La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 18 giugno 2026, n. 20601, ha ritenuto che la clausola di ultrattività contenuta in un CCNL di diritto comune, che preveda la permanenza della sua efficacia fino alla stipulazione del successivo rinnovo, integra un termine finale di durata collegato a un evento futuro certo nell’an e incerto nel quando, con la conseguenza che il CCNL resta vincolante sino al rinnovo e non è suscettibile di recesso anticipato prima della scadenza. Ne consegue che la facoltà di disdetta compete esclusivamente alle organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti e non può essere esercitata unilateralmente dal singolo datore di lavoro, il quale non è legittimato a sottrarsi all’applicazione del CCNL mediante comunicazione di recesso, neppure accompagnata da preavviso, con conseguente diritto dei lavoratori alle differenze retributive derivanti dall’illegittima sostituzione del contratto applicato.
Il caso
La vicenda trae origine dalla decisione di un’associazione di sostituire il CCNL Sanità privata, precedentemente applicato ai propri dipendenti, con il CCNL per le Residenze sanitarie assistenziali e i Centri di riabilitazione. La scelta era stata comunicata ai dipendenti con un preavviso di 2 mesi. In particolare, nel gennaio 2020, l’associazione aveva informato il personale che il passaggio al nuovo CCNL avrebbe avuto effetto a decorrere dal 1° febbraio 2020. L’applicazione del diverso CCNL era stata poi sospesa da parte dell’associazione. Nonostante ciò, un gruppo di lavoratori aveva convenuto in giudizio la datrice di lavoro contestando la legittimità della modifica del CCNL e chiedendo l’applicazione del contratto originario, nonché il pagamento delle differenze retributive dovute alla temporanea e illegittima applicazione del contratto meno favorevole economicamente.
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Milano si pronunciavano a favore dei lavoratori.
Avverso la decisione della Corte d’Appello, l’associazione proponeva ricorso per Cassazione. Nel pronunciarsi sulla controversia in esame, la Corte di Cassazione, in linea con i precedenti orientamenti giurisprudenziali, ha confermato le conclusioni già raggiunte nei precedenti gradi di giudizio. Nello specifico, la Corte ha chiarito che i contratti collettivi di diritto comune, in quanto espressione dell’autonomia negoziale delle organizzazioni sindacali stipulanti, esplicano i propri effetti entro il limite temporale concordato dalle parti. In tale prospettiva, è stata esclusa la configurabilità di un generale principio di ultrattività del contratto collettivo, volto a garantirne l’efficacia sino alla stipulazione di un nuovo accordo collettivo. Ciò posto, la medesima autonomia collettiva cui è rimessa la determinazione della durata del contratto consente alle parti stipulanti di prevedere un’apposita clausola di ultrattività, alla quale deve riconoscersi natura pattizia e non eteronoma. Tale clausola, secondo la Suprema Corte, individua un termine di durata del contratto collegato a un evento futuro e certo nell’an, ma non determinabile con precisione quanto al quando. Si tratta, dunque, di un termine finale di efficacia del CCNL, la cui scadenza è individuata attraverso il riferimento a un evento futuro e certo, rappresentato dalla stipulazione di un nuovo accordo collettivo.
La clausola di ultrattività, pertanto, non attribuisce al contratto una durata indefinita, ma ne estende l’efficacia sino al verificarsi dell’evento cui le parti hanno consensualmente subordinato la cessazione degli effetti del regolamento collettivo. Ne consegue che il potere di disdetta spetta esclusivamente alle parti stipulanti, vale a dire alle organizzazioni sindacali e datoriali.
Il singolo datore di lavoro non può, pertanto, recedere unilateralmente dal CCNL cui è vincolato, neppure qualora invochi l’eccessiva onerosità sopravvenuta prevista dall’art. 1467, c.c., a causa di una propria situazione di difficoltà economica. Coerentemente, la disdetta unilaterale del CCNL da parte del datore di lavoro deve ritenersi illegittima, anche qualora sia accompagnata dalla concessione di un congruo termine di preavviso. La volontà datoriale, infatti, non può incidere unilateralmente sulla durata di un regolamento collettivo alla cui formazione il datore non abbia partecipato in qualità di parte stipulante. Soltanto alla scadenza del CCNL il datore di lavoro potrà, in linea di principio, cessare di applicarlo e scegliere di assoggettare il rapporto di lavoro a un diverso contratto collettivo. In tale ipotesi, peraltro, non si renderebbe propriamente necessario un atto di recesso, poiché l’effetto estintivo deriva direttamente dal sopraggiungere della scadenza contrattuale.
La rilevanza del recesso del singolo datore di lavoro si manifesta, invece, nell’ipotesi in cui il CCNL sia stato stipulato a tempo indeterminato, poiché, in assenza di un termine finale, la facoltà di recesso costituisce lo strumento attraverso il quale il vincolo negoziale può essere sciolto. Tale eventualità, tuttavia, non ricorre nel caso esaminato dalla Corte, nel quale la clausola di ultrattività consente di individuare, sia pure per relationem, un termine finale di efficacia del contratto collettivo.
Nel caso di specie, tuttavia, la questione assume ulteriore rilievo alla luce della condotta successivamente tenuta dall’associazione. Sebbene quest’ultima avesse inizialmente comunicato la volontà di sostituire il CCNL Sanità privata con il diverso CCNL applicabile alle Residenze Sanitarie Assistenziali e ai Centri di Riabilitazione, tale modifica era stata successivamente sospesa, con conseguente prosecuzione dell’applicazione del contratto originario. La Corte ha attribuito a tale protratta applicazione un rilievo negoziale, ravvisandovi un comportamento concludente idoneo a manifestare la volontà dell’associazione di continuare ad applicare il CCNL Sanità privata anche successivamente al suo rinnovo dell’8 ottobre 2020. Tale circostanza ha assunto particolare rilevanza ai fini della decisione, escludendo che la precedente comunicazione di disdetta potesse spiegare gli effetti unilateralmente pretesi dall’associazione.
Poste queste argomentazioni la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’associazione.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
