La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 27 aprile 2026, n. 11269, si inserisce nel dibattito interpretativo concernente l’applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato per attività stagionali della disciplina generale in materia di proroghe, di cui all’art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015.
Pur riferendosi alla disciplina vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 87/2018, convertito dalla Legge n. 96/2018, quando il limite complessivo dei rapporti a termine era pari a 36 mesi, ora diventati 24, e il numero massimo di proroghe pari a 5, ora ridotte a 4, affronta in modo diretto il rapporto, ancora estremamente attuale, dato che le modifiche intervenute sono esclusivamente di carattere quantitativo, tra la disciplina in materia di proroga, in riferimento ai lavoratori stagionali, e l’esclusione di questi ultimi, prevista dall’art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, del limite massimo di durata complessiva dei rapporti a termine.
La vicenda trae origine da una controversia nella quale la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accertato il diritto del lavoratore alla conversione del rapporto di lavoro stagionale in rapporto a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° maggio 2018, nonché alla corresponsione di un’indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 32, Legge n. 183/2010, sul presupposto del superamento del limite massimo di 5 proroghe nell’arco di 36 mesi, previsto in via generale dall’art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015.
In fatto, era stato accertato che tra le parti erano intercorsi, nel periodo compreso tra il 2015 e il 2018, 4 contratti a tempo determinato per lavoro stagionale, relativi alla lavorazione del tonno, ciascuno dei quali era stato oggetto di più proroghe, per un totale complessivo di 7, con conseguente superamento del limite numerico previsto dalla disciplina generale. La Corte territoriale aveva ritenuto che tale limite fosse applicabile anche ai contratti stagionali, sul rilievo che, mentre il Legislatore aveva espressamente escluso tali contratti dal limite di durata complessiva e dalla regola del c.d. “stop and go”, non aveva previsto analoga deroga con riferimento al numero massimo di proroghe, con la conseguenza che tale limite doveva ritenersi operante anche per i rapporti di lavoro caratterizzati da stagionalità.
Avverso tale decisione la società datrice di lavoro proponeva ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che l’interpretazione sistematica della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 81/2015 avrebbe dovuto condurre ad escludere l’applicabilità del limite delle proroghe ai contratti stagionali, in considerazione della loro peculiare natura e della specifica deroga prevista dal Legislatore con riguardo al limite temporale complessivo e alla disciplina dei rinnovi.
La Corte di Cassazione, nell’esaminare la questione, ricostruisce preliminarmente il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, che esclude espressamente le attività stagionali dal limite massimo di durata complessiva dei rapporti a termine, e l’art. 21 del medesimo decreto, che disciplina le proroghe e i rinnovi, prevedendo, al comma 1, che il termine del contratto a tempo determinato possa essere prorogato, con il consenso del lavoratore, in base alla disciplina previgente, per un massimo di 5 volte nell’arco di 36 mesi, e, al comma 2, che la regola del c.d. “stop and go” non si applichi ai lavoratori impiegati nelle attività stagionali.
La Corte osserva come la disposizione di cui all’art. 21, comma 1, sia strutturalmente costruita sul presupposto dell’operatività del limite massimo di durata, in quanto la stessa prevede che la proroga sia consentita solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tale limite e comunque entro il medesimo arco temporale, individuando quindi in esso il perimetro entro il quale si colloca l’intera disciplina delle proroghe. Muovendo da tale rilievo, la Corte afferma che l’esclusione delle attività stagionali dal limite, prevista dall’art. 19, comma 2, determina, sul piano sistematico, l’estraneità di tali rapporti all’ambito applicativo della disciplina delle proroghe di cui all’art. 21, comma 1, proprio perché tale disciplina presuppone l’esistenza di un limite temporale massimo che, per espressa previsione normativa, non opera per i contratti stagionali.
In questa prospettiva, la mancata previsione, nell’ambito dell’art. 21, comma 1, di un’espressa deroga per i contratti stagionali non può essere interpretata come indice della volontà del Legislatore di includerli nel campo di applicazione della norma, ma dev’essere letta come conseguenza della circostanza che tali contratti si collocano al di fuori del perimetro normativo entro il quale la disposizione è destinata a operare.
La Corte sviluppa ulteriormente il proprio ragionamento valorizzando il criterio interpretativo della coerenza sistematica, evidenziando come l’interpretazione accolta dalla Corte d’Appello determinerebbe un esito irragionevole, in quanto renderebbe applicabile ai contratti stagionali un limite numerico alle proroghe, pur consentendo, per espressa previsione normativa, un numero potenzialmente illimitato di rinnovi anche senza soluzione di continuità, in virtù della deroga alla regola dello “stop and go”. Tale assetto, secondo la Corte, risulterebbe incoerente, poiché il limite alle proroghe potrebbe essere agevolmente eluso attraverso il ricorso ai rinnovi, vanificando la funzione stessa della misura limitativa.
In tale contesto, la Corte ritiene tale lettura perfettamente aderente con la disciplina UE, in particolare la clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, osservando come la prevenzione degli abusi nella reiterazione dei contratti a termine possa essere assicurata anche attraverso la previsione di “ragioni oggettive” che giustifichino il ricorso a tali contratti, e rilevando che, nel caso delle attività stagionali, la stessa natura dell’attività, caratterizzata da esigenze produttive limitate nel tempo e tipizzate dall’ordinamento, costituisce una ragione oggettiva idonea a giustificare il ricorso reiterato al contratto a termine, senza necessità di ulteriori limiti quantitativi alle proroghe.
La Corte sottolinea, inoltre, che le attività stagionali sono individuate in modo tassativo dalla normativa vigente, in particolare dal D.P.R. n. 1525/1963 e dalle eventuali integrazioni della contrattazione collettiva, e che tale tipizzazione contribuisce a delimitare l’ambito di utilizzo del lavoro a termine in tali contesti, riducendo il rischio di utilizzi abusivi. Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, ritenendo che, nel regime normativo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 87/2018, i contratti a tempo determinato per attività stagionali non siano soggetti al limite massimo delle proroghe, ora come detto 4, nell’arco previsto dall’art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, in quanto tale disposizione presuppone l’operatività del limite di durata complessiva, dal quale le attività stagionali sono espressamente escluse.
