Simulazione della malattia e licenziamento disciplinare: accertamenti presuntivi e onere probatorio

La simulazione dello stato di malattia, come possibile oggetto di un procedimento disciplinare, pone complesse questioni giuridiche, tra cui assume assoluta rilevanza il tema dell’onere probatorio.

Ne è dimostrazione la recente ordinanza n. 8738/2026 della Corte di Cassazione, dove si offre una ricostruzione particolarmente approfondita sia del regime dell’onere della prova gravante sul datore di lavoro sia dei limiti entro i quali può ritenersi legittimo il ricorso alla prova per presunzioni. La vicenda trae origine da un licenziamento intimato a un lavoratore sulla base dell’addebito di avere simulato uno stato patologico al fine di sottrarsi allo svolgimento di nuove mansioni assegnategli e non gradite; la Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo il recesso datoriale valorizzando una serie di elementi indiziari ritenuti sintomatici della non veridicità della malattia.

Nelle motivazioni della decisione innescata dal ricorso dl lavoratore, la Corte affronta preliminarmente le censure relative alla violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, ribadendo che il sindacato di legittimità non può essere utilizzato per proporre una diversa ricostruzione del contenuto della lettera di addebito rispetto a quella accolta dal giudice di merito, se non nei limiti della deduzione di specifiche violazioni dei criteri legali di interpretazione o di vizi motivazionali puntualmente individuati. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto: quando di una clausola siano possibili 2 o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra per la semplice contrapposizione tra esse.

La Corte rigetta, poi, la censura incentrata sulla violazione del divieto di contestazione di un addebito disciplinare già oggetto di precedente contestazione, questione implicante accertamento di fatto, non specificamente trattata dalla Corte di merito.

Il fulcro della pronuncia si concentra, tuttavia, sull’esame congiunto del secondo e del terzo motivo di ricorso, ritenuti fondati, attraverso i quali viene denunciata, da un lato, la violazione delle regole in materia di riparto dell’onere della prova e, dall’altro, l’erroneo utilizzo delle presunzioni semplici ai sensi dell’art. 2729, c.c.  La Corte ribadisce, in primo luogo, il principio generale sancito dall’art. 5, Legge n. 604/1966, secondo cui l’onere di dimostrare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento grava integralmente sul datore di lavoro, principio che trova applicazione anche nei licenziamenti disciplinari e che impone una dimostrazione rigorosa dell’inadempimento contestato.  Tale onere non può essere attenuato attraverso un improprio spostamento sul lavoratore dell’obbligo di provare la propria innocenza o, nel caso di specie, l’effettività dello stato di malattia, poiché ciò determinerebbe un’indebita inversione del regime probatorio.

Nel ricostruire il contenuto dell’onere probatorio datoriale, la Corte precisa che esso deve riguardare la dimostrazione di una condotta idonea a integrare una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, con particolare riferimento al vincolo fiduciario, valutato alla luce delle concrete modalità del fatto, della posizione del lavoratore e delle caratteristiche delle mansioni svolte. In tale prospettiva, la prova dell’inadempimento non può ridursi alla mera allegazione di elementi indiziari non adeguatamente corroborati, né può consistere nella semplice prospettazione di circostanze sospette, dovendo invece fondarsi su un quadro probatorio coerente e significativo.

Ad ogni modo, la Suprema Corte ammette che l’assolvimento dell’onere in capo al datore di lavoro non richieda necessariamente la diretta dimostrazione del fatto oggetto di contestazione, potendo la prova richiesta avere ad oggetto anche solo elementi idonei a consentire in via presuntiva l’accertamento della sussistenza della causa legittima di licenziamento.

Tuttavia, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa, idonea a fondare il convincimento del giudice anche in via esclusiva, solo se vi è un rigoroso rispetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729, c.c., requisiti che devono essere verificati attraverso un procedimento logico articolato, che impone, dapprima, la selezione degli elementi indiziari rilevanti e, successivamente, la loro valutazione complessiva in termini di convergenza probatoria.

In questa prospettiva, la Corte evidenzia che la censura in sede di legittimità può essere accolta quando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su presunzioni prive dei requisiti richiesti dalla legge o abbia omesso di considerare elementi di segno contrario dotati di rilevanza decisiva, compromettendo così la coerenza del ragionamento deduttivo.  Non è, invece, consentito sindacare la valutazione di merito relativa alla ricostruzione delle circostanze fattuali o “nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma”.

Applicando tali principi al caso concreto, la Corte rileva l’inadeguatezza del percorso argomentativo seguito dal giudice d’Appello, il quale aveva desunto la simulazione della malattia da una serie di circostanze, tra cui la provenienza della certificazione da un medico generico, la mancata sottoposizione a visita specialistica, l’assenza di acquisto dei farmaci prescritti e la contrarietà del lavoratore alle nuove mansioni assegnate.  Tali elementi, considerati isolatamente e nel loro complesso, sono stati ritenuti non idonei a soddisfare i requisiti di gravità e concordanza richiesti per la costruzione di una valida presunzione, soprattutto alla luce della presenza di un certificato medico attestante una patologia di natura psichica.

Particolare rilievo viene attribuito dalla Corte al valore probatorio del certificato medico, il quale, attestando l’esistenza di una sindrome ansioso-depressiva e comportando l’assunzione di responsabilità da parte del medico, anche se solo generico e non specialista in materia psichica, costituisce un elemento di significativa rilevanza nell’accertamento dell’effettività dello stato di malattia. Tale elemento non può essere disconosciuto sulla base di valutazioni meramente congetturali o di apprezzamenti non supportati da adeguati approfondimenti medico-legali, dovendosi evitare che il giudice sostituisca le proprie valutazioni a quelle del professionista sanitario senza un adeguato supporto tecnico.

Nelle motivazioni si sottolinea, inoltre, che, nel caso di patologie di natura psichica, la compatibilità tra lo stato di malattia e lo svolgimento di attività di vita quotidiana o di svago non può essere automaticamente esclusa, sicché tali comportamenti non possono essere considerati, di per sé, sintomatici della simulazione della malattia.  Ne deriva che il ragionamento presuntivo fondato su tali elementi risulta privo della necessaria solidità logica, soprattutto quando non siano stati svolti accertamenti medico-legali idonei a verificare la reale sussistenza della patologia.

In definitiva, la presenza di un certificato medico attestante la malattia rappresenta un fattore idoneo a incrinare la coerenza del ragionamento presuntivo basato su elementi indiziari di segno contrario, determinando un difetto dei requisiti di gravità e concordanza richiesti per la prova presuntiva. La Corte giunge, pertanto, alla conclusione che la decisione impugnata non abbia fatto corretta applicazione dei principi in materia di onere della prova e di presunzioni semplici, disponendo la cassazione con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione per un nuovo esame della controversia.

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