La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), con la deliberazione del 19 giugno 2026, ha emanato le attese direttive operative in materia di adesione automatica alla previdenza complementare, dando attuazione alle modifiche introdotte dalla Legge n. 199/2025 all’art. 8, D.Lgs. n. 252/2005. Le indicazioni, applicabili alle assunzioni decorrenti dal 1° luglio 2026, forniscono chiarimenti destinati a incidere in maniera significativa sugli adempimenti dei datori di lavoro, sulle modalità di gestione del TFR e delle contribuzioni e, più in generale, sull’organizzazione dei processi amministrativi aziendali.
Le direttive sostituiscono integralmente le precedenti istruzioni emanate dalla COVIP nel 2008 sul conferimento tacito del TFR, ormai incompatibili con il nuovo sistema fondato sull’adesione automatica.
Il primo elemento di rilievo consiste nella conferma che il nuovo meccanismo riguarda esclusivamente le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2026. Continuano, invece, ad essere disciplinati dalle precedenti regole i lavoratori assunti entro il 30 giugno 2026 che non abbiano ancora espresso alcuna scelta nel semestre successivo all’assunzione.
Analogamente, la nuova disciplina non interessa i lavoratori già in forza che non instaurino un nuovo rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2026, né riguarda il pubblico impiego, per il quale resta ferma la disciplina speciale prevista dal D.Lgs. n. 124/1993 e dalle disposizioni specifiche dettate per i fondi pensione dei dipendenti pubblici.
Le direttive chiariscono, anzitutto, il significato della nuova adesione automatica. A differenza del previgente meccanismo del silenzio-assenso, nel quale il lavoratore diventava aderente soltanto decorso inutilmente il termine per esercitare la scelta, il nuovo sistema considera il lavoratore già aderente alla previdenza complementare fin dal momento della prima assunzione.
Quest’ultimo conserva, comunque, la possibilità di rinunciare all’adesione entro 60 giorni dall’assunzione, esercitando un diritto che costituisce espressione del principio di volontarietà che continua a caratterizzare la previdenza complementare. La rinuncia assume natura di atto unilaterale recettizio e dev’essere comunicata al datore di lavoro; produce, inoltre, effetti retroattivi, eliminando ex tunc gli effetti dell’adesione automatica.
Un aspetto particolarmente importante riguarda gli obblighi informativi posti a carico del datore di lavoro. La COVIP ribadisce che l’informativa consegnata al momento dell’assunzione assume un ruolo centrale nel nuovo sistema e dev’essere significativamente più articolata rispetto al passato. Essa deve contenere informazioni sugli accordi collettivi applicabili, sul funzionamento dell’adesione automatica, sulla forma pensionistica individuata come destinataria del TFR e delle contribuzioni, sulle alternative disponibili per il lavoratore e sulla tempistica entro la quale possono essere esercitate le diverse opzioni.
Di particolare interesse risultano i chiarimenti relativi all’individuazione della forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica. La COVIP conferma che il riferimento resta costituito dagli accordi o dai contratti collettivi applicabili nell’impresa, siano essi nazionali, territoriali o aziendali. Qualora risultino applicabili più forme pensionistiche collettive, prevale quella individuata mediante accordo aziendale; in mancanza di tale individuazione, occorre fare riferimento al Fondo presso il quale risulta iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda, considerando la situazione esistente alla data della nuova assunzione. Tale criterio impone ai datori di lavoro una preventiva verifica della propria situazione aziendale e della distribuzione delle adesioni ai diversi fondi pensione.
