Lavoro autonomo: per le professioni non ordinistiche il compenso spetta anche se il contratto è concluso tacitamente

La massima

La Cassazione Civile, Sezione II, con ordinanza 10 giugno 2026, n. 18947, ha ritenuto che, nel caso di lavoratore autonomo, nella specie meccanico, ciò che rileva al fine del riconoscimento del corrispettivo per il lavoro prestato è la conclusione del contratto di lavoro autonomo, anche nella forma tacita, giacché la nullità prevista dall’art. 2231, c.c., ricorre soltanto quando la prestazione espletata dal professionista rientri tra quelle riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato per legge all’iscrizione in apposito Albo o ad abilitazione. Al di fuori di tali attività, vige, infatti, generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione.

Il caso

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla proprietaria di un’autovettura contro la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che aveva confermato il decreto ingiuntivo ottenuto da un’autofficina per il pagamento di 14.800 euro, importo indicato in fattura per riparazioni eseguite sul veicolo della ricorrente.
La Corte territoriale aveva ritenuto documentalmente provata l’esecuzione dei lavori, anche quanto alla loro collocazione temporale, aveva giudicato nuova la questione relativa alla documentazione prevista dal Regolamento CE n. 1400/02, aveva escluso la rilevanza dell’emissione tardiva della fattura e aveva valorizzato il ruolo della figlia della proprietaria, ritenuta munita di procura tacita nella gestione delle riparazioni.
La ricorrente ha articolato 10 motivi di ricorso, contestando, tra l’altro, la valutazione delle fotografie prodotte dall’officina, il ricorso alle presunzioni, la mancata considerazione di documentazione che avrebbe dimostrato l’indisponibilità dell’auto, l’emissione della fattura a distanza di mesi, la violazione della disciplina di settore sull’attività di autoriparazione e l’asserita modifica della causa petendi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

La Cassazione ha respinto le doglianze, confermando l’impianto decisorio dei giudici di merito.

Il passaggio centrale della pronuncia riguarda la questione della pretesa mancanza dei requisiti tecnico-professionali dell’officina e della possibile incidenza di tale profilo sul diritto al compenso. La ricorrente sosteneva che l’autofficina fosse stata iscritta nel Registro Imprese e avesse nominato il preposto tecnico solo successivamente, circostanza che, a suo avviso, avrebbe escluso la prova del credito o comunque impedito il riconoscimento del corrispettivo.

La Cassazione, richiamando la propria ordinanza n. 8450/2023, afferma, invece, come, nel caso di lavoratore autonomo, nel caso di specie il meccanico, ciò che rileva ai fini del pagamento sia la conclusione del contratto di lavoro autonomo, anche tacita; la nullità prevista dall’art. 2231, c.c., opera solo quando la prestazione rientri tra quelle riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato per legge all’iscrizione in un Albo o a un’abilitazione. Al di fuori di tali attività riservate, vale il principio generale di libertà del lavoro autonomo o, a seconda dell’organizzazione dell’attività, di libertà di impresa di servizi.
Da ciò discende che le eventuali violazioni della disciplina amministrativa o settoriale sull’esercizio dell’attività di autoriparazione non incidono, di per sé, sul diritto dell’autonomo a ottenere il pagamento dell’opera svolta, né determinano automaticamente la nullità del contratto.

La Corte precisa, infatti, che l’esame delle violazioni prospettate non avrebbe comunque potuto modificare l’esito della controversia, poiché il lavoratore autonomo conserva il diritto di richiedere il pagamento per l’opera eseguita, anche se privo di partita IVA.

Nella pronuncia, pertanto, vengono distinti il piano amministrativo-sanzionatorio da quello civilistico del diritto al compenso: salvo che si tratti di attività legalmente riservata a soggetti iscritti ad Albo o abilitati, la mancanza di specifici requisiti formali non travolge il rapporto contrattuale né elimina il diritto alla remunerazione della prestazione effettivamente resa.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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