Indicazioni operative INL sulle tempistiche di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Destinatari e contenuti della nota INL

Le indicazioni operative contenute nella nota dell’INL n. 2377 del 27 ottobre 2026 hanno lo scopo di assicurare omogenei controlli su tutto il territorio nazionale da parte del personale ispettivo.

Il datore di lavoro deve, pertanto, rispettare le tempistiche di formazione stabilite dal D.Lgs. n. 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, che vengono ribadite, se ce ne fosse ancora la necessità, all’interno del documento elaborato dall’INL. Tale previsione comporta effetti anche nei confronti di datori di lavoro a cui viene riscontrato l’impiego di lavoratori irregolari con la conseguente sospensione dell’attività lavorativa e la necessaria programmazione degli adempimenti in ambito di salute e sicurezza.

Perché in passato vi sono stati equivoci sulle tempistiche della formazione?

La nota dell’INL ripercorre l’excursus storico sulle tempistiche formative, ricordando come l’art. 37, D.Lgs. n. 81/2008, ha sempre imposto che la formazione venisse erogata alla costituzione del rapporto di lavoro o all’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro.

Al momento dell’emanazione del precedente Accordo sulla formazione nel 2011 venne prevista una disposizione definita “transitoria”, la quale permetteva che il percorso formativo fosse concluso entro 60 giorni dall’assunzione. Tale previsione, che sarebbe dovuta rimanere transitoria, è stata in realtà intesa fino a decadenza dell’Accordo stesso.
Nel 2025, per evitare qualunque forviante interpretazione, il nuovo Accordo ha eliminato tale previsione applicativa e, conseguentemente, è stata data completa applicazione alle previsioni dell’art. 37, D.Lgs. n. 81/2008.

Conseguenze applicative della nota INL

Il documento elaborato dall’INL risulta di fondamentale importanza, non solo perché ribadisce l’obbligatorietà della formazione anticipata del lavoratore rispetto all’adibizione alle mansioni, ma evidenzia anche le conseguenze di tali tempistiche nel caso in cui il datore di lavoro sia interessato da interventi di sospensione ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008.

I provvedimenti possono implicare, infatti, la sospensione delle attività svolte nell’unità operativa oggetto di accertamento nel caso di impiego di lavoratori in nero con revoca nel momento in cui avvenga la regolarizzazione sia contrattuale che sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Una precedente circolare dello stesso INL (n. 3/2021) indicava come ritenesse sufficiente, ai soli fini della revoca del provvedimento di sospensione, la programmazione dei corsi di formazione da concludersi entro il termine di 60 giorni.

Con l’attualizzazione della circolare del 2021 alle specifiche della recente nota INL n. 2377/2026 la revoca della sospensione potrà sempre avvenire a seguito della programmazione della formazione, la quale, però, dovrà svolgersi nel più breve tempo possibile. Pertanto, il verbale di prescrizione da parte del personale ispettivo non potrà più avere a riferimento i 60 giorni, ma un termine non superiore al lasso di tempo tecnicamente necessario per la partecipazione ai corsi di formazione.

Specifiche del settore turistico

Nel settore turistico ricettivo e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande  è prevista un’eccezione normativa in merito alla formazione dei lavoratori e all’eventuale addestramento, in considerazione del basso livello di rischio e delle peculiarità lavorative, che ne prevede la conclusione entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro, o termine inferiore in caso di contratti di lavoro di durata inferiore ai 30 giorni.

Pertanto, viene sancita dal legislatore, e chiarita dalla nota INL, la deroga a una norma generica che stabilisce come la formazione e l’addestramento specifico (ove previsto) siano attività preventive propedeutiche all’impiego del lavoratore che non possono venir meno.

Nei settori sopra menzionati tali percorsi obbligatori possono essere conclusi, entro il termine di 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro, ma essenzialmente la nota evidenzia come i datori di lavoro non possano esimersi da tali adempimenti e, pertanto, siano obbligati comunque ad avviare tempestivamente l’iter formativo e di addestramento.

I lavoratori possono essere, quindi, adibiti alle proprie mansioni anche prima della conclusione del percorso formativo e, in caso di ispezione nel lasso temporale tra l’assunzione e la conclusione dei corsi, il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire evidenza della documentazione attestante le azioni propedeutiche agli adempimenti datoriali, tra cui, cita la nota quale elenco esemplificativo, le interlocuzioni (certificate da data certa, come invio tramite pec) tra datore di lavoro e soggetto formatore ai fini della prenotazione dei corsi o con il docente formatore (se l’azienda intenda procedere direttamente alla realizzazione dei corsi), la richiesta di collaborazione con un organismo paritetico, oppure le interlocuzioni con il RLS sull’organizzazione dei corsi stessi. In caso contrario, il personale ispettivo rilascia il relativo verbale di contravvenzione e prescrizione.

Conclusioni

In caso di sospensione, le conclusioni a cui porta la stessa nota INL sono molto chiare: l’ottemperanza alla prescrizione viene dimostrata con la presentazione degli attestati di formazione, la revoca della sospensione avviene con l’esibizione dei documenti che asseverino la prenotazione ai percorsi formativi nei termini sopra indicati.

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