L’INPS, con messaggio 28 maggio 2026 n. 1791, fornisce indicazioni operative in materia di ripristino delle prestazioni economiche di invalidità civile, cecità civile e sordità nei casi di rigetto, revoca o sospensione della prestazione per mancanza dei requisiti socio-economici. Le istruzioni sostituiscono quelle precedentemente fornite dall’Istituto e ribadiscono la distinzione tra la fase di accertamento sanitario della condizione invalidante e la fase concessoria relativa al riconoscimento della prestazione economica.
Il messaggio richiama il principio contenuto nell’articolo 11 della Legge n. 537/1993 e nelle disposizioni attuative del D.P.R. n. 698/1994, secondo cui l’accertamento sanitario della condizione di invalidità costituisce un procedimento distinto rispetto alla verifica dei requisiti socio-economici richiesti per l’erogazione delle provvidenze economiche. Le vicende relative all’accertamento sanitario rimangono pertanto autonome rispetto a quelle concernenti la concessione, la sospensione o la revoca della prestazione economica.
Con riferimento alle domande di prestazione economica respinte per mancanza dei requisiti socio-economici, l’Istituto precisa che l’interessato che ritenga successivamente perfezionati tali requisiti può presentare una domanda di ripristino mediante il modello AP93. In attesa della telematizzazione della procedura, il modello deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata alla Struttura territorialmente competente dell’INPS, unitamente al modello AP70 e, ove necessario, al verbale sanitario in corso di validità qualora rilasciato da ente diverso dall’INPS anteriormente al 1° gennaio 2010. In tali ipotesi non è richiesta la riattivazione del procedimento di accertamento sanitario. In presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa, la prestazione viene riconosciuta a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda di ripristino.
La medesima procedura trova applicazione nei casi di revoca della prestazione economica determinata dalla perdita dei requisiti socio-economici. Il messaggio richiama, a titolo esemplificativo, le ipotesi di permanenza all’estero per oltre un anno dalla sospensione della prestazione ovvero di liquidazione di altro trattamento pensionistico incompatibile con la prestazione assistenziale. Qualora il soggetto interessato ritenga di essere nuovamente in possesso dei requisiti richiesti per l’erogazione della provvidenza economica, può presentare domanda di ripristino utilizzando il modello AP93 secondo le modalità indicate dall’Istituto. Anche in questo caso non è previsto l’avvio di un nuovo procedimento sanitario e la decorrenza della prestazione è fissata al mese successivo alla presentazione della domanda, qualora risultino sussistenti tutti i requisiti richiesti.
Diversa è la procedura prevista per le prestazioni sospese a seguito della perdita temporanea dei requisiti socio-economici. Il messaggio richiama, a titolo esemplificativo, i casi di ricovero ospedaliero, di cessazione della frequenza nei casi previsti dalla normativa o di percezione di somme una tantum che incidano temporaneamente sui requisiti richiesti per la prestazione. In tali situazioni l’interessato deve presentare una domanda telematica di ricostituzione per motivi documentali. Anche in questa fattispecie non è richiesto un nuovo accertamento sanitario. La prestazione può essere nuovamente riconosciuta a decorrere dal mese in cui risultano ripristinate le condizioni socio-economiche richieste dalla normativa.
Con riferimento agli aspetti sanitari, l’INPS precisa che la presentazione di una domanda di ripristino o di ricostituzione della prestazione economica non comporta la riattivazione dell’intero procedimento di accertamento sanitario. Il riconoscimento della condizione invalidante continua pertanto a costituire il presupposto per la valutazione della domanda, ferma restando la possibilità di effettuare specifiche verifiche nei casi individuati dall’Istituto.
