosi di cause inscindibili (per l’indefettibile necessità del litisconsorzio tra i ricorrenti stessi), non era possibile procedere a un esito accelerato (inammissibilità o manifesta infondatezza) per uno solo dei due ricorsi: un’eventuale decisione che avesse travolto un ricorso avrebbe logicamente finito con il travolgere anche l’altro per coerenza di sistema.
La Cassazione, quindi, dà atto dell’inapplicabilità del rito accelerato in forma parziale e, quindi – esclusa la possibilità di pronunciare l’estinzione del giudizio anche solo quanto al ricorso cui si è riferita la proposta di definizione accelerata e tanto meno dell’intero giudizio pure in assenza di istanza di decisione – della necessità di una decisione collegiale di tutti i ricorsi al fine di prevenire la frammentazione del giudizio di legittimità. La semplificazione del rito (art. 380-bis c.p.c.) non può evidentemente andare a scapito della coerenza logico-giuridica della decisione finale su cause tra loro indissolubilmente legate.
Al riguardo viene affermato il seguente, ulteriore principio di diritto: “In tema di ricorso per cassazione, qualora siano stati proposti più ricorsi (principale e successivi o incidentali) avverso la medesima sentenza riguardanti cause inscindibili o tra loro dipendenti, la proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. non può essere formulata in relazione a uno soltanto di essi. L’identità della questione di diritto e l’esigenza di assicurare l’unitarietà del giudizio impongono una trattazione congiunta, con la conseguenza che, laddove la proposta di definizione non sia stata formulata in relazione a tutti i ricorsi, non può farsi luogo, anche in assenza di istanza di decisione, all’estinzione del giudizio nemmeno parzialmente, ma il Collegio deve dare atto dell’impossibilità di procedere con il rito accelerato e decidere unitariamente, all’esito di ordinanza o di pubblica udienza, tutte le impugnazioni”.
