Sanilog: contributi I semestre 2027 da versare entro il 16 novembre 2026

Il Fondo Sanilog (Fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione), con circolare n. 6 del 15 ottobre 2026, ha ricordato alle aziende che applicano il CCNL Autotrasporto merci e logistica che entro il 16 novembre 2026 dovrà essere effettuato il versamento della prima rata semestrale di contribuzione per l’assistenza sanitaria integrativa, relativa al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2027.
Il contributo, pari a 75 euro per ciascun lavoratore, è dovuto per tutti i dipendenti a tempo indeterminato non in prova, compresi gli apprendisti, che risultano in forza al 31 ottobre 2026.
Il versamento dev’essere effettuato tramite modello F24.

Per consentire alle aziende di verificare la correttezza dei dati relativi al personale e determinare l’importo complessivo dovuto, il Fondo ha previsto un’apposita procedura di controllo e aggiornamento delle posizioni contributive.
Dal 2 al 16 novembre 2026, i datori di lavoro dovranno accedere alla propria area riservata sul portale Sanilog, consultare la distinta di contribuzione denominata “I semestre 2027” e verificare la corrispondenza tra i lavoratori effettivamente in forza e quelli presenti negli archivi del Fondo. Nello stesso periodo dovranno essere registrate eventuali nuove assunzioni o cessazioni, in modo da aggiornare correttamente la posizione aziendale e individuare l’ammontare della contribuzione da versare.

La circolare si sofferma sulle conseguenze del mancato rispetto della scadenza contributiva. Ai sensi dell’art. 8, Regolamento Sanilog, infatti, il ritardato pagamento comporta la sospensione della copertura sanitaria dei dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2027. Il Fondo provvederà, inoltre, a comunicare direttamente ai lavoratori interessati, tramite posta ordinaria, l’omissione contributiva del datore di lavoro. La mancata corresponsione dei contributi determina conseguenze anche sul piano della responsabilità aziendale nei confronti dei dipendenti.
Il vigente CCNL stabilisce, infatti, che l’azienda che omette il versamento è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo sia per l’inadempimento contributivo sia per la perdita delle prestazioni sanitarie che sarebbero spettate loro, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. Ne deriva l’importanza di rispettare i termini di pagamento, al fine di garantire la continuità della copertura sanitaria e prevenire possibili richieste risarcitorie da parte dei lavoratori.

Il Fondo fornisce, inoltre, un chiarimento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro nel corso del semestre già coperto dalla contribuzione. In base all’art. 9, comma 7, Regolamento, qualora il dipendente cessi l’attività lavorativa, la copertura sanitaria resta comunque garantita fino alla conclusione del semestre per il quale è stato effettuato il versamento. In tale circostanza, il datore di lavoro può trattenere la quota di contributi già versati riferita ai mesi successivi alla cessazione del rapporto. La disposizione consente, quindi, al lavoratore di continuare a beneficiare delle prestazioni sanitarie fino alla scadenza del periodo contributivo già finanziato, pur in assenza della prosecuzione del rapporto di lavoro.

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