Adesione automatica alla previdenza complementare: prime indicazioni COVIP

La COVIP, con deliberazione del 19 giugno 2026, ha offerto precisazioni sulle fattispecie di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione e per i lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione, che, successivamente al 30 giugno 2026, attivino un nuovo rapporto di lavoro, in base alle modifiche apportate all’art. 8, D.Lgs. n. 252/2005 dalla Legge n. 199/2025.

In relazione ai lavoratori di prima applicazione, circa l’individuazione della forma pensionistica di destinazione, viene previsto che l’adesione automatica operi verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Il datore deve, quindi, individuare la forma pensionistica di destinazione dell’adesione automatica sulla base dei contratti collettivi che si applicano alla sua azienda (siano essi nazionali ovvero territoriali ovvero aziendali). Qualora sussistano più forme pensionistiche di riferimento (ad esempio, fondi pensione negoziali di categoria, fondi territoriali, forme pensionistiche collettive a livello aziendale), l’adesione automatica è alla forma individuata con accordo aziendale ovvero, in difetto, alla forma alla quale risulti iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Per la determinazione di tale numero dovrà farsi riferimento alla data di assunzione.

La forma pensionistica di destinazione deve risultare adeguata alle istruzioni COVIP in merito ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento; pertanto, i datori di lavoro dovranno acquisire informazione dalla forma pensionistica complementare di riferimento in merito a tale adeguamento prima di iniziare a destinare alla stessa i flussi di TFR e di contribuzione.

Sul piano contributivo, la nuova disciplina amplia gli effetti dell’automatismo, prevedendo non solo il conferimento del TFR, ma anche, se previsti, i versamenti contributivi, con esclusione dell’obbligo di contribuzione del lavoratore nei casi di reddito inferiore alla soglia dell’assegno sociale; i versamenti decorrono dal mese successivo allo scadere dei 60 giorni, ma includono importi maturati fin dall’assunzione.

In assenza di accordi o di contratti la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è COMETA: l’adesione automatica comporta la destinazione alla stessa dell’intero TFR, ma, non essendovi, in questo caso, accordi collettivi di riferimento, non saranno dovute contribuzioni di parte datoriale o del lavoratore.

Sono previste alcune eccezioni: il meccanismo non si applica ai contratti a termine inferiori a 60 giorni né ai rapporti cessati prima di tale termine.

Il datore di lavoro, inoltre, assume un ruolo centrale, essendo obbligato a fornire al momento dell’assunzione un’informativa completa su contratti collettivi, forme pensionistiche di riferimento, funzionamento dell’adesione automatica, opzioni disponibili e tempistiche.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione, che attivano un nuovo rapporto di lavoro successivamente al 30 giugno 2026, il meccanismo di adesione automatica opera qualora risultino avere in essere, al momento dell’assunzione, un’adesione a una forma pensionistica complementare, qualora gli stessi non vi rinuncino nel termine di 60 giorni. Se il lavoratore dichiara, invece, di non avere in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con versamento di quote di TFR, il nuovo datore di lavoro gestirà il TFR ai sensi dell’art. 2120, c.c. (destinandolo al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS, ove ne ricorrano le condizioni). Resta comunque la possibilità, da parte del lavoratore, di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.

Viene precisato che se la variazione del rapporto di lavoro comporta anche la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo pensione precedentemente scelto, ma il lavoratore non ha riscattato interamente la posizione individuale maturata, lo stesso rientra nel meccanismo dell’adesione automatica.

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