Rispetto al precedente meccanismo del conferimento tacito del TFR, il nuovo sistema produce effetti decisamente più ampi. L’adesione automatica non comporta, infatti, soltanto la destinazione del TFR maturando al Fondo pensione, ma determina anche l’obbligo di versamento delle contribuzioni previste dagli accordi collettivi, sia a carico del datore di lavoro sia del lavoratore. La COVIP evidenzia, tuttavia, una rilevante eccezione: qualora la retribuzione annua lorda sia inferiore all’importo dell’assegno sociale annuale, il lavoratore può dichiarare, entro il termine di 60 giorni, di non voler destinare alla previdenza complementare la propria contribuzione personale, pur mantenendo l’adesione relativamente al TFR. Tale previsione appare finalizzata a tutelare i lavoratori con retribuzioni più contenute, evitando che la contribuzione obbligatoria possa incidere in misura significativa sul reddito disponibile.
Le direttive affrontano anche l’ipotesi in cui non esistano accordi collettivi che individuino una forma pensionistica di riferimento. In tale situazione continua a trovare applicazione il fondo residuale individuato dal D.M. n. 85/2020, ossia il Fondo COMETA. La COVIP precisa, però, che, in questa particolare fattispecie, l’adesione automatica comporta esclusivamente il conferimento del TFR, mentre non risultano dovute contribuzioni a carico del datore di lavoro né del lavoratore, proprio in assenza di una disciplina collettiva che le preveda.
Di notevole rilievo pratico sono anche i chiarimenti relativi alle ipotesi escluse dall’adesione automatica. La COVIP ritiene che il nuovo meccanismo non trovi applicazione nei confronti dei lavoratori assunti con contratti a termine di durata inferiore a 60 giorni, in quanto tali soggetti non disporrebbero di un periodo sufficiente per valutare consapevolmente le diverse opzioni. Analogamente, l’adesione automatica perde efficacia qualora il rapporto di lavoro cessi prima dello spirare del termine di 60 giorni. Viene, inoltre, precisato che eventuali sospensioni del rapporto di lavoro non interrompono il decorso del termine previsto per l’eventuale rinuncia.
Le direttive chiariscono, poi, le possibili scelte esercitabili dal lavoratore di prima assunzione nel periodo di 60 giorni. Oltre alla rinuncia, il dipendente può decidere di destinare il TFR a una diversa forma pensionistica complementare, sia già esistente sia scelta successivamente all’assunzione, ovvero optare per il mantenimento del TFR secondo il regime dell’art. 2120, c.c.
Un ulteriore chiarimento riguarda la decorrenza dei versamenti. Sebbene l’adesione automatica operi fin dalla data di assunzione, i versamenti alla forma pensionistica vengono effettuati soltanto dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni, comprendendo, tuttavia, tutte le somme maturate fin dall’inizio del rapporto. La COVIP affronta anche l’ipotesi del periodo di prova, precisando che, qualora il contratto collettivo escluda durante tale fase il versamento della contribuzione, il datore di lavoro dovrà comunque conferire il TFR sin dalla data di assunzione, iniziando, invece, a versare la contribuzione soltanto dopo il superamento della prova.
Particolarmente significativa appare anche la disciplina dedicata ai lavoratori non di prima assunzione che instaurano un nuovo rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2026. In tali ipotesi il meccanismo dell’adesione automatica opera esclusivamente nei confronti di coloro che risultino già iscritti, al momento dell’assunzione, a una forma pensionistica complementare alla quale sia conferito, in tutto o in parte, il TFR. Il nuovo datore di lavoro dovrà acquisire una specifica dichiarazione da parte del lavoratore circa l’esistenza di tale posizione previdenziale e fornire l’informativa prevista dalla legge. Se il lavoratore non indica entro 60 giorni la forma pensionistica cui destinare il TFR maturando, opererà automaticamente il meccanismo previsto dall’art. 8, D.Lgs. n. 252/2005. Diversamente, qualora il lavoratore non abbia una posizione previdenziale alimentata mediante il conferimento del TFR oppure abbia riscattato integralmente la posizione maturata presso il precedente fondo, continueranno ad applicarsi le regole ordinarie dell’art. 2120, c.c. (con eventuale versamento al Fondo Tesoreria INPS, se dovuto), senza applicazione dell’adesione automatica.
