La massima
La Cassazione civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 maggio 2026, n. 16300, in tema di rapporto di lavoro subordinato, ha ritenuto che la violazione del dovere di fedeltà, ex art. 2105, c.c., si configura quando il dipendente, in costanza di rapporto e anche alla vigilia delle dimissioni, adotti condotte preordinate a sottrarre alla datrice di lavoro la clientela o a favorire un concorrente, anche in assenza degli estremi della concorrenza sleale e a prescindere dall’effettivo verificarsi del danno, essendo sufficiente la potenzialità lesiva della condotta e l’elemento soggettivo di preordinazione.
Nel caso di specie il dipendente, circa 10 giorni prima di rassegnare le dimissioni, si era attivato per trasferire la propria attività presso strutture concorrenti, contattando i pazienti in cura e indirizzandoli verso altre strutture sanitarie; tale condotta aveva determinato il passaggio della quasi totalità dei pazienti verso strutture concorrenti, con contestuale sparizione delle cartelle cliniche e delle schede terapeutiche.
Il caso
La controversia origina dal comportamento tenuto da un medico, direttore tecnico del reparto dialisi di una struttura sanitaria privata, il quale, nel periodo immediatamente precedente alle dimissioni, rassegnate senza preavviso, aveva posto in essere un’attività organizzata di sviamento della clientela aziendale, contattando numerosi pazienti e invitandoli a proseguire le cure presso una struttura concorrente nella quale avrebbe successivamente prestato la propria attività. In seguito alle dimissioni rassegnate dal lavoratore, la struttura sanitaria subiva una consistente perdita di pazienti, passando da circa 80 a soli 10 pazienti attivi.
La vicenda giudiziale nasce dall’opposizione proposta dalla struttura sanitaria avverso 3 decreti ingiuntivi emessi in favore di alcuni sanitari per il pagamento dei compensi maturati nell’ultimo periodo del rapporto. Oltre a contestare le pretese creditorie, la struttura sanitaria richiedeva il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta dei professionisti sopra descritta.
Il Tribunale adito aveva, da un lato, rigettato integralmente le opposizioni e confermato i decreti ingiuntivi e, dall’altro, aveva respinto la domanda risarcitoria, ritenendo non sufficientemente dimostrata la responsabilità dei sanitari.
Diversamente, la Corte d’Appello, all’esito dell’istruttoria testimoniale, riformava parzialmente la decisione dei giudici di primo grado limitatamente alla posizione del direttore tecnico del reparto dialisi, dipendente della struttura sanitaria. La Corte territoriale aveva, infatti, accertato i fatti rappresentati dalla struttura sanitaria, ossia che il direttore aveva contattato i pazienti invitandoli a proseguire le cure presso una diversa struttura sanitaria, predisponendo così il loro trasferimento quando il rapporto di lavoro era ancora pienamente in essere. Tale condotta integrava, secondo quanto statuito dalla Corte territoriale, la violazione dell’art. 2105, c.c., con conseguente condanna al risarcimento del danno.
Diversamente, venivano rigettate le domande nei confronti degli altri 2 medici, qualificati quali collaboratori autonomi e, quindi, non assoggettati all’obbligo di fedeltà previsto per il lavoratore subordinato.
I Supremi giudici, investiti del ricorso del lavoratore, hanno confermato integralmente la decisione della Corte d’Appello, ribadendo alcuni principi ormai consolidati nella propria giurisprudenza.
Nello specifico la Corte di Cassazione ha evidenziato che l’obbligo di fedeltà disciplinato dall’art. 2105, c.c., non coincide con il mero divieto di concorrenza sleale disciplinato dagli artt. 2598 e ss., c.c., ma rappresenta un dovere di contenuto più ampio, integrato dai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375, c.c. Il lavoratore, alla luce dell’obbligo di fedeltà così delineato e interpretato è, pertanto, tenuto ad astenersi da qualsiasi comportamento che, pur non integrando una fattispecie tipica di concorrenza sleale, sia oggettivamente idoneo a ledere gli interessi organizzativi ed economici del datore di lavoro. Tale obbligo mantiene piena efficacia sino alla cessazione del rapporto di lavoro e comprende ogni condotta di natura concorrenziale posta in essere nel periodo di validità del rapporto.
Stante la tutela dell’affidamento datoriale e della leale cooperazione tra le parti del rapporto di lavoro in cui si colloca l’obbligo di fedeltà, secondo la Corte di Cassazione, non assume rilievo decisivo l’imminenza delle dimissioni, né la circostanza che il lavoratore abbia maturato valide ragioni per interrompere il rapporto, quali, come nel caso di specie, il protratto mancato pagamento della retribuzione. Tali circostanze possono legittimare il recesso per giusta causa, ma non comportano l’esonero del dipendente dall’obbligo di evitare comportamenti ostruzionistici o iniziative concorrenziali durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, né escludono la possibilità di una responsabilità risarcitoria per gli eventuali danni arrecati.
La Corte precisa, altresì, che la responsabilità del lavoratore deriva dalla violazione di specifici obblighi contrattuali e non presuppone necessariamente né la sussistenza di un illecito concorrenziale riconducibile all’art. 2598, c.c., né la presenza di un valido patto di non concorrenza. Tale affermazione rappresenta uno degli aspetti di maggiore rilievo della pronuncia, in quanto i giudici di legittimità ribadiscono la distinzione tra l’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105, c.c., e il patto di non concorrenza, disciplinato dall’art. 2125, c.c. Quest’ultimo costituisce un accordo negoziale meramente eventuale, attraverso il quale le parti possono prevedere, dietro corresponsione di uno specifico compenso, una limitazione dell’attività concorrenziale del lavoratore anche successivamente alla cessazione del rapporto. La mancata stipulazione di tale patto, tuttavia, non determina alcuna esenzione da responsabilità per il dipendente che, durante il rapporto di lavoro, ponga in essere comportamenti contrari al dovere di correttezza e fedeltà. Si tratta, infatti, di istituti distinti, destinati a operare in fasi temporali diverse: l’obbligo di fedeltà durante il rapporto e il patto di non concorrenza dopo la sua conclusione.
Ne consegue che l’imminente cessazione del rapporto di lavoro o la volontà del dipendente di intraprendere una nuova attività professionale non incidono sull’obbligo di fedeltà ancora vigente. Pertanto, lo sviamento della clientela realizzato mentre il rapporto è ancora in corso, anche qualora sia finalizzato alla successiva collaborazione con un altro soggetto, integra un autonomo inadempimento contrattuale, distinto dal legittimo esercizio della libertà di concorrenza una volta cessato il rapporto.
Di particolare rilievo appare, infine, la distinzione operata dalla Corte tra lavoratore subordinato e collaboratore autonomo. Solo il primo è destinatario dell’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105, c.c., mentre per il professionista autonomo la responsabilità può configurarsi esclusivamente sulla base dei presupposti propri della concorrenza sleale o dell’inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti.
Alla luce di tali argomentazioni e dei principi di diritto affermati, la Suprema Corte ha, quindi, confermato la condanna al risarcimento del danno a carico del lavoratore, ritenendo la condotta posta in essere rilevante sia sotto il profilo disciplinare, in quanto lesiva degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, sia sotto il profilo civilistico, quale fonte di responsabilità contrattuale.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
