Cass., Sez. II, 8 aprile 2026, n. 8799 (ord.) Pres. Mocci – Rel. Picaro
Impugnazioni civili – Legittimazione a impugnare – Legittimazione a ricevere l’impugnazione – Carenza – Sanabilità del vizio ex tunc – Esclusione – Inammissibilità del gravame
[1] La possibilità di sanare con effetti retroattivi l’erronea individuazione dell’Amministrazione destinataria dell’opposizione a sanzione amministrativa tramite rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice o tramite costituzione dell’Amministrazione stessa, non è predicabile in sede di appello, quando la sentenza di primo grado abbia già correttamente individuato il legittimato passivo e l’impugnazione sia stata rivolta contro un soggetto diverso.
CASO
[1] Avverso il verbale d’accertamento di un’infrazione al Codice della Strada redatto dalla Polizia locale alle dipendenze della Comunità del Friuli Orientale, l’automobilista sanzionato proponeva opposizione davanti al Giudice di pace di Udine, dirigendo la propria domanda nei confronti della Prefettura dello stesso capoluogo. Rilevato il difetto di legittimazione passiva di parte convenuta, il giudice adito disponeva la notifica dell’opposizione alla Comunità del Friuli Orientale, sul presupposto che spettasse a quest’ultima la legittimazione in discorso. Dopo di che, pronunciava sul merito dell’interposta domanda, decretandone il rigetto.
Detta sentenza era fatta oggetto di appello, indirizzato contro il Comune di Cividale del Friuli, davanti al Tribunale di Udine. Accortosi dell’errore commesso nell’individuazione del destinatario del gravame, l’appellante chiedeva, in sede di udienza di prima comparizione delle parti, la concessione di un nuovo termine per notificare un atto di integrazione del contraddittorio alla Comunità del Friuli Orientale, successivamente notificando alla stessa un nuovo atto d’appello. Le iniziative così intraprese dall’appellante per sanare il vizio di cui era originariamente affetto l’atto di gravame non trovavano però riscontro da parte del giudice investito di quest’ultimo, che respingeva siccome inammissibile l’impugnazione proposta per difetto di legittimazione dell’appellato.
Contro questa decisione parte soccombente proponeva allora ricorso di legittimità, con il quale deduceva l’errore perpetrato dal giudice di secondo grado per aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello ancorché: a) fosse stata disposta e tempestivamente eseguita, con gli effetti sananti ex tunc contemplati dall’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notifica del gravame alla Comunità del Friuli Orientale (primo motivo di ricorso) ; b) e quest’ultima si fosse comunque costituita in giudizio, in tal modo determinando la sanatoria dei vizi della notifica per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c.(secondo motivo del ricorso).
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte ha ribadito la diagnosi di inammissibilità dell’appello formulata a suo tempo dal giudice del gravame; e a tale conclusione essa è pervenuta osservando come al vizio in cui era incorso, nella circostanza, l’appellante proponendo l’impugnazione nei confronti di un soggetto, quale il Comune di Cividale del Friuli, che non aveva rivestito la qualità di parte nella precorsa fase del giudizio, la legge non ammetta rimedio di sorta, anche a voler spingere lo sguardo al di là dei meccanismi di sanatoria invocati dal ricorrente con i motivi sopra illustrati: a) dallo strumento di regolarizzazione del procedimento istituito a livello dell’art. 4 l. 25 marzo 1958, n, 260, dove, se è previsto che, all’errore nell’identificazione dell’Amministrazione destinataria dell’atto introduttivo del giudizio è dato porre rimedio attraverso la rinnovazione della notifica dell’atto, con efficacia sanante ex tunc, nei confronti dell’Amministrazione indicata dal giudice (ovvero, come affermato da Cass., Sez. un., 14 febbraio 2006, n. 3117, in forza della costituzione in giudizio di quest’ultima senza sollevare eccezioni), trattasi, però, di strumento la cui applicazione rimane tassativamente circoscritta al giudizio di primo grado; b) alla rinnovazione della notifica della citazione ex art. 291 c.p.c., siccome adempimento da eseguirsi nei confronti della stesso soggetto cui era stata effettuata la notifica originariamente affetta da nullità e, pertanto, inidoneo al coinvolgimento nel processo di soggetti che ne fossero stati in precedenza estranei; c) dall’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., senz’altro idoneo, per converso, a realizzare quel coinvolgimento ma, al contempo, utilizzabile solamente nelle ipotesi, tutte, egualmente, non ricorrenti nel caso di specie, di litisconsorzio necessario o processuale e di cause inscindibili o tra loro dipendenti; d) alla costituzione in giudizio del corretto destinatario dell’atto di gravame quale evento consacrante l’intervenuto raggiungimento dello scopo dell’atto in parte qua viziato, costituzione, però, non avveratasi nella fattispecie in esame, così da non potersi far capo all’annessa sanatoria di cui all’art. 156, 3° co., c.p.c.
