Welfare aziendale: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 311 del 30 aprile 2021, ha offerto precisazioni in tema di welfare aziendale, chiarendo che:

– le somme erogate a titolo di borse di studio, non commisurate al raggiungimento di risultati eccellenti, in base al piano welfare predisposto, non rientrano nelle fattispecie individuate all’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), Tuir, e risultano, quindi, imponibili;

– il mancato utilizzo di tutto o parte del credito welfare maturato nel primo anno può essere cumulato con quanto maturato nel secondo anno, nel limite temporale di validità del piano, a condizione che le somme in questione non siano convertibili in denaro.

 

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