La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 luglio 2026, n. 22650, ha ritenuto che la domanda di accertamento o di costituzione di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal datore di lavoro formale, è soggetta a un termine di decadenza, applicabile a tutte le fattispecie interpositorie, che, per esigenze di certezza giuridica, decorre soltanto dal momento in cui sia intervenuto un atto o un provvedimento scritto da parte del soggetto interponente che, negando la titolarità del rapporto, determini la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro.
Il caso
La controversia trae origine dalla domanda proposta da un lavoratore, formalmente assunto da una cooperativa dal 1994 con qualifica di operaio facchino, ma da sempre impiegato presso le sedi di una banca, che aveva chiesto fosse riconosciuta la titolarità effettiva del rapporto in capo alla banca, con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e applicazione del trattamento previsto dal CCNL del settore del credito.
Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello aveva confermato la decisione, ritenendo non dimostrata l’esistenza di validi contratti di appalto idonei a giustificare la dissociazione tra il datore di lavoro formale e l’impresa che utilizzava concretamente la prestazione.
La banca ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’erronea esclusione della decadenza prevista dall’art. 32, comma 4, lett. d), Legge n. 183/2010, la mancata applicazione della prescrizione e l’erronea valutazione delle prove relative ai contratti di appalto.
La Corte ha respinto tutti i motivi.
I Supremi giudici hanno confermata l’inapplicabilità del termine decadenziale ex art. 32, Legge n. 183/2010. La disposizione, il cui ambito applicativo comprendeva anche la somministrazione sino all’entrata in vigore dell’art. 39, D.Lgs. n. 81/2015, riguarda le domande dirette a ottenere la costituzione o l’accertamento del rapporto di lavoro nei confronti di un soggetto diverso dal titolare formale del contratto. Il termine si applica a ogni fenomeno interpositorio, ma decorre, per esigenze di certezza giuridica, soltanto dal momento in cui intervenga un atto o un provvedimento scritto dal quale sia possibile desumere la cessazione della dissociazione datoriale. Non è, quindi, sufficiente il semplice svolgimento della prestazione presso l’impresa interponente, né può farsi decorrere il termine dall’eventuale estromissione del lavoratore dall’appalto, se tale evento non è stato accertato.
Nel caso di specie, inoltre, il lavoratore aveva continuato a prestare attività in favore della banca senza interruzioni dal 1994 e non risultava provato che la banca gli avesse comunicato un atto scritto con cui negava la titolarità del rapporto. Di conseguenza, nessuna decadenza poteva essere opposta.
Gli Ermellini hanno anche escluso che fosse maturata la prescrizione. L’accertamento dell’effettivo datore di lavoro costituisce, infatti, un fatto giuridico, ossia un fatto idoneo a produrre conseguenze giuridiche, ma non un diritto soggetto a prescrizione. A prescriversi possono essere soltanto i diritti derivanti dall’accertamento, quali le pretese retributive o contributive.
Nel giudizio in esame, tuttavia, il lavoratore aveva limitato la domanda economica e contributiva al periodo successivo al deposito del ricorso introduttivo, sicché nessun diritto risultava prescritto.
La Corte ha comunque richiamato il principio secondo cui, nei rapporti di lavoro caratterizzati da interposizione illecita, la decorrenza della prescrizione dev’essere valutata considerando il rapporto formalmente instaurato e concretamente svolto con il soggetto interposto. Occorre verificare, in particolare, se il lavoratore fosse assistito da una situazione di stabilità reale, senza attribuire rilievo alla disciplina che avrebbe regolato il rapporto qualora fosse stato instaurato sin dall’origine con il datore effettivo o alla qualificazione giuridica successivamente riconosciuta dal giudice.
Quanto alla prova dell’appalto, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo della banca, perché rivolto, nella sostanza, a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito.
La Corte d’Appello aveva evidenziato numerose carenze documentali: il primo contratto direttamente collegabile alla cooperativa risaliva al 1° giugno 2013; alcuni documenti relativi a precedenti rapporti erano privi di data o sottoscrizione; altre integrazioni contrattuali erano state prodotte senza il contratto principale; non era stata dimostrata l’esistenza di subappalti tra le diverse imprese coinvolte, né la riferibilità degli appalti ai servizi concretamente svolti dal lavoratore. Inoltre, i contratti prodotti riguardavano soggetti diversi e prevedevano regolamentazioni non uniformi, anche con riferimento alla possibilità di subappaltare le attività.
La banca non aveva articolato una prova testimoniale specifica sull’effettiva conclusione dei contratti con la cooperativa e non aveva indicato con precisione i fatti ignoti che le presunzioni avrebbero dovuto dimostrare.
Secondo la Cassazione, i contratti eventualmente stipulati con decorrenza retroattiva non potevano sanare il vizio originario, poiché la dissociazione tra datore formale e soggetto utilizzatore dev’essere sorretta, per ciascun periodo, da un valido e pertinente contratto commerciale.
In mancanza di tale prova, la prestazione dev’essere imputata all’impresa che l’ha effettivamente ricevuta, ai sensi dell’art. 2094, c.c.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
