Il CNO dei Consulenti del Lavoro, con notizia del 12 ottobre 2026, ha diffuso i chiarimenti offerti dall’INPS, in risposta alle richieste del CNO medesimo, in merito alle attività di recupero dei conguagli indebitamente fruiti relativi al contributo addizionale NASpI dell’1,4%, dovuto per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.
L’Istituto precisa che, a seguito delle verifiche effettuate sugli archivi UniEmens, sono emerse esposizioni del codice causale “L810” non conformi alla normativa. In particolare, le irregolarità riscontrate riguardano:
- il recupero di importi superiori a quelli effettivamente spettanti;
- la trasformazione o assunzione a tempo indeterminato avvenuta oltre il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine, condizione necessaria per beneficiare del recupero contributivo.
L’INPS evidenzia, inoltre, che, qualora necessario, potrà richiedere ulteriori informazioni o documentazione a supporto. Tuttavia, in base alla Legge n. 19/2024 e fatto salvo l’eventuale accertamento ispettivo, le verifiche e i conseguenti addebiti contributivi possono essere fondati anche sui dati presenti nelle proprie banche dati o in quelle di altre Pubbliche Amministrazioni.
All’esito dei controlli, l’Istituto può notificare un avviso di accertamento che, in assenza di integrale pagamento delle somme richieste, può sfociare nell’emissione di un avviso di addebito ai sensi della Legge n. 122/2010. Prima dell’invio della diffida, la sede territorialmente competente può comunque acquisire ulteriore documentazione utile alla corretta quantificazione degli importi da recuperare.
L’eventuale diffida viene notificata tramite la piattaforma SEND – Servizio Notifiche Digitali, che assicura la piena efficacia giuridica della notificazione anche in caso di mancato recapito o di irreperibilità del destinatario. Nella comunicazione sono riportati, per ciascun lavoratore interessato, le motivazioni del recupero e gli importi contributivi contestati, con applicazione delle sanzioni civili previste per omissione contributiva, già ridotte del 50% in caso di pagamento entro 30 giorni.
Le aziende destinatarie della diffida possono presentare osservazioni secondo le modalità indicate nella comunicazione ricevuta. Le interlocuzioni con l’Istituto vengono gestite attraverso il Fascicolo elettronico del contribuente. Le proposte VIG generate a seguito delle variazioni confluiscono nell’inadempienza con la segnalazione “TS 77 – Recupero prestazioni a conguaglio”, alla quale si applica il regime sanzionatorio previsto per l’omissione contributiva e la morosità.
