La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 13 giugno 2025, n. 15821, ha ritenuto che, in tema di risarcimento del danno da demansionamento, il lavoratore ha l’onere di allegare e provare specificamente sia il danno patrimoniale da perdita di chance (in termini di sviluppo di carriera) sia l’ulteriore componente patrimoniale rappresentata dall’impoverimento della capacità professionale; in difetto di puntuali allegazioni e dimostrazione del “danno conseguenza”, la relativa domanda è infondata.
Quanto al danno non patrimoniale derivante da prolungata dequalificazione, esso è risarcibile anche mediante liquidazione equitativa secondo le tabelle giudiziarie, con possibilità di personalizzazione, ove ritenuta idonea a tutelare in modo integrale i valori della persona lesa.
Danno da demansionamento: onere di allegazione e prova a carico del lavoratore
di Redazione
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