Pedagogisti ed educatori professionali: no alla condizione di reciprocità per candidati extraUE

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 119 del 3 luglio 2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lett. a), Legge n. 55/2024, nella parte in cui subordina l’iscrizione all’albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici da parte dei cittadini extraUE regolarmente soggiornanti in Italia alla sussistenza della condizione di reciprocità. La disposizione impone infatti, oltre al possesso di un titolo che consenta lo svolgimento dell’attività lavorativa nel nostro Paese, la dimostrazione che nello Stato di appartenenza del richiedente sia riconosciuto ai cittadini italiani un analogo accesso professionale.

La Corte ha chiarito che il requisito della reciprocità è, di per sé, costituzionalmente legittimo, purché sia giustificato da criteri di ragionevolezza e proporzionalità, ma ha ritenuto che la previsione introdotta dalla Legge n. 55/2024 non rispetti tali principi, poiché estesa indistintamente a tutti i cittadini extraUE, compresi coloro che soggiornano regolarmente in Italia e sono già legittimati a svolgere attività lavorativa. Secondo la Consulta, la norma comprime il diritto al lavoro tutelato dagli artt. 4 e 35, Cost., limitando l’accesso a una professione in assenza di un adeguato collegamento tra il mezzo utilizzato e l’obiettivo perseguito. In particolare, il trattamento di reciprocità non è stato ritenuto uno strumento idoneo a garantire la tutela dei professionisti italiani all’estero, poiché l’eventuale impossibilità per un cittadino italiano di esercitare una determinata professione in un Paese extraUE può dipendere da fattori diversi dalla cittadinanza e riconducibili alle peculiarità normative dei singoli ordinamenti.

La Corte ha, inoltre, evidenziato che il settore delle professioni educative presenta discipline molto differenziate nei vari Stati e che ciò rende particolarmente difficile verificare in concreto l’esistenza di una reale reciprocità. La previsione censurata rischia, inoltre, di produrre effetti contrari all’interesse pubblico nazionale, impedendo l’accesso agli albi di professionisti già presenti sul territorio italiano e spesso formatisi nel sistema universitario nazionale, privando così il mercato del lavoro e i servizi educativi di competenze immediatamente disponibili.

Infine, sotto il profilo della proporzionalità, la Corte ha ritenuto particolarmente gravoso l’onere posto a carico dei lavoratori stranieri di attestare tramite autocertificazione l’esistenza della condizione di reciprocità, assumendosi anche le conseguenze derivanti da eventuali dichiarazioni inesatte. Tale verifica richiede, infatti, conoscenze giuridiche e normative difficilmente esigibili dal singolo professionista, soprattutto in contesti caratterizzati da discipline frammentate e non sempre facilmente accertabili.

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