Una recente sentenza della Corte d’Appello di Ancona, riguardante un infortunio in smart working, ripropone l’analisi degli eventi che occorrono all’interno del luogo prescelto per il lavoro a distanza. In realtà, per valutare l’indennizzabilità di un infortunio in smart working è necessario conoscere i principi generali che regolano l’assicurazione INAIL: una volta che essi siano ben chiari e non vi sia dubbio su quali sono i requisiti per l’indennizzabilità di un caso, non è in fondo difficile valutare un evento verificatosi in smart working, ferme, ovviamente, le peculiarità del caso e la maggiore difficoltà di un’istruttoria amministrativa.
Premessa: pillole di smart working
La Legge n. 81/2017 ha introdotto il concetto di smart working, che prevede modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative, allo scopo di promuovere la competitività e agevolare la conciliazione fra vita personale e lavorativa.
L’art. 18 di tale Legge definisce il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita:
- mediante accordo tra le parti;
- senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro;
- con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Smart working e infortunio: regole generali
Lo smart working dev’essere preceduto da un accordo scritto tra le parti che specifichi come si articolerà la prestazione all’esterno dell’azienda e quali siano le condotte del lavoratore. L’esistenza del contratto scritto è il presupposto di validità indispensabile affinché l’Istituto assicurativo possa riconoscere la natura professionale del sinistro occorso all’interno dell’abitazione privata.
L’art. 23, comma 3, Legge n. 81/2017, nell’estendere l’istituto dell’infortunio in itinere anche al caso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, dispone che la scelta del luogo della prestazione dev’essere «dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza».
La scelta del luogo ove svolgere l’attività lavorativa riveste particolare importanza, in quanto la legge indica che la scelta deve rispondere a criteri di ragionevolezza.
In altri termini, il lavoratore non è del tutto libero nell’effettuare la scelta.
È possibile che, nell’accordo stipulato tra datore e lavoratore, siano esclusi determinati luoghi per ragioni di salute e sicurezza. Infatti, posto che l’art. 22, Legge n. 81/2017, impone al datore di lavoro di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore, l’azienda ha il diritto di escludere contrattualmente tutti i luoghi che non rispondono a criteri di idoneità, igiene e sicurezza.
Tuttavia, anche in assenza di limitazioni contenute nell’accordo, il lavoratore deve scegliere un luogo idoneo, sia ai sensi dell’art. 23, Legge n. 81/2017, che indica che il luogo scelto dev’essere «ragionevole», sia in virtù dell’art. 22, Legge n. 81/2017, che prevede che il lavoratore ha l’obbligodi«cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali».
Secondo le linee guida dell’INAIL (circolare n. 48/2017) e la giurisprudenza, affinché un eventuale infortunio all’esterno dell’azienda sia coperto da assicurazione, la scelta del luogo dev’essere ragionevole e motivata da esigenze di conciliazione vita-lavoro o produttive.
Così, ad esempio, il lavoratore che decidesse di svolgere la propria attività in un luogo pericoloso per caratteristiche fisiche o geopolitiche, non potrebbe ottenere alcuna tutela in caso di infortunio[1].
Se, ai fini della tutela infortunistica, è sufficiente che il luogo prescelto sia ragionevole sotto il profilo della sicurezza, occorre considerare che, comunque, il lavoratore è tenuto al rispetto dei doveri di correttezza e diligenza.
Pertanto, il luogo prescelto deve anche disporre, ad esempio, di una connessione internet o di una copertura telefonica per permettere di comunicare, non deve trattarsi di luoghi in cui soggetti terzi estranei, possano visualizzare lo schermo del computer aziendale, ascoltare telefonate confidenziali, ecc.
Capire l’infortunio in smart working attraverso regole di legge e giurisprudenza
L’infortunio è tutelato se esiste un nesso causale diretto tra l’evento lesivo e l’attività lavorativa.
L’art. 2, TU, copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta «in occasione di lavoro» che cagionino un’inabilità al lavoro superiore a 3 giorni; e, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nella nozione di occasione di lavoro rientrano tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l’unico limite del rischio elettivo.
