La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2 maggio 2025, n. 11586, in tema di demansionamento del lavoratore, ha ritenuto che, pur essendo ammissibile desumere l’esistenza del danno, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell’esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto, è sempre necessario che il giudice del merito quanto meno indichi gli elementi attinenti alla vicenda fattuale in base ai quali ritenga provata l’esistenza del danno, onde scongiurare forme di risarcimento per lesione in re ipsa.
Danno da demansionamento: indicazione degli elementi fattuali da parte del giudice
di Redazione
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