Le recenti riforme della disciplina di alcuni eventi tutelati per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP) hanno determinato la necessità di adeguare le regole di compilazione del flusso UniEmens per tali lavoratori, tenendo conto delle novità intervenute sul piano applicativo.
L’INPS, con messaggio n. 1213 del 7 aprile 2026, ha riepilogato e fornito indicazioni per la valorizzazione di alcuni elementi del flusso UniEmens finalizzate, in particolare, alla corretta valorizzazione del calendario giornaliero.
Spettacolo
Per i lavoratori iscritti al FPLS l’elemento <Giorno>, in sostituzione dell’elemento <Settimana>, è volto a valorizzare i dati informativi che caratterizzano le singole giornate in cui il rapporto di lavoro si svolge (ad esempio, se trattasi di giorno lavorato o meno, se sono intervenuti, nel corso del medesimo, eventi tutelati, il relativo tipo di copertura, ecc.).
Nell’ambito del sotto elemento <TipoCoperturaGiorn>, dev’essere inserita la tipologia di copertura del giorno:
- X: totalmente retribuito;
- 2: parzialmente retribuito, per il verificarsi di eventi tutelati figurativamente;
- 1: totalmente non retribuito, per il verificarsi di eventi tutelati figurativamente;
- D: solo diritto – giorno in assenza di prestazione lavorativa utile esclusivamente ai fini del diritto per contratti di lavoro part-time verticale/ciclico di cui all’art. 1, c. 350, della legge 178/2020;
- 0: nessuna copertura. Il valore “0” dev’essere utilizzato per tutte le giornate in cui non è prevista né retribuzione né contribuzione per effetto di assenze che non sono coperte figurativamente (ad esempio, aspettativa senza assegni, giornate di riposo fissate dai contratti collettivi o dalla legge non tutelate figurativamente). Inoltre, tale valore può essere utilizzato anche per annullare un diverso tipo di copertura precedentemente comunicato.
La valorizzazione del codice evento nell’elemento <Giorno> al verificarsi di eventi tutelati e del relativo <TipoCoperturaGiorn> non interessa il periodo relativo agli eventi di malattia, di maternità (congedi obbligatori e congedi parentali, compresi quelli ex Legge n. 104/1992), che danno diritto a indennità a pagamento diretto, fruiti dai lavoratori subordinati a tempo determinato e dai lavoratori autonomi iscritti al FPLS, atteso che in tali fattispecie la contribuzione figurativa sul conto assicurativo viene accreditata direttamente dall’INPS contestualmente al pagamento dell’indennità da parte del medesimo.
In merito alle modalità di valorizzazione dei giorni festivi e dei giorni di riposo previsti contrattualmente per i rapporti di lavoro dipendente, a parziale rettifica di quanto precisato ai paragrafi 5 e 6 del messaggio n. 5327/2015, l’INPS fornisce le seguenti precisazioni.
In linea generale, per le giornate per le quali è prevista contrattualmente la remunerazione, il <TipoCoperturaGiorn> deve recare il valore “X” (ovvero “1”/“2” se interessato da un evento tutelato, valorizzando contestualmente nell’elemento <CodiceEventoGiorn> la causale dell’evento). Per i giorni festivi e di riposo per i quali non sia prevista contrattualmente la remunerazione il <TipoCoperturaGiorn> dev’essere valorizzato con “0” anche nel caso in cui i medesimi giorni coincidono con un evento (compilando in tale ultimo caso nell’elemento <CodiceEventoGiorn> la relativa causale e senza valorizzare l’elemento <DifferenzeAccredito>).
Per l’assicurazione economica di malattia e infortunio sul lavoro, considerate le specificità per i lavoratori iscritti al FPLS e al FPSP, in base alle quali la valorizzazione dell’anzianità assicurativa avviene su base giornaliera e non settimanale, i relativi codici devono essere valorizzati anche in relazione a eventi inferiori a 7 giorni, nel rispetto del periodo di carenza. Con specifico riferimento all’assicurazione per infortunio sul lavoro, si fa presente che il committente del lavoratore iscritto al FPLS è tenuto, in corrispondenza dei periodi interessati da tale evento, a valorizzare nel flusso UniEmens nell’ambito dell’elemento <Giorno> il sottoelemento <CodiceEvento> con INF e il <TipoCoperturaGiorn> con “1” (con “2” se è prevista integrazione a suo carico).
Nell’elemento <Giorni Retribuiti> dev’essere indicato il totale dei giorni retribuiti nel mese di riferimento, determinato avendo a riferimento, per ciascuna settimana, il numero delle giornate per le quali è stabilita contrattualmente la corresponsione della retribuzione. Nel caso dell’intero mese lavorato (lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato) il valore è dato da 26 giorni.
In presenza di eventi tutelati figurativamente per i quali il lavoratore venga parzialmente retribuito dal datore di lavoro, il conteggio dei giorni retribuiti è diverso a seconda della fattispecie che ricorre:
- qualora non vi sia prestazione lavorativa (<TipoCoperturaGiorno> = “2”; Lavorato = “N”), tali giornate non devono essere computate nei <GiorniRetribuiti>;
- qualora vi sia prestazione lavorativa (<TipoCoperturaGiorno> = “2”; Lavorato = “S”), tali giornate devono essere computate nei <GiorniRetribuiti>.
In caso di rapporti di lavoro subordinato intermittente o di tipo autonomo, il totale dei giorni retribuiti è dato dalla sommatoria delle giornate aventi <TipoCoperturaGiorn> = “X” (indifferentemente se l’elemento <Lavorato> = “S” o “N”) e <TipoCoperturaGiorn> = “2” (con elemento lavorato = “S”).
