L’INPS, con messaggio n. 2124 del 26 giugno 2026, ha offerto chiarimenti in relazione alla trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità (AOI) in pensione di vecchiaia, in particolare per le lavoratrici madri.
L’Istituto rammenta che l’AOI, ex art. 1, Legge n. 222/1984, è trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia in presenza dei requisiti previsti dal comma 10 del medesimo articolo e previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Per il perfezionamento dei requisiti pensionistici di contribuzione e assicurazione sono computati anche i periodi di godimento dell’AOI per i quali non sia stata prestata attività lavorativa, che sono, però, irrilevanti ai fini della determinazione della misura della pensione. Tali periodi non sono, invece, validi in caso di richiesta della pensione di vecchiaia da parte di assicurato già titolare dell’AOI revocato o non confermato.
Per i titolari di assegno ordinario di invalidità liquidato nel sistema contributivo la trasformazione dello stesso in pensione di vecchiaia opera alternativamente:
- al compimento dell’età pensionabile (67 anni per il biennio 2025-2026, 67 anni e 1 mese per l’anno 2027, 67 anni e 3 mesi per l’anno 2028, da adeguare agli incrementi della speranza di vita), in presenza di almeno 20 anni di contribuzione e di un importo della pensione non inferiore all’importo dell’assegno sociale (c.d. importo soglia), annualmente rivalutato;
- al compimento di 71 anni di età per il biennio 2025-2026, 71 anni e 1 mese per l’anno 2027, 71 anni e 3 mesi per l’anno 2028, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, e in presenza di almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall’importo della pensione.
Per i titolari di assegno ordinario di invalidità liquidato nel sistema contributivo a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione di cui all’art. 1, comma 23, Legge n. 335/1995, la trasformazione dell’AOI in pensione di vecchiaia opera al compimento dell’età pensionabile, in presenza di almeno 20 anni di contribuzione. Viene precisato che la facoltà di opzione può essere esercitata durante la vita lavorativa o, al più tardi, entro il mese precedente la data di decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità, stante la natura pensionistica dello stesso: tale facoltà è, quindi, preclusa in sede di trasformazione dell’AOI in pensione di vecchiaia.
Per quanto riguarda le lavoratrici madri che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, l’art. 1, comma 40, lett. c), Legge n. 335/1995, prevede il beneficio dell’anticipo dell’età rispetto al requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia o, in alternativa, l’applicazione del coefficiente di trasformazione maggiorato ai fini della determinazione dell’importo della pensione (circolare n. 53/2025, par. 8). Il beneficio dev’essere richiesto in sede di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia.
Poiché l’AOI liquidato nel sistema contributivo è trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia, la lavoratrice che voglia accedere al beneficio deve presentare apposita istanza entro il mese precedente la data di decorrenza della pensione di vecchiaia, individuata senza tenere conto del riconoscimento del predetto beneficio. In caso di mancato rispetto di tali termini, il beneficio non può essere riconosciuto né in sede di trasformazione d’ufficio dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia né in sede di ricostituzione del trattamento pensionistico
Il messaggio chiarisce che, in attesa del completamento delle implementazioni procedurali, l’istanza può essere presentata attraverso la domanda di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia, indicando nelle note la tipologia di beneficio richiesto e il numero dei figli.
Qualora, per effetto del riconoscimento del beneficio, la decorrenza della pensione di vecchiaia venga retrodatata per un periodo già interessato dall’erogazione dell’AOI, lo stesso deve essere revocato dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, con compensazione delle rate già corrisposte a titolo di assegno ordinario di invalidità con le somme spettanti a titolo di pensione di vecchiaia per il medesimo periodo, con la liquidazione in favore dell’interessata dell’eventuale differenza a credito.
