Proselitismo sindacale con posta elettronica aziendale

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 17 marzo 2023, n. 7799, ha stabilito che la distribuzione di comunicati di contenuto sindacale nei luoghi di lavoro – nella specie, mediante invio di messaggi con posta elettronica aziendale, cd. “volantinaggio elettronico” – in quanto assimilabile all’attività di proselitismo, incontra i limiti previsti dalla L. n. 300/1970, art. 26, comma 1, e pertanto si deve ritenere consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività aziendale, alla luce delle concrete modalità organizzative dell’impresa e del tipo di lavoro cui sono addetti i destinatari delle comunicazioni (nella specie, la S.C. ha confermato l’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata ad un dipendente membro di una RSU, per l’invio di mail a contenuto sindacale dall’account aziendale, non avendo la società datrice in alcun modo dimostrato la sussistenza di uno specifico pregiudizio recato dall’invio della e-mail).

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza le peculiarità della gestione del personale nelle cooperative e, in particolare, gli effetti del concomitante rapporto di lavoro con il vincolo associativo. 19 maggio 2026

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le principali specificità del settore autotrasporto, in particolare tempi di guida, gestione dell’orario di lavoro e nuovi elementi retributivi (EPA). 28 maggio 2026

Torna in alto