Danno da demansionamento: onere di allegazione e prova a carico del lavoratore

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 13 giugno 2025, n. 15821, ha ritenuto che, in tema di risarcimento del danno da demansionamento, il lavoratore ha l’onere di allegare e provare specificamente sia il danno patrimoniale da perdita di chance (in termini di sviluppo di carriera) sia l’ulteriore componente patrimoniale rappresentata dall’impoverimento della capacità professionale; in difetto di puntuali allegazioni e dimostrazione del “danno conseguenza”, la relativa domanda è infondata.
Quanto al danno non patrimoniale derivante da prolungata dequalificazione, esso è risarcibile anche mediante liquidazione equitativa secondo le tabelle giudiziarie, con possibilità di personalizzazione, ove ritenuta idonea a tutelare in modo integrale i valori della persona lesa.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza il quadro normativo e operativo della previdenza complementare, in relazione alle novità che decorrono dal 1° luglio 2026. 25 giugno 2026

Il master, dopo aver ripercorso i principi generali della riforma dello sport, analizza le specificità dei rapporti di lavoro sportivo e nel terzo settore. A partire dal 24 giugno

Nel Oneday master saranno analizzati utilizzo e limiti di contratto a termine, somministrazione e staff leasing. 17 giugno 2026

Torna in alto