L’INPS, con messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026, ha offerto chiarimenti in materia di conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione assunti successivamente al 30 giugno 2026, come stabilito dall’art. 1, comma 204, Legge n. 199/2025.
L’Istituto offre istruzioni operative relative alla regolarizzazione delle quote arretrate di TFR, considerato che le quote maturate nel periodo intercorrente tra la data di assunzione e la determinazione della destinazione finale assumono, di fatto, natura di competenze arretrate sotto il profilo della loro imputazione contributiva. Il lavoratore, infatti, ha a disposizione 60 giorni dalla data di prima assunzione per scegliere la destinazione del TFR maturando.
In particolare, l’Istituto precisa che, ai fini dell’assolvimento degli obblighi contributivi, dev’essere utilizzato il codice causale “CF05”, all’interno dell’elemento Tipo ImpPregCMT di GestioneTFR /MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso del flusso UniEmens, avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
In tali ipotesi, la regolarizzazione delle competenze maturate nel periodo intercorrente tra la data di assunzione fino alla determinazione del regime definitivo di destinazione del TFR deve effettuarsi, senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive, entro il mese successivo al perfezionamento della scelta da parte del lavoratore.
Qualora, invece, le quote di TFR arretrate siano denunciate oltre tale termine – ossia in un mese diverso da quello immediatamente successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato la scelta – la relativa regolarizzazione dev’essere effettuata mediante l’utilizzo del codice “CF02”, valorizzando altresì il codice “CF11” per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione.
