Decisione accelerata dei ricorsi in cassazione ed estinzione del giudizio

Cass. civ., sez. II, 2 aprile 2026, n. 8298. Pres. Falaschi, Rel. Guida

[1] Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Ricorso inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato – Decisione accelerata – Estinzione – Limiti.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, nei processi in cui è stata dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 380-bis, comma 2, 391, comma 3, c.p.c., può essere proposta istanza ex art. 391, comma 3, c.p.c., per la verifica della regolarità della statuizione adottata, sicché l’esame del “merito” del ricorso per cassazione ha ingresso nei soli casi di accertata insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del processo.

CASO

[1] All’esito dei gradi di merito del giudizio, la Corte d’Appello di Roma, accogliendo le domande dei condomini attori, annullava una delibera adottata da un’assemblea di condominio nella parte in cui ripartiva determinate voci di spesa a carico di tutti i condomini, anziché a carico dei soli condomini dell’edificio interessato da tali spese, costituente un condominio parziale al quale gli attori non partecipavano.

Avverso tale decisione il condominio proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

Sul rilievo dell’inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, il consigliere delegato formulava proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che il ricorrente avesse chiesto la decisione del ricorso, dovendosi ritenere il ricorso rinunciato, ai sensi dell’art. 380-bis, 2°co., c.p.c., il consigliere delegato dichiarava l’estinzione del giudizio di cassazione, in applicazione degli artt. 380-bis, 2°co., e 391 c.p.c.

Il condominio ricorrente proponeva opposizione ex art. 391, 3°co., c.p.c. evidenziando di non avere rinunciato al ricorso e, anzi, di avere interesse alla decisione, sottolineando che il nuovo rito Cartabia ex art. 380-bis c.p.c. non fosse applicabile, trovando applicazione ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

La presidente di sezione, pertanto, fissava la pubblica udienza.

SOLUZIONE

[1] All’esito dell’udienza, la Cassazione ha ritenuto di confermare la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.

Infatti, la proposta del consigliere delegato è stata tempestivamente comunicata al difensore del ricorrente e, in assenza di una tempestiva richiesta di decisione, decorso il termine di quaranta giorni, è stato pronunciato il decreto di estinzione, conformemente al dettato di cui all’art. 380-bis c.p.c.

La Suprema Corte conseguentemente enuncia il principio di diritto secondo cui, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, nei processi in cui è stata dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 380-bis, 2°co., e 391, 3°co., c.p.c., può essere proposta istanza ex art. 391, 3°co., c.p.c., per la verifica della regolarità della statuizione adottata, sicché l’esame del “merito” del ricorso per cassazione ha ingresso nei soli casi di accertata insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del processo.

Il riscontro della regolarità della pronuncia di estinzione del giudizio comporta che il Collegio debba dichiararne l’estinzione e che non debbano essere esaminati i motivi di ricorso per cassazione.

QUESTIONI

[1] Come noto, l’art. 380-bis c.p.c., in origine disciplinante l’iter della decisione in camera di consiglio da parte della c.d. sezione filtro, a seguito della riforma operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – che ha eliminato tale sezione – regola ora una nuova modalità di definizione in via accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

Se in sede di spoglio emerge la sussistenza dei presupposti per il rigetto del ricorso per inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza, un consigliere delegato può formulare una proposta di definizione del giudizio, che viene comunicata ai difensori delle parti quale provocatio a dare ulteriore impulso al giudizio. Nel caso in cui manchi tale atto di impulso, il ricorso si intende rinunciato e la Cassazione provvede ai sensi dell’art. 391 c.p.c. a dichiarare l’estinzione del giudizio con decreto, avverso il quale può essere avanzata opposizione ai sensi del 3°co. della norma (per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata, anche in ordine alla tempestività dell’istanza di decisione: sul punto, Cass. civ., sez. un., 4 giugno 2025, n. 14986; conf., successivamente, Cass. civ., 15 luglio 2025, n. 19450).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, peraltro, tale successiva richiesta di fissazione dell’udienza, formulata ai sensi dell’art. 391, 3°co., c.p.c., non sarebbe idonea a impedire la declaratoria di estinzione del giudizio, non essendo equiparabile, in mancanza dei requisiti di sostanza e di forma, all’istanza di cui al citato art. 380-bis, 2°co., c.p.c.

Nel caso di specie, sussunto il procedimento introdotto dall’opposizione del condominio ricorrente entro la disciplina dell’art. 391, 3°co., c.p.c., il provvedimento di estinzione del giudizio di legittimità è però risultato correttamente emanato.

