Trattenimento in servizio: adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso a pensione

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 125 del 14 luglio 2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 509, comma 3, D.Lgs. n. 297/1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), laddove, nel prevedere che «[i]l personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia».

La questione di legittimità era stata sollevata dalla Corte di Cassazione in riferimento all’art. 38, comma 2, Cost., e al principio di ragionevolezza, a seguito di rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363-bis, c.p.c., promosso dal Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, adito da una dipendente del Ministero dell’istruzione affinché fosse accertata l’illegittimità del provvedimento di cessazione dal servizio e il diritto a essere trattenuta in servizio fino all’età di 71 anni, condizione che le avrebbe permesso di raggiungere la contribuzione minima utile ai fini della pensione di vecchiaia in regime contributivo.

La Corte ha chiarito che il legislatore non può fissare una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio slegata dal momento in cui il dipendente maturerà l’anzianità contributiva e anagrafica minima richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia. Infatti, costituendo il trattenimento un’eccezione rispetto alla regola del collocamento a riposo al raggiungimento del limite di età ordinamentale, finalizzata a tutelare l’interesse del lavoratore a conseguire la pensione di vecchiaia, la fissazione di una soglia anagrafica massima non correlata al progressivo adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia rappresenta un rimedio inidoneo a conseguire lo scopo.

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