Volontariato: riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2025 il Decreto 31 luglio 2025 del Ministero del Lavoro, di concerto con i Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Pubblica Amministrazione, che ha definito i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.

Per quanto riguarda il processo di individuazione delle competenze, viene precisato che devono essere rispettati i seguenti criteri minimi:

  1. l’assicurazione di interventi di prima informazione, individuale o collettiva, finalizzati a garantire pari opportunità e conoscenza dei requisiti di accesso e fruizione del servizio di individuazione;
  2. la sottoscrizione, all’avvio del percorso, da parte del soggetto attuatore e del beneficiario della misura, di un progetto personalizzato, contenente, al minimo, la durata, in ore e giorni, o mesi, del percorso e gli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attività da realizzare, oggetto di individuazione, entrambi descritti e riferiti agli standard di qualificazione di cui all’art. 3, D.M. 9 luglio 2024;
  3. l’affiancamento o l’accompagnamento del volontario, da parte di una figura dedicata al tutoraggio, individuata dal soggetto attuatore, per tutta la durata del percorso o progetto, finalizzato alle azioni di supporto all’inserimento e allo svolgimento delle attività previste e alla raccolta delle evidenze e all’assessment esperienziale delle attività svolte, in coerenza con gli obiettivi previsti nel progetto personalizzato;
  4. il rilascio di un documento di trasparenza di valore di parte prima, sottoscritto dal soggetto attuatore e dal beneficiario della misura, anche per presa visione e ricevuta, conforme al documento di trasparenza di cui all’allegato a) del D.I. 5 gennaio 2021 («Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze» – Linee guida SNCC), contenente al minimo i risultati di apprendimento o di attività oggetto di individuazione, entrambi descritti e riferiti agli standard di qualificazione di cui all’art. 3, D.M. 9 luglio 2024, in coerenza con gli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di cui alla lettera b), le eventuali evidenze dell’attività svolta, nonché la durata, in ore e giorni o mesi, del percorso effettivamente realizzato, che, ai fini del rilascio dell’attestazione, non può essere inferiore al 75% della durata iniziale prevista in sede di progetto personalizzato e, comunque, non inferiore a una durata minima di 60 ore nell’arco di 12 mesi, salvo la specifica previsione di durata minima maggiore nell’ambito del progetto personalizzato;
  5. il rilascio, la conservazione e registrazione delle attestazioni, a cura dei soggetti che le rilasciano, in conformità con le specifiche di cui all’art. 7, D.M. 9 luglio 2024.

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