L’elemento <GiorniContribuiti> indica il numero dei giorni per i quali è stata versata contribuzione nel mese. Normalmente il valore dichiarato coincide con quello valorizzato nell’elemento <GiorniRetribuiti>. I 2 valori possono non coincidere in caso di adeguamenti riferiti a eventi verificatisi nel mese precedente (ad esempio, se nel mese attuale devono essere recuperati 4 giorni di malattia intervenuta nel mese precedente i <GiorniContribuiti> del mese attuale devono essere 22 e i <GiorniRetribuiti> sempre del mese attuale devono essere 26).
L’elemento <GiorniUtili> va compilato unicamente in caso di rapporti di lavoro subordinato part-time e intermittente ed è volto a individuare i giorni di misura da assegnare in estratto conto ai fini del calcolo delle prestazioni. In presenza di un rapporto di lavoro part-time verticale e nel lavoro intermittente il dato coincide con i <GiorniRetribuiti> del mese.
Nelle citate ipotesi, il calcolo dei giorni utili deve essere effettuato dividendo le ore lavorate nel mese per l’orario giornaliero del lavoratore a tempo pieno. Qualora l’orario del lavoratore a tempo pieno sia articolato in modalità non uniforme nell’arco della settimana (ad esempio, dal lunedì al giovedì 8 ore, il venerdì 7 ore) è necessario determinare l’orario giornaliero medio su 6 giorni (ad esempio: 96 ore lavorate nel mese; 40 ore full-time distribuite su 5 giorni; giorni utili = 96: (40/6) = 14,40).
Al fine di individuare univocamente i soggetti aventi diritto alla prestazione previdenziale in assenza di un trattamento economico a carico del datore di lavoro, è stato istituito l’elemento obbligatorio <TipoRetrMal>, finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia sulla base dello specifico contratto di riferimento. Tutti i datori di lavoro operanti nel settore dello spettacolo obbligati al versamento della contribuzione di malattia sono tenuti, pertanto, a valorizzare tale elemento, ricorrentemente, in tutti i flussi UniEmens, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento malattia, secondo le istruzioni fornite con i messaggi n. 803/2019 e n. 1475/2019.
Nel messaggio in trattazione sono riportate le tabelle di sintesi sulle modalità di valorizzazione dei sottoelementi dell’elemento <Giorno> per tutti i lavoratori (subordinati, parasubordinati o autonomi) iscritti al FPLS, con il dettaglio di talune peculiarità sussistenti per alcune tipologie di contratto di lavoro.
Con specifico riferimento all’evento malattia, i datori di lavoro, per i primi 3 giorni di carenza, devono valorizzare il giorno con le consuete modalità: in particolare, indicando per le suddette 3 giornate nell’elemento <TipoCoperturaGiorn> il valore “X” (Lavorato “N”) e senza indicare nessun <CodiceEventoGiorn>.
Sempre con riguardo ai lavoratori per i quali è prevista l’erogazione della prestazione economica di malattia con anticipo e conguaglio tramite il flusso UniEmens, ossia i lavoratori subordinati con contratto indeterminato, si precisa che la necessità di valorizzare nel flusso UniEmens l’evento malattia con il dettaglio delle informazioni relative alla certificazione comprovante l’evento decorre dal quarto giorno di malattia e che tale adempimento dev’essere effettuato sia nel caso in cui l’evento sia di durata inferiore a 7 giorni sia nel caso sia di durata pari o superiore a 7 giorni. Pertanto, le prime 3 giornate di carenza devono essere valorizzate con <TipoCoperturaGiorn> “X” e le giornate successive (dal quarto giorno in poi) devono essere valorizzate con il <TipoCoperturaGiorn> “1”, “2” o “0”, a seconda della fattispecie che ricorre, avendo cura di compilare gli ulteriori elementi <InfoAggEvento> e <TipoInfoAggEvento> secondo le modalità previste nel messaggio n. 3029/2025, a cui si fa rinvio anche per le istruzioni relative alle nuove modalità di conguaglio.
Per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, le giornate ricadenti nei periodi (nel corso del mese o dell’anno) nei quali è prevista la prestazione o la corresponsione dell’indennità di disponibilità devono essere valorizzate secondo le indicazioni delle citate tabelle (con <TipoCopertura> “X”, “1”, “2” o “0” a seconda della fattispecie che ricorre); pertanto, le giornate comprese nei restanti periodi nei quali non sia prevista né prestazione né indennità di disponibilità, non devono essere dichiarate nei flussi Uniemens, ancorché sussista rapporto di lavoro.
Con riguardo ai contratti di lavoro a tempo parziale, si ricorda che, a seguito della novella di cui all’art. 1, comma 350, Legge n. 178/2020, con la circolare n. 74/2021 e con il messaggio n. 2162/2021, sono state fornite istruzioni per la compilazione dei flussi UniEmens finalizzate a includere nei relativi flussi anche i periodi totalmente non lavorati in ragione dei rapporti di lavoro part-time verticale o ciclico pienamente utili ai fini dell’anzianità contributiva per il diritto delle prestazioni pensionistiche, che continuano a essere valide e a cui si fa rinvio.
Sportivi
Le regole descritte devono essere utilizzate anche con riguardo ai lavoratori iscritti al FPSP con rapporto di lavoro dipendente. Con specifico riguardo alle tutele relative all’assicurazione economica di malattia e di maternità (congedi obbligatori, congedi parentali, malattia, compresi quelli di cui alla Legge n. 104/1992), le istruzioni fornite per la valorizzazione nel flusso UniEmens degli eventi tutelati valgono per tutti i lavoratori subordinati sia con rapporto di lavoro a tempo determinato che a tempo indeterminato.
