Le istruzioni INPS sulla “nuova” previdenza complementare

Passo dopo passo, tassello dopo tassello, sta arrivando a definitivo compimento la riforma sulla previdenza complementare, disciplinata dalla Legge di Bilancio per l’anno 2026.

Sul punto, si ricorda che l’art. 8, D.Lgs. n. 252/2005, così come modificato dall’art. 1, comma 204, Legge n. 199/2025, ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2026, un rinnovato meccanismo di adesione automatica alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori dipendenti del settore privato; in particolare, per quelli di prima assunzione, assunti successivamente al 30 giugno 2026 (a esclusione dei lavoratori domestici).

Dopo le istruzioni COVIP, con la deliberazione del 19 giugno 2026, e le nuove Faq ministeriali, è il turno dell’INPS, che, per quanto attiene agli aspetti prettamente operativi – tanto cari, o meglio indispensabili, agli operatori e tecnici del settore – consegna alcuni preziosi “Chiarimenti in materia di conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria”.

L’Ente previdenziale, nel messaggio n. 2325/2026, ricorda innanzitutto il funzionamento del nuovo meccanismo di adesione (o non adesione) alla previdenza complementare, composto fondamentalmente dalle 3 situazioni di seguito indicate:

  1. l’adesione automatica, ab origine (la competenza dei versamenti e la decorrenza dell’adesione automatica scattano dalla data di assunzione), a seguito della mancata scelta del lavoratore: in questo caso, «il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo di lavoro o, in presenza di più fondi collettivi di riferimento, in quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti; in tal caso il lavoratore aderisce “automaticamente” al fondo pensione. Se non è previsto un fondo pensione di riferimento, il TFR viene versato al fondo residuale individuato dalla normativa […] dal 1° ottobre 2020 al “Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini” –“COMETA”» (così le Faq del Ministero del Lavoro sul Portale della Previdenza Complementare);
  2. l’adesione volontaria presso un Fondo a scelta del lavoratore entro 60 giorni dalla prima assunzione, mediante il nuovo modello TFR3;
  3. la rinuncia esplicita all’adesione da parte del prestatore, sempre con modello TFR3 e nei medesimi termini sopra visti, con mantenimento del TFR in azienda ex art. 2120, c.c. (o, parimenti, presso il Fondo di Tesoreria INPS, di cui all’art. 1, commi 755 e 756, Legge n. 296/2006, così come modificato dalla Legge n. 199/2025), con decorrenza dalla data di assunzione.

In ordine a detta nuova strutturazione, si evidenzia la plausibile insorgenza di un c.d. periodo “di limbo”, che gli operatori devono necessariamente considerare: nell’intervallo compreso tra la data di assunzione e il perfezionamento della scelta da parte del lavoratore non risulta ancora definitivamente individuato il regime di destinazione delle quote di TFR maturate, potendo le stesse essere imputate – all’esito della scelta – alla previdenza complementare o, nei casi previsti dalla legge, al regime di cui all’art. 2120, c.c., e al Fondo di Tesoreria, ove ne ricorrano i presupposti.

Pertanto, in tali ipotesi, con specifico riferimento al versamento alla Tesoreria, si rende necessaria una regolarizzazione delle quote arretrate di TFR, considerato che le quote maturate nel periodo intercorrente tra la data di assunzione e la determinazione della destinazione finale assumono, di fatto, natura di competenze arretrate sotto il profilo della loro imputazione contributiva.

Con il messaggio in analisi, l’INPS precisa che, ai fini dell’assolvimento degli obblighi contributivi, dev’essere utilizzato il codice causale “CF05”, istituito con la circolare n. 12/2026, all’interno dell’elemento Tipo ImpPregCMT di GestioneTFR /MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso del flusso UniEmens, avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

Al fine di non ricadere nell’applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive – chiarisce l’Istituto – la regolarizzazione delle competenze maturate nel periodo intercorrente tra la data di assunzione fino alla determinazione del regime definitivo di destinazione del TFR deve avvenire entro il mese successivo al perfezionamento della scelta da parte del lavoratore.

Diversamente, qualora le quote di TFR arretrate vengano denunciate oltre il suddetto termine – ossia in un mese diverso da quello immediatamente successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato la scelta – la relativa regolarizzazione dev’essere effettuata mediante l’utilizzo del codice “CF02”, valorizzando altresì il codice “CF11” per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione.

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