Resta inteso che al vizio di cui si discorre l’appellante avrebbe potuto ovviare attraverso la riproposizione del gravame nei confronti di soggetto che al processo di primo grado avesse effettivamente preso parte. Ma necessario, a tal fine, sarebbe stato che il termine di gravame fosse ancora, a quel momento, in corso: prospettiva radicalmente esclusa dal giudice di legittimità, in ragione di ciò, che, a partire dalla notifica dell’appello al soggetto erroneamente identificato come sua controparte, il relativo termine breve sarebbe scattato anche nei confronti dell’appellante, sì da potersi con sicurezza reputare come integralmente decorso al momento in cui, all’udienza di prima comparizione delle parti del giudizio di seconde cure, il vizio era emerso e il problema di rimediarvi era stato concretamente posto al giudice adito.
Constatato come l’errore in cui l’appellante era incorso dirigendo il gravame contro un soggetto che non era stato parte del giudizio di prima istanza, non fosse stato superato, alla Suprema Corte non è restato che reiterare la declaratoria di inammissibilità del gravame cui già era addivenuto il giudice di secondo grado, così da determinare il passaggio in giudicato della sentenza di prima istanza e rendere pertanto inutile l’esame di quello che era stato il terzo motivo dell’interposto ricorso di legittimità, attinente a questione di merito sulla quale non vale qui la pena soffermarsi.
QUESTIONI
1] In quello che ne è stato l’approdo finale, la pronuncia in epigrafe non può che essere pienamente condivisa.
Nella fattispecie decisa erano senz’altro ravvisabili gli estremi del difetto di quella condizione o requisito di decidibilità nel merito delle impugnazioni data/o dalla legittimazione a ricevere l’impugnazione (così Mandrioli – Carratta, Diritto processuale civile, 30a ed., II, Torino, 2025, 380) o ad essere destinatario della relativa domanda (per dirla con Balena, Diritto processuale civile, 7a ed., II, Bari, 2025, 346), figura speculare alla più nota legittimazione ad impugnare (sulla quale v., per ogni altro, Cerino Canova – Consolo, Impugnazioni. I) Diritto processuale civile, voce dell’Enc. giur., XVI, Roma, 1989, agg. 1993, 14) e implicante che, fatte salve ipotesi eccezionali (v. spec. sub art. 111, 4° co., c.p.c.) che qui certamente non ricorrevano, l’impugnativa possa essere proposta soltanto nei confronti di chi abbia assunto le vesti di parte nella fase di giudizio in cui sia stata resa la decisione oppugnanda: e constatata la mancata rimozione del vizio e l’impossibilità, altresì, di provvedervi, la dichiarazione di inammissibilità dell’appello non era obiettivamente eludibile.
Se la pronuncia, a dispetto del suo esito del tutto scontato, è apparsa comunque meritevole di segnalazione, ciò è stato perché, di legittimazione a ricevere l’impugnazione o, più in generale, di legittimazione ad impugnare, essa non fa mai menzione, parlando, viceversa, di legitimatio ad causam e di violazione, da parte dell’appellante, della relativa disciplina ex art. 81 c.p.c.: una sovrapposizione di concetti che dovrebbero, per contro, essere tenuti ben distinti, per quanto, come dimostra la vicenda appena passata in rassegna, si tratti di sovrapposizione sostanzialmente innocua sul piano strettamente applicativo, dal momento che alla carenza dell’una di dette figure di legittimazione si applica lo stesso trattamento riservato alla carenza dell’altra, siccome vizi parimenti rilevabili ex officio e insuscettibili di sanatoria con effetti retroattivi.
Di un’ulteriore, indebita, sovrapposizione concettuale può muoversi censura nei confronti della presente Cass. n. 8977/2026, come quella tra legitimatio ad causam ex art. 81 c.p.c. e c.d. legittimazione in senso sostanziale, ovverosia titolarità attiva e, qui, passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio: ché è a quest’ultima, invero, che la Corte ha riferimento allorché, nell’affermare che il giudice sia sempre tenuto a verificare, anche ex officio, che la proposizione della domanda sia avvenuta nel pieno rispetto di detto art. 81, l’oggetto di tale verifica viene poi a identificare nella «coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta».
Come esattamente rimarcato in dottrina (v. spec. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile. I. Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale, 13a ed., Torino, 2023, 602), trattasi di un uso decisamente inappropriato e fuorviante della nozione di “legittimazione”: ma stante il suo saldo radicamento nel linguaggio giurisprudenziale (per ragioni in ordine alle quali si rinvia nuovamente a Consolo, op. ult. cit., 603), non v’è ormai più motivo perché vi si debba indugiare.
