Il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute e il Ministero delle Imprese, con D.I. n. 143 del 28 ottobre 2026, hanno pubblicato il 76° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, previste dall’art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008, e dall’Allegato VII, D.Lgs. n. 81/2008.
Tale elenco, che sostituisce il 75°, adottato con D.D. n. 130 del 29 settembre 2026, deriva dalle disposizioni del D.I. 11 aprile 2011, che stabilisce i criteri per l’abilitazione, l’iscrizione e il rinnovo dei soggetti incaricati di eseguire le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, fondamentali per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare, il punto 3.7 dell’Allegato III al decreto interministeriale stabilisce che l’iscrizione sia disposta con decreto dirigenziale adottato dal Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero competente in materia di imprese e mercato.
Le iscrizioni hanno validità quinquennale e possono essere rinnovate previa presentazione della documentazione richiesta e dopo la valutazione della Commissione preposta.
Si rammenta che i soggetti abilitati sono tenuti al rispetto di precisi obblighi:
- garantire il rispetto dei tempi delle verifiche;
- mantenere un registro informatizzato delle attività effettuate;
- trasmettere periodicamente i dati al Ministero competente;
- conservare per almeno 10 anni la documentazione prodotta.
Inoltre, devono comunicare tempestivamente qualsiasi variazione societaria o organizzativa che possa influire sull’idoneità o sull’ambito dell’abilitazione, poiché la Direzione Generale per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro può procedere, anche nel corso del quinquennio, alla verifica della permanenza dei requisiti di idoneità.
L’elenco riporta per ciascun soggetto abilitato la denominazione, la sede legale, la data di scadenza dell’iscrizione e le Regioni in cui è autorizzato ad operare, con indicazione delle specifiche categorie di verifica.
