Previdenza complementare: ulteriori istruzioni COVIP sulle prestazioni pensionistiche

La COVIP, con deliberazione del 25 giugno 2026, ha divulgato le istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche complementari, ex art. 11, D.Lgs. n. 252/2005, come modificato dall’art. 1, comma 201, Legge n. 199/2025, che ha introdotto 3 nuove tipologie di prestazioni:

  • rendita a durata definita: è una rendita erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui;
  • prelievi liberamente determinabili: prestazione costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti nel limite della somma delle rate maturate e non riscosse della suddetta rendita a durata definita;
  • erogazione frazionata del montante accumulato: prestazione costituita da un’erogazione rateizzata del montante accumulato, per un periodo predeterminato, non inferiore a 5 anni.

Tali nuove prestazioni pensionistiche sono erogabili dalle sole forme a contribuzione definita e sono alternative alla rendita vitalizia.

La COVIP ha il compito di stabilire la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante anzidetto.

La deliberazione COVIP ha precisato che la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili saranno accessibili dal 1° luglio 2026; la decorrenza dell’erogazione frazionata del montante accumulato è stata rinviata al 31 ottobre 2026 in sede di conversione del D.L. n. 62/2026.

La nota, dopo aver chiarito la disciplina comune alle prestazioni e le caratteristiche delle nuove prestazioni, precisa che le forme pensionistiche dovranno informare gli aderenti in merito alle novità introdotte in tema di previdenza complementare, predisponendo una sintetica comunicazione da inserire all’interno del sito web – area pubblica. L’informativa dovrà risultare chiara, completa e coerente ed evidenziare gli elementi caratterizzanti ciascuna tipologia di prestazione, anche in termini differenziali rispetto alle altre opzioni disponibili. Inoltre, l’informativa deve precisare le opzioni di erogazione, le modalità di funzionamento della prestazione e i costi eventualmente applicati, rappresentandoli in maniera facilmente comprensibile, specificando la tipologia di costo e le modalità di imputazione.

Dovranno essere adeguatamente informati anche gli aderenti alle forme pensionistiche ai quali mancano 3 o meno anni alla presumibile età di pensionamento di vecchiaia.

La COVIP precisa che, al fine di consentire alle forme pensionistiche complementari di adeguare in maniera ordinata i sistemi e i processi operativi interni per la gestione delle richieste e l’erogazione delle prestazioni, è previsto un periodo transitorio, che scadrà il 31 dicembre 2026, durante il quale le forme pensionistiche sono tenute ad acquisire le richieste degli iscritti di accedere alle nuove prestazioni, ma possono procedere alla liquidazione e all’erogazione delle nuove prestazioni successivamente all’avvenuto adeguamento. Le forme pensionistiche sono tenute a dare evidenza di ciò nel Documento sulle rendite e nei moduli di richiesta delle prestazioni.

In ogni caso, è richiesto alle forme pensionistiche di adeguarsi con la massima tempestività possibile e, una volta adeguate, a procedere con tempestività all’erogazione delle prestazioni richieste nel periodo transitorio.

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