Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n. 1 del 1° settembre 2026, ha offerto chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disposizione del D.L. n. 62/2026 che estende l’obbligo di tenuta del LUL ai committenti che si avvalgono dei c.d. riders operanti con contratti di lavoro autonomo occasionale o partita IVA.
La risposta del Ministero chiarisce che:
- la proroga di 90 giorni, decorrenti dal 1° luglio 2026, prevista dall’art. 15, comma 1-bis, D.L. n. 62/2026, deve intendersi applicabile in via transitoria solo al prospetto relativo al periodo di paga di luglio 2026, consentendone l’aggiornamento e la stampa entro i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione. Per le mensilità successive trovano, quindi, integrale applicazione le ordinarie tempistiche previste dalla normativa vigente per la tenuta del LUL;
- sull’eventuale differenza temporale tra il momento di esecuzione della prestazione del lavoratore autonomo e quello successivo di emissione del documento fiscale e di erogazione del compenso oltre il termine di elaborazione e stampa del LUL, l’art. 47-quater, comma 3-bis, D.Lgs. n. 81/2015, dispone esplicitamente l’obbligo di annotazione, per ciascun mese di attività, sia del numero di consegne, sia dell’importo totale erogato. Di conseguenza, l’obbligo normativo appare correttamente realizzato qualora la registrazione delle consegne nel LUL sia effettuata con riferimento al periodo in cui il prestatore ha svolto concretamente la propria attività, a prescindere dal momento in cui si verificherà la relativa movimentazione finanziaria. Invece, le somme corrisposte dovranno essere registrate nel mese di effettiva erogazione, secondo il principio di cassa. Per garantire le necessarie trasparenza e tracciabilità tra le 2 registrazioni, si ritiene corretta l’indicazione nel campo “note” del LUL per evidenziare il periodo storico di competenza a cui le somme erogate si riferiscono;
- il legislatore ha inteso adattare il contenuto del LUL alle caratteristiche del comparto dei lavoratori autonomi che effettuano consegne attraverso piattaforme digitali, prevedendo che il committente debba annotare, per ogni mese di attività, “anche” il numero delle consegne e l’importo totale erogato al lavoratore. La registrazione sul LUL assume, quindi, una funzione di rendicontazione consuntiva dell’attività svolta e del relativo risultato economico, che deve avere continuità per l’intera durata del rapporto di lavoro autonomo. Pertanto, il committente è tenuto a generare ed elaborare il prospetto, anche se con valori pari a 0, anche per le mensilità in cui il lavoratore autonomo non abbia effettuato alcuna consegna e non abbia maturato alcun compenso;
- in caso di pluralità di ordini di consegna da recapitare nello stesso luogo e nei confronti di un unico acquirente, se è prevista una tariffa distinta per ciascun ordine, questi saranno registrati nel LUL come consegne separate, se, invece, è corrisposto un compenso unico per la totalità degli ordini consegnati in un’unica soluzione allo stesso acquirente, l’operazione può essere raggruppata e registrata nel LUL come un’unica consegna.
