La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2 aprile 2025, n. 8710, ha riconosciuto il diritto del datore di lavoro di proteggere non solo i beni materiali dell’azienda, ma anche l’immagine e la reputazione aziendale. Questo include il diritto di monitorare i dipendenti per prevenire e intervenire su comportamenti illeciti che potrebbero danneggiare l’azienda. Le disposizioni degli articoli 2 e 3, Statuto dei lavoratori, pur limitando la sfera di intervento delle persone preposte dal datore di lavoro, non precludono il ricorso ad agenzie investigative per accertare comportamenti illeciti dei dipendenti, anche sulla base del solo sospetto o della mera ipotesi che tali illeciti siano in corso di esecuzione. È, pertanto, legittimo il licenziamento del dipendente che, durante l’orario di lavoro, si trattenga presso pubblici esercizi per periodi prolungati eccedenti le pause consentite, quando tale comportamento, oltre a costituire violazione dell’articolo 8, D.Lgs. 66/2003, si configuri come condotta fraudolenta lesiva dell’immagine aziendale ed esponga l’azienda al rischio di sanzioni previste dal capitolato d’appalto.
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