L’INPS aggiorna interessi di dilazione e differimento e sanzioni civili

L’INPS, con circolare n. 64 del 16 giugno 2026, in seguito alla decisione di politica monetaria della BCE dell’11 giugno 2026, che ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), pari al 2,40% dal 17 giugno 2026, ha comunicato i valori aggiornati degli interessi di dilazione e di differimento e delle sanzioni civili.

A decorrere dal 17 giugno 2026:

  • l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 4,40% annuo. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni;
  • l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dev’essere calcolato al tasso del 4,40% annuo.
  • L’Istituto precisa che, nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 4,40%, è applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2026.

Per quanto riguarda le sanzioni civili:

  • nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi la sanzione civile è pari al 7,90% in ragione d’anno (tasso del 2,40% maggiorato di 5,5 punti). La circolare ricorda che, come previsto dall’art. 30, comma 1, lett. a), D.L. n. 19/2024, effettuando spontaneamente il pagamento in unica soluzione entro 120 giorni dalla scadenza di legge, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione viene calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,40% in ragione d’anno;
  • nelle ipotesi di evasione ex art. 116, comma 8, lettera b), Legge n. 388/2000, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30%, nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Anche in questo caso l’art. 30, comma 1, lett. b), D.L. n. 19/2024, è intervenuto sul ravvedimento operoso, stabilendo che:
  • in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione, pari al 7,90% in ragione d’anno se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;
  • se il versamento è effettuato in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 9,90% in ragione d’anno.

In caso di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte (art. 116, comma 8, lett. a), Legge n. 388/2000) devono essere calcolate nella misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), pari al 2,40% dal 17 giugno 2026.

Nell’ipotesi di evasione, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di 2 punti.

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