La causa violenta in occasione di lavoro è quella che dà occasione, appunto, ad alterazioni lesive legate alla prestazione lavorativa da nesso non meramente topografico-cronologico, ma di derivazione eziologica, quantomeno in via mediata e indiretta. Infatti, l’assicurazione infortuni non è finalizzata a coprire i rischi generici, cui il lavoratore medesimo soggiace al pari di tutti gli altri cittadini, a prescindere cioè dall’esplicazione dell’attività lavorativa, né ad apprestare una speciale tutela in favore del lavoratore per il solo fatto che al medesimo sia occorso, in attualità di lavoro, un qualsiasi evento che in qualche modo ne abbia leso l’integrità fisica o mentale.
L’indennizzabilità non consegue alla mera circostanza che l’infortunio si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, occorrendo invece, come requisito essenziale, la sussistenza dell’anzidetto nesso tra lavoro e rischio, nel senso che il lavoro determina non tanto il verificarsi dell’evento quanto l’esposizione a rischio dell’assicurato[2].
È indennizzabile l’infortunio determinatosi per tutte quelle condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è possibile il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che esso dipenda da terzi, ovvero da fatti e situazioni proprie del lavoratore.
L’incidente deve dipendere da un rischio connesso alla prestazione di lavoro, non da un rischio puramente domestico o estraneo alle mansioni. Non tutti gli eventi traumatici che possono avvenire durante lo smart working possono essere definiti infortuni.
Si possono verificare degli infortuni durante lo smart working senza che sussista alcun nesso causale tra l’attività lavorativa e il danno causato; in tali casi si è in presenza di un “rischio elettivo”, cioè di un rischio causato dalla condotta del dipendente, volontaria e arbitraria, eccezionale, ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, illogica ed estranea alle finalità produttive.
In questi casi il rischio deriva da una scelta arbitraria del lavoratore, il quale, mosso da impulsi, e per soddisfare esigenze personali, crea e affronta volutamente una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, pur latamente intesa, con ciò stesso ponendo in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento.
Indicatori di elettività, con conseguente esclusione dalla tutela infortunistica, sono quindi comportamenti abnormi rispetto al fine lavorativo o aziendale, non legati a necessità particolari certificate/certificabili o a cause di forza maggiore, messi in atto per esibizionismo o legati a scelte individuali voluttuarie.
Pertanto, non può essere ricondotta all’«occasione di lavoro» l’attività, non intrinsecamente lavorativa e non coincidente per modalità di tempo o di luogo con le prestazioni dovute, che non sia richiesta dalle modalità di esecuzione imposte dal datore di lavoro o in ogni caso da circostanze di tempo e di luogo che prescindano dalla volontà di scelta del lavoratore.
Quando, dunque, l’infortunio si verifica al di fuori, dal punto di vista spazio-temporale, della materiale attività di lavoro e delle vere e proprie prestazioni lavorative (si verifica, cioè, anteriormente o successivamente a queste, o durante una “pausa”), la ravvisabilità dell’«occasione di lavoro» è rigorosamente condizionata all’esistenza di circostanze che non ne facciano venir meno la riconducibilità eziologica al lavoro e, viceversa, la facciano rientrare nell’ambito dell’attività lavorativa o di tutto ciò che a essa è connesso o accessorio, in virtù di un collegamento non del tutto marginale.
Il rischio che determina un infortunio è, quindi, da considerarsi elettivo quando:
- non è neppure mediatamente connesso con l’attività lavorativa, essendo del tutto diverso da quello cui ci si espone per esigenze lavorative;
- è determinato da un atto volontario quale scelta fatta dal lavoratore per sua esclusiva comodità e per soddisfare esigenze meramente personali.
Alcune sentenze afferenti a infortuni occorsi sul luogo di lavoro possono essere utili a chiarire il concetto di rischio elettivo.
