GMO illegittimo se la documentazione INPS non attesta la stabile riduzione dell’organico dopo il recesso

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 febbraio 2026, n. 337, ha ritenuto che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è illegittimo il recesso intimato dal datore di lavoro ove, sulla base delle risultanze documentali (nella specie, estratti INPS – liste DM10), risulti che, successivamente al licenziamento, l’organico aziendale abbia registrato nuove assunzioni o incrementi numerici, poiché tale circostanza è idonea a dimostrare il mancato assolvimento dell’obbligo di repêchage e l’insussistenza del nesso causale tra la dedotta esigenza organizzativa e il recesso, gravando sul datore l’onere di provare l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni compatibili.

Il caso

La Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in particolare sull’effettività della ragione economico-organizzativa e corretta applicazione dell’obbligo di repêchage, ponendo l’accento sulla coerenza temporale tra licenziamento e dinamiche occupazionali successive, sulla tracciabilità delle scelte organizzative, sulla corretta lettura dei flussi contributivi e sull’anticipata valutazione di possibili soluzioni di ricollocazione.

I fatti di causa traggono origine dal licenziamento intimato da una Società a un dipendente per riduzione del personale, recesso ritenuto illegittimo sia in primo che in secondo grado, con condanna del datore di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria, ex Legge n. 604/1966, e dell’indennità sostitutiva del preavviso.

La Corte di Cassazione conferma la decisione della Corte d’Appello e rigetta integralmente il ricorso datoriale, ritenendo infondato il motivo relativo alla pretesa “motivazione apparente” della sentenza di secondo grado e dichiarando inammissibili le censure che miravano, in realtà, a una rivalutazione del merito.

Gli Ermellini attribuiscono particolare rilevanza alla valutazione della documentazione INPS (estratti DM10) a cura della Corte territoriale, dalla quale emerge come, successivamente al licenziamento, non solo l’organico aziendale non si fosse stabilmente ridotto, ma, al contrario, la società avesse effettuato nuove assunzioni, sebbene a termine, circostanza ritenuta incompatibile con l’esigenza di riduzione strutturale del personale e idonea a dimostrare l’inesistenza del presupposto oggettivo del recesso. La Cassazione ha confermato che tale apprezzamento costituisce accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione coerente e intellegibile.

In relazione all’obbligo di repêchage, i Supremi giudici ribadiscono che grava integralmente sul datore di lavoro l’onere di dimostrare l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altra posizione compatibile, anche inferiore, purché disponibile nell’organizzazione aziendale al momento del licenziamento, e che tale obbligo non può ritenersi assolto mediante mere affermazioni difensive o mediante una rappresentazione parziale dell’assetto occupazionale.

La Corte rimarca, inoltre, come l’ambito del giudizio di appello sia circoscritto ai motivi effettivamente devoluti e come il datore di lavoro non possa porre in Cassazione questioni nuove relative alla crisi aziendale, al nesso causale tra riorganizzazione e licenziamento o ai criteri di scelta del lavoratore, se non ritualmente dedotte nei gradi di merito.

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