Istruzioni INPS per l’indennità dei tirocini extracurriculari under 35 in Calabria

L’INPS, con messaggio n. 3601 del 5 novembre 2026, ha illustrato i contenuti della convenzione sottoscritta con la Regione Calabria per la gestione e l’erogazione delle indennità previste dalla misura “Lavoro Giovani Calabria”, destinata al finanziamento di tirocini extracurriculari in favore di giovani di età inferiore a 35 anni.

In particolare, l’intervento prevede l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento nei settori individuati dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3), nel rispetto delle Linee guida regionali sui tirocini extracurriculari approvate con deliberazione n. 613 dell’11 dicembre 2017, con il riconoscimento ai partecipanti di un’indennità mensile. Le modalità di attuazione sono state definite con l’Avviso pubblico approvato dalla Regione Calabria mediante decreto dirigenziale n. 5619 del 7 aprile 2026, che disciplina la selezione dei soggetti promotori e l’attivazione dei percorsi di tirocinio. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 102 del 24 giugno 2026 è stata adottata la convenzione che affida all’Istituto il pagamento delle indennità per conto della Regione, entro il limite complessivo di 7 milioni di euro, comprensivo degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento. La convenzione, sottoscritta il 31 luglio 2026, rimane valida fino al 31 dicembre 2027, con possibilità di rinnovo fino al 31 dicembre 2029 previo accordo tra le parti. L’INPS potrà comunque completare, anche successivamente alla scadenza, i pagamenti relativi ai beneficiari individuati e comunicati dalla Regione durante il periodo di validità dell’accordo. Sotto il profilo operativo, la Regione Calabria mantiene la competenza esclusiva nell’individuazione dei destinatari della misura e nella verifica dei requisiti di accesso, mentre l’INPS interviene quale soggetto incaricato dell’erogazione delle somme. Il pagamento delle indennità è subordinato alla trasmissione, da parte della Regione, degli elenchi dei beneficiari, con l’indicazione degli importi spettanti, dei periodi di attività e delle ulteriori informazioni necessarie alla liquidazione, nonché al preventivo trasferimento delle risorse finanziarie. L’assenza di una provvista sufficiente impedisce all’Istituto di procedere ai pagamenti. La Regione può inoltre incrementare le risorse destinate alla misura o prevedere ulteriori prestazioni a proprio carico, previa comunicazione all’INPS e costituzione della necessaria copertura finanziaria.

Particolare rilievo assumono le indicazioni relative al trattamento fiscale delle indennità. Il messaggio precisa che le somme riconosciute ai tirocinanti costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986. Conseguentemente, l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, provvede all’applicazione delle ritenute IRPEF, al riconoscimento delle detrazioni fiscali relative al periodo di lavoro e all’effettuazione del conguaglio fiscale di fine anno, secondo quanto previsto dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973. L’Istituto provvede inoltre al rilascio della Certificazione Unica dei redditi. Per quanto riguarda le modalità procedurali, la Regione Calabria trasmette le richieste di pagamento mediante appositi flussi telematici in formato XML, utilizzando il servizio disponibile sul portale istituzionale dell’INPS dedicato alle indennità e ai sussidi erogati per conto delle Regioni e delle Province autonome. Le richieste sono sottoposte a controlli automatici sulla correttezza formale dei dati, sulla conformità dei file e sulla coerenza dei periodi indicati con la durata della convenzione.

Tra i controlli previsti figurano la corretta identificazione del beneficiario, la validità e la titolarità dell’IBAN, il rispetto del massimale giornaliero stabilito per il tirocinio e l’assenza di sovrapposizioni con determinate prestazioni di sostegno al reddito. In particolare, la procedura verifica l’eventuale presenza, nel medesimo periodo, di prestazioni quali NASpI, DIS-COLL e altri trattamenti di disoccupazione. Qualora venga rilevata una prestazione concomitante, la domanda viene sospesa e può essere avviata una verifica finalizzata alla determinazione dell’eventuale importo differenziale spettante. Tale differenziale è calcolato sottraendo dall’importo lordo del sussidio relativo al periodo considerato l’importo lordo della prestazione concomitante riferita allo stesso periodo.

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