Cassazione civile, Sezione Lavoro, n. 32257/2021
Un artigiano muratore subisce un infortunio in cantiere mentre sta eseguendo un sopralluogo con un altro artigiano cui intende subappaltare parte dei lavori. I Tribunali del merito respingono la domanda di indennizzo, ritenendo che l’incidente non si sia verificato in occasione del lavoro, in quanto, al momento del tragico accadimento, l’artigiano non stava svolgendo le mansioni manuali di muratore o attività che, per quanto accessorie, potessero dirsi immediatamente e/o strumentalmente connesse alle prime. A loro parere l’infortunio sarebbe stato riconducibile allo svolgimento di funzioni organizzative e amministrative, tipiche della conduzione di un’attività economica aziendale, tali da non poter essere ricondotte alla nozione di «occasione di lavoro».
La Suprema Corte, con sentenza n. 32257/2021, cassa la sentenza con rinvio, ricordando che l’obbligo assicurativo è stato riconosciuto non solo per gli infortuni occorsi nello svolgimento delle attività tipiche in funzione delle quali è sancito, ma anche per quelli verificatisi nel corso di attività prodromiche e strumentali allo svolgimento delle medesime mansioni, purché a esse connesse.
La Corte rileva che l’artigiano è deceduto nel corso di un sopralluogo nel cantiere ove lavorava, attività non solo non estranea al suo impegno lavorativo primario e a esso strettamente connessa, ma che, per di più, non avrebbe potuto svolgersi senza il necessario coinvolgimento della sua persona fisica; il compimento del sopralluogo per l’affidamento in subappalto a un terzo di una parte dell’opera costituisce un’occasione di lavoro in senso tecnico.
Cassazione civile, Sezione Lavoro, n. 1718/2006
Un dipendente dell’ASL, terminato il proprio turno di lavoro, interviene per sedare una lite insorta tra la guardia addetta al servizio di vigilanza e un utente, riportando postumi permanenti.
La Corte di Cassazione conferma la sentenza di merito, che aveva escluso che il fatto potesse essere qualificato come infortunio sul lavoro, sostenendo che, nel caso di specie, si fosse in presenza di un rischio elettivo e cioè del rischio collegato a una scelta arbitraria del lavoratore che crei o affronti volutamente una situazione di rischio diversa da quella inerente allo svolgimento dell’attività lavorativa. Infatti, non è sufficiente che l’attività lavorativa abbia determinato in capo al lavoratore un rischio generico, ossia un rischio al quale il lavoratore soggiace al pari di tutti gli altri cittadini indipendentemente dall’attività lavorativa svolta, bensì occorre che essa abbia determinato o un rischio specifico, ossia un rischio derivante dalle particolari condizioni dell’attività lavorativa svolta e/o dell’apparato produttivo dell’azienda, ovvero da un rischio generico aggravato, ossia da un rischio che, pur essendo comune a tutti i cittadini che non svolgono l’attività lavorativa dell’assicurato, si pone, tuttavia, in ragione di necessario collegamento eziologico con l’attività lavorativa del medesimo (ad esempio infortunio in itinere).
L’infortunio è indennizzabile quando tra l’evento lesivo e la prestazione lavorativa sussista un nesso di causa-effetto, anche se mediato e indiretto. Non è sufficiente che l’evento avvenga durante le ore di lavoro e sul luogo di lavoro, ma deve anche essere collegato in qualche modo al lavoro stesso.
Così, ancora, è utile, per qualificare come infortunio l’incidente occorso al lavoratore agile entro le mura domestiche, richiamare la giurisprudenza sul c.d. infortunio in itinere.
La giurisprudenza è, infatti, costante nell’affermare che l’assicurazione sugli infortuni copre anche il c.d. rischio improprio, cioè il rischio che, pur non essendo intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa, sia determinato da attività a essa strumentale.
Sulla base di tale principio, è stato già affermato che il lavoratore è assicurato anche per gli spostamenti spaziali esterni al luogo di lavoro, inclusi quelli tra il luogo di abitazione e quello di lavoro, con l’unico limite del c.d. rischio elettivo.
Corte d’Appello di Ancona 4 giugno 2026: rischio elettivo e smart working
La recente sentenza della Corte d’Appello di Ancona fa corretta applicazione dei principi sopra ricordati in un caso di smart working.
La fattispecie riguardava un lavoratore che era caduto dalle scale della propria abitazione dopo che, nel corso di una riunione in videoconferenza in regime di smart working, si era recato al piano superiore per chiudere una finestra che sbatteva.