In particolare, il condominio ha fondato la propria istanza sull’argomento che, essendo stato il procedimento introdotto, in primo grado, con ricorso depositato prima del 28 febbraio 2023, non sarebbe applicabile la norma di cui all’art. 380-bis c.p.c.

La tesi non appare tuttavia corretta in ragione del fatto che l’art. 35 del d.lgs. n. 149/2022 detta uno specifico regime intertemporale per le modifiche alla disciplina dei giudizi di impugnazione: il 6°co. della norma, nel dettaglio, dispone l’entrata in vigore della riforma del giudizio di cassazione e delle modifiche al capo III del titolo II del libro secondo del codice di procedura civile, dichiarandone l’applicabilità ai ricorsi in cassazione proposti a far data dal 1° gennaio 2023; anticipando ulteriormente l’operatività di diverse norme, tra cui l’art. 380-bis c.p.c., ai procedimenti introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 per i quali non sia già stata fissata l’adunanza camerale o la pubblica udienza.

Rappresenta un dato acquisito dalla giurisprudenza di legittimità che le nuove disposizioni relative al giudizio per cassazione, ivi incluso (per quanto qui interessa) il novellato art. 380-bis c.p.c., si applichino ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023, per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (così, ad esempio, Cass. civ., sez. un., 23 aprile 2024, n. 10955, secondo la quale “(i)n tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, l’art. 380-bis, 3° co., c.p.c. (come novellato dal D.Lgs. n. 149 del 2022), che, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, richiama l’art. 96, 3° e 4°co., c.p.c., si applica ai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023, poiché l’art. 35, 6°co., del citato D.Lgs. fa riferimento ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio e una diversa interpretazione, volta ad applicare la normativa in esame ai giudizi iniziati in data successiva al 28 febbraio 2023, depotenzierebbe lo scopo di agevolare la definizione delle pendenze in sede di legittimità”).

Ancora, si ricorda come le già citate Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., n. 14986/2025), anche con riguardo alle modifiche introdotte dal c.d. correttivo Cartabia (d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164) abbiano ribadito l’immediata applicabilità del novellato art. 380-bis c.p.c. ai giudizi in corso lì dove, specificamente, chiariscono che “le disposizioni processuali del D.Lgs. 164/2024 sono destinate a saldarsi a quelle del D.Lgs. 149/2022, completando l’intervento di riforma con norme rivolte a correggerne ed integrarne le previsioni. La particolare funzione correttiva e/o integrativa delle più recenti riforme al codice di rito, unitamente al dato letterale, fa preferire l’interpretazione orientata a non differenziare l’entrata in vigore delle modifiche adottate dal D.Lgs. 164/2024 rispetto alle corrispondenti previsioni del giudizio di legittimità introdotte dal decreto Cartabia […] Con riferimento al procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi, queste SU hanno già evidenziato la necessità di evitare interpretazioni restrittive dell’ambito applicativo dell’art. 380-bis c.p.c. allo scopo di non depotenziare la funzione della norma e di non contrastarne la ratio di agevolare la definizione del notevolissimo contenzioso pendente in cassazione (cfr. Cass. SU 10955/2024). In assenza di una diversa disposizione transitoria […] resta ferma, secondo i principi generali, l’immediata applicabilità delle nuove norme del rito di legittimità ai giudizi in corso, che va temperata mediante la doverosa saldatura tra le norme di riforma introdotte nel 2022 e nel 2024 e alla luce della funzione “correttiva” svolta dal D.Lgs. 164/2024, nel senso che le previsioni di tale decreto relative a detti giudizi devono ritenersi applicabili ai medesimi procedimenti su cui era intervenuto il decreto Cartabia, oggetto dei commi sesto e settimo dell’art. 35 del D.Lgs. 149/2022. Di conseguenza il nuovo testo dell’art. 380-bis c.p.c. (e la soppressione del requisito della nuova procura speciale) si applica anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 ove, a tale data, non sia stata fissata l’adunanza camerale o l’udienza pubblica”.

Da ultimo, è interessante evidenziare, sulla scorta della decisione assunta da Cass. civ., sez. un., 10 aprile 2024, n. 9611, che, nel procedimento ex art. 380-bis c.p.c., il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, 1°co., n. 4) e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.

Nel caso di specie, il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., non versa dunque in situazione di incompatibilità.

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