La massima
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 12 marzo 2026, n. 5700, ha statuito che, sul piano processuale, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata a quella delle norme di diritto; da ciò discende che le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362, c.c., ss.), che costituiscono un criterio interpretativo diretto e non più un canone esterno per verificare l’esattezza e la congruità della motivazione, senza che vi sia più la necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate né di indicare come il giudice di merito si sia discostato da canoni legali assunti come violati.
Il caso
La vicenda sottoposta all’attenzione della Suprema Corte origina dal ricorso proposto da 2 lavoratori nei confronti della società datrice di lavoro per ottenere, tra le varie pretese, il riconoscimento dell’indennità per lavori speciali disagiati prevista dall’art. 20, CCNL Edilizia. Mentre il Tribunale di primo grado aveva rigettato integralmente le domande, la Corte d’Appello di Firenze aveva parzialmente riformato la decisione, riconoscendo ai lavoratori il diritto all’indennità e condannando la società al pagamento delle relative somme.
La questione centrale sottoposta alla Cassazione riguarda l’interpretazione della clausola contrattuale che prevede l’indennità per “lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d’acqua o fango”. La società ricorrente sosteneva una lettura restrittiva, secondo cui l’indennità sarebbe dovuta solo ai lavoratori esposti a getti di acqua e fango, mentre la Corte territoriale aveva adottato un’interpretazione più ampia, riconoscendola a tutti gli addetti a tali lavorazioni, indipendentemente da tale specifica esposizione.
Gli Ermellini confermano l’impostazione della Corte d’Appello, ribadendo che l’interpretazione dei CCNL deve avvenire secondo i criteri di ermeneutica contrattuale codicistica e che non esiste una gerarchia tra criterio letterale e ratio della norma, ma entrambi concorrono alla definizione del significato della clausola.
In particolare, la Corte valorizza l’uso della congiunzione “o” nel testo contrattuale, attribuendole funzione disgiuntiva e non esplicativa: essa individua, pertanto, 2 categorie distinte di lavoratori beneficiari dell’indennità, ossia quelli addetti a palificazione e trivellazione e quelli normalmente esposti a getti di acqua o fango, senza che la seconda condizione limiti la prima. Tale interpretazione è coerente con la logica della clausola, poiché sarebbe irragionevole escludere dall’indennità lavorazioni intrinsecamente disagiate come la palificazione o la trivellazione solo in assenza di acqua o fango. I Supremi giudici, per rafforzare il proprio ragionamento, richiamano la tecnica redazionale del CCNL, osservando che quando le parti sociali intendono restringere l’ambito applicativo di una disposizione utilizzano formule linguistiche diverse e più precise.
Sul piano probatorio, è confermata la sufficienza della dimostrazione che i lavoratori operassero in cantieri nei quali si svolgevano attività di palificazione e trivellazione, senza necessità di provare un’esposizione abituale a condizioni specifiche ulteriori.
Inoltre, in merito alla voce retributiva “indennità varie”, la Corte esclude che essa possa automaticamente assorbire l’indennità per lavori disagiati, evidenziando che, trattandosi di emolumenti con finalità specifica e tendenzialmente inderogabile, è necessaria una chiara e comprovata pattuizione che ne preveda l’assorbimento, onere probatorio che grava sul datore di lavoro e che, nel caso concreto, non è stato assolto. Ciò implica che una generica voce retributiva non è sufficiente a neutralizzare obblighi derivanti da specifiche previsioni contrattuali collettive, soprattutto quando queste sono finalizzate a compensare condizioni di disagio legate alla mansione. La Corte respinge, inoltre, le censure relative alla valutazione delle prove e alla regolazione delle spese processuali, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità in presenza di apprezzamenti discrezionali del giudice di merito.
Alla luce di ciò, il ricorso viene integralmente rigettato da parte della Corte di Cassazione, con condanna della società alle spese.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