La Corte ha escluso che l’infortunio potesse essere ricollegabile alla prestazione lavorativa. La Corte ha ricordato che, affinché un evento lesivo possa considerarsi verificato «in occasione di lavoro», non è sufficiente un collegamento meramente marginale o indiretto con l’attività lavorativa dell’assicurato, né un semplice rapporto di coincidenza cronologica o topografica, ma occorre che le prestazioni lavorative e il sinistro siano legati da un nesso di derivazione eziologica, nel senso che l’evento dipenda dal rischio inerente a un atto intrinseco a quelle prestazioni o, comunque, strettamente connesso al compimento delle medesime e al perseguimento delle relative finalità.
A parere della Corte, «l’infortunio sul lavoro deve consistere in un evento lesivo che operi ab extrinseco, ossia dall’esterno verso l’interno dell’organismo del lavoratore, ovvero in uno sforzo compiuto da quest’ultimo per vincere una forza antagonista peculiare della prestazione o dell’ambiente di lavoro, sforzo che, con azione rapida ed intensa, abbia determinato alterazioni lesive legate alla prestazione lavorativa da nesso non meramente cronologico-topografico, ma eziologico, quanto meno mediato ed indiretto».
Il punto centrale della sentenza è riferito alla circostanza che l’infortunato era in videoconferenza con alcuni colleghi di lavoro, ai quali aveva comunicato che si sarebbe allontanato un attimo per chiudere una finestra che sbatteva, senza poi riapparire in video.
Non vi sarebbe stata alcuna dimostrazione in ordine alla concreta dinamica dell’infortunio e sulla incidenza del rumore della finestra che sbatteva con il regolare svolgimento della riunione in videoconferenza.
La Corte osserva che, pur ammettendo come pacifica la circostanza che la caduta sia avvenuta nel mentre l’appellante percorreva le scale della sua abitazione, non era stato dimostrato che tra la prestazione lavorativa svolta in regime di smart working e l’infortunio vi fosse non un mero collegamento marginale o indiretto ovvero di coincidenza cronologica o topografica, ma un vero e proprio nesso di derivazione eziologica e/o di strumentalità con le mansioni lavorative.
Al proposito, la Corte ricorda che la circolare INAIL n. 48/2017, precisa come il lavoratore “agile” sia tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie, purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale: nel caso di specie non vi è un nesso tra la finestra che sbatte e il lavoro.
La Corte conclude, quindi, ritenendo che nella fattispecie siamo in presenza non di un infortunio lavorativo, ma di un ordinario infortunio domestico, generato da un ordinario rischio generico di caduta dalle scale, cui sono esposti indistintamente tutti i componenti del nucleo familiare che frequentano l’abitazione e che non trova alcun nesso di derivazione eziologica e/o strumentalità con l’attività lavorativa, essendo stato generato da una fonte di pericolo connaturata all’ambiente domestico e non alla tipologia di attività lavorativa svolta.
Il sinistro si sarebbe, quindi, verificato a seguito di una condotta del lavoratore determinata da ragioni del tutto personali e, perciò, idonea a interrompere del tutto il collegamento eziologico che giustifica la copertura assicurativa.
Ben diversa sarebbe stata la sentenza se l’atto compiuto dal lavoratore fosse stato funzionale alla prestazione lavorativa o comunque anche solo destinato a ottimizzarla: pensiamo al caso in cui il soggetto si fosse alzato per prendere un fascicolo utile alla riunione in corso o anche solo per spegnere una luce che, essendo diretta sullo schermo, impediva di vedere bene l’immagine…
Qui, invece, non c’è alcuna dimostrazione che chiudendo la finestra, posta addirittura al piano superiore, in una qualche maniera vi sia un riflesso sulla attività lavorativa ed è, quindi, ovvio che il movimento per chiuderla sia dettato da un’esigenza personale che, come tale, esclude l’indennizzo.
Il caso è diverso (e diverso è anche l’esito del giudizio) da quello descritto nella sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, 16 settembre 2024. In questa vicenda, una dipendente in smart working, previa comunicazione, prendeva un permesso durante l’orario lavorativo e si assentava per ritirare la figlia da scuola. Durante il percorso a piedi cadeva e subiva un infortunio.
L’INAIL definiva negativamente la domanda di infortunio, ritenendo che non risultasse avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano.
A parere dell’ente previdenziale, quando il lavoratore chieda e goda di un permesso, ogni legame con l’attività lavorativa cessa, non essendo configurabile alcun percorso necessitato, tantomeno predeterminato o predeterminabile. La fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali interrompe ex se il nesso rispetto all’attività lavorativa, con conseguente non indennizzabilità dell’evento infortunistico verificatosi nel percorso normale per rientrare al lavoro.
Da notare che il rigetto da parte dell’INAIL non era causato dal non considerare l’abitazione dell’infortunata quale luogo di lavoro, ma dall’escludere che un infortunio occorso durante un permesso potesse essere comunque configurato come infortunio in itinere.
Il Tribunale ha ritenuto che l’infortunio rientrasse nella categoria degli infortuni in itinere: è, infatti, partito dalla considerazione che i permessi retribuiti sono riconosciuti dall’ordinamento in ipotesi tassative, previste dalla legge o dai CCNL, per le quali l’ordinamento ha operato un bilanciamento di interessi, sancendo la preminenza di specifici interessi costituzionalmente garantiti del lavoratore nei confronti dell’interesse del datore di lavoro alla continuità produttiva (ad esempio permessi e congedi per ragioni familiari, permessi per motivi di studio, per visite mediche, ecc.).
A parere del Tribunale, la sospensione dell’attività lavorativa non dipende, quindi, da scelte voluttuarie del dipendente, ma è di volta in volta giustificata da ragioni connesse all’esercizio di diritti personali del lavoratore, che, altrimenti, verrebbero sacrificati. Nell’ottica di tale contemperamento di interessi non può, pertanto, sostenersi che il lavoratore, mentre esercita un diritto alla sospensione dell’attività lavorativa riconosciuto dalla legge per le ragioni sopra evidenziate, non sia tutelato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro.
Il Tribunale ha ricordato che la Corte di Cassazione[3] aveva osservato come il permesso costituisca una fattispecie di sospensione dell’attività lavorativa nell’interesse del lavoratore, che, ontologicamente, non è differente dalle pause o dai riposi, differenziandosi da questi ultimi soltanto per il suo carattere occasionale ed eventuale, a fronte del connotato di periodicità e prevedibilità che è tipico degli altri, e non potendo logicamente sostenersi che il lavoratore che si allontani dall’azienda e/o vi faccia ritorno in relazione alla necessità di fruire del riposo giornaliero non sia tutelato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto che il permesso fosse stato chiesto dalla ricorrente al fine di andare a prendere la propria figlia minore a scuola; pertanto, la temporanea sospensione dell’attività lavorativa si ricollegava all’adempimento dei doveri genitoriali ed era pienamente indennizzabile.
Conclusioni
L’indennizzabilità degli infortuni in smart working richiede valutazioni non dissimili da quelle previste in generale per tutti gli infortuni sul lavoro[4].
Ovviamente, l’analisi va adattata alla peculiarità dello smart working, ma i concetti di rischio generico, occasione di lavoro e, soprattutto, rischio elettivo sono sovrapponibili con quelli già noti: in tal senso, quindi, l’analisi della giurisprudenza, pur nella variabilità dei casi, ne evidenzia la sovrapponibilità, almeno a livello generale, con quella, diciamo così, “classica” in materia di infortuni sul lavoro.
[1] Sul tema delle regole INAIL, di veda anche F. Vazio, “Gli infortuni in smart working: i casi, l’indennizzo”, in La circolare di lavoro e previdenza, n. 13-14/2021.
[2] Per una precisa delimitazione dei concetti di rischio elettivo, causa violenta, rischio generico si veda Cass. civ., Sez. lav., n. 32473/2021.
[3] Cass. civ., Sez. Lav., n. 18659/2020.
[4] La circolare INAIL n. 48/2017, del resto, afferma che «i suddetti lavoratori [in smart working, N.d.R.] sono assicurati, applicando i criteri di carattere generale validi per tutti gli altri lavoratori, col solo limite del rischio elettivo».
L’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“
