La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 13 febbraio 2026 n. 3261, ha ritenuto che lo stress lavorativo non può essere utilizzato come scriminante al fine di escludere la legittimità del licenziamento irrogato a una lavoratrice che ha utilizzato violenza nei confronti di un’assistita.
Nel caso di specie, un’operatrice socio-sanitaria aveva impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatole per aver tenuto una condotta violenta nei confronti di un paziente assistito, portatore di disabilità.
Il caso
La Suprema Corte è chiamata a decidere in relazione alla vicenda di una socia lavoratrice, operatrice socio-sanitaria, licenziata per giusta causa per un episodio di violenza fisica ai danni di una paziente disabile, consistente nell’afferrarla per i capelli e nel farle sbattere il volto contro una parte metallica, procurando ecchimosi al viso della degente.
A seguito del licenziamento, la cooperativa deliberava anche l’esclusione della lavoratrice dalla compagine sociale.
La lavoratrice impugnava entrambi i provvedimenti, sostenendo l’insussistenza del fatto e, in subordine, la sua riconducibilità a ipotesi sanzionabili in via conservativa secondo il CCNL Cooperative sociali.
Il Tribunale di Perugia rigettava integralmente le domande; la Corte d’Appello, invece, in parziale riforma, pur ritenendo provati i fatti contestati e tempestiva la contestazione disciplinare, giudicava il licenziamento sproporzionato, tenendo conto dell’incensuratezza della lavoratrice e del contesto lavorativo stressogeno legato all’assistenza di pazienti con gravi patologie, dichiarava risolto il rapporto e condannava la cooperativa al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015.
La cooperativa proponeva ricorso per cassazione, lamentando in particolare una motivazione intrinsecamente contraddittoria, avendo la Corte territoriale prima qualificato la condotta come di “massima gravità”, per poi ritenere il licenziamento sproporzionato sulla base di fattori attenuanti non adeguatamente giustificati e deducendo violazioni di legge in tema di giusta causa e applicazione del regime sanzionatorio.
La Suprema Corte accoglie tale motivazione, poiché ravvisa un vizio di motivazione rilevante, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., richiamando il consolidato orientamento sul “minimo costituzionale” della motivazione, come delineato dalle Sezioni Unite, secondo cui è censurabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si traduca in una violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Nel caso di specie, la Corte individua un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili:
- da un lato, la Corte territoriale aveva affermato che l’uso della violenza da parte di un’operatrice socio-sanitaria nei confronti di un paziente disabile si pone in plateale contrasto con i principi di solidarietà e assistenza propri della cooperativa e rientra tra le ipotesi di massima gravità contemplate dalla contrattazione collettiva, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto;
- dall’altro lato, tuttavia, aveva attribuito rilievo attenuante al contesto lavorativo stressante e alla professionalità dell’operatrice, senza motivare coerentemente come tali elementi potessero incidere sulla valutazione della gravità di una condotta già qualificata come massima.
Gli Ermellini ritengono che la professionalità specifica dell’operatrice socio-sanitaria dovrebbe, semmai, costituire un fattore di maggiore responsabilità, proprio perché finalizzata a gestire situazioni complesse e pazienti difficili, e non un elemento attenuante, evidenziando inoltre come la Corte territoriale non abbia dato adeguato conto dei titoli formativi prodotti dalla lavoratrice, né abbia chiarito come lo stress lavorativo potesse ridimensionare il disvalore oggettivo e soggettivo di un gesto violento volontario.
I Supremi giudici, quindi, cassano la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, per una nuova valutazione della proporzionalità del licenziamento. Sono dichiarati assorbiti i motivi relativi alla violazione di legge sostanziale e alla regolazione delle spese, mentre viene rigettato il ricorso incidentale della lavoratrice, con cui si contestava l’accertamento del fatto e l’asserito mutamento della contestazione disciplinare, ritenendo la Cassazione irrilevante, ai fini della legittimità del procedimento disciplinare, la diversa individuazione del supporto metallico contro cui era stato sbattuto il volto della paziente, trattandosi di dettaglio non incidente sul nucleo essenziale della condotta contestata né sul diritto di